lunedì 30 giugno 2014

Casi in cui è obbligatorio nominare il Medico Competente

L'art. 41, comma 1, lettera a del D.Lvo 81/08, modificato dal Decr. Leg.vo 106/09, stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e per quali rischi e quindi quali sono i rischi da indicare nella cartelle sanitarie e di rischio e nel giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6 (si tratta della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro). Appare pertanto chiaro che il legislatore abbia volutamente individuato i casi in cui è d'obbligo e lecito attuare la sorveglianza sanitaria.

Quali sono questi casi?
  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo) 
  • attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore) 
  • esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute) 
  • sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute) 
  • agenti biologici.

Oltre a quelli previsti da altre normative non abrogate o successive al D.Lvo 81/08 quali:
  • il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008) 
  • le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995) 
  • il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56) 
  • lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177) 
  • lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011) 
  • verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009") 
  • esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007 
  • addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario).

E' possibile inoltre impostare un protocollo sanitario mirato ai rischi non normati sulla base di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera a: "il medico competente... collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale".

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venerdì 27 giugno 2014

Sicurezza degli edifici scolastici

Si è tenuto ad Asti il 10 aprile 2014 il convegno "La sicurezza degli edifici scolastici e i rapporti tra ente proprietario e Dirigenti Scolastici" L’incontro si è aperto con l’illustrazione sia degli obiettivi del convegno (analizzare le attività ispettive degli organi di vigilanza, spiegare come redigere un DVR efficace, informare sulle prospettive dell’ edilizia scolastica) che quelli che dovrebbero diventare gli obiettivi comuni di tutti i soggetti coinvolti (operare attraverso la condivisione e la collaborazione, sviluppare la cultura della sicurezza).

Si é discusso del ruolo delle ASL, attraverso una carrellata sui diversi campi di intervento e le rispettive modalità di ispezione, sottolineando più volte come la funzione preponderante debba essere quella di avere una funzione propositiva al servizio del cittadino.

Successivamente, si è parlato dei ruoli dell’ente proprietario e del Dirigente Scolastico e sui rispettivi obblighi di segnalazioni e procedure. Dopo aver illustrato la struttura di sicurezza degli istituti scolastici, focalizzandosi sull’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 81/08, sono stati esposti quelli che sono gli obblighi di garanzia e le responsabilità del Dirigente Scolastico. Ed è stato sottolineato il fatto che tra enti proprietari e Dirigenti Scolastici deve necessariamente instaurarsi un binomio d’intesa, attraverso cui definire le priorità ed evitare la dispersione di risorse economiche.

Quindi sono stati portati all’attenzione dei presenti alcuni casi pratici e concreti derivanti dalla attività di vigilanza svolta presso gli istituti scolastici. E questa è stata l’occasione per riflettere insieme su alcune misure precauzionali adottabili immediatamente, ricordando ad esempio che tutti i locali devono poter essere accessibili, compresi per esempio i sottotetti, i seminterrati e le zone scarsamente utilizzate.

Altro errore evidenziato è quello di utilizzare zone di transito e i locali stessi come magazzino di materiali ormai inutili e magari infiammabili, senza un’adeguata limitazione dell’accesso a questi locali. Lo stesso accesso difficoltoso può far sì che quella zona venga dimenticata, trascurandone quindi la manutenzione: un’infiltrazione dal tetto, problema risolvibile con un intervento di modesta entità, se trascurato può portare a danni ben più gravi, così come un uso improprio dell'impianto elettrico o la mancata manutenzione dello stesso, senza tralasciare la situazione dei serramenti, delle pavimentazioni e altri elementi.

Per evitare che un solo ente debba farsi carico di tutto, è necessaria perciò la collaborazione reciproca, attraverso riunioni di coordinamento tra RSPP del Comune e RSPP della scuola e una pianificazione delle priorità di interventi e spese, iniziando dalla manutenzione degli elementi più urgenti e facendo il possibile per mettere in sicurezza il resto.

A seguire si è parlato degli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi negli edifici scolastici. Un discorso che ha ricordato dal punto di vista giuridico e pratico gli attori in gioco ed il contesto in cui essi si devono muovere (D.Lgs. 81/08 e Decreto del Ministero dell’Interno 26 agosto 1992).

Infine, dopo aver passato in rassegna il nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151), sono stati illustrati gli adempimenti a seconda delle diverse categorie di rischio, le caratteristiche costruttive di edifici e impianti, le misure per l’evacuazione in caso di emergenza e i compiti del Dirigente Scolastico nella gestione della sicurezza antincendio.

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giovedì 26 giugno 2014

Valutazione dei rischi e Prevenzione degli incidenti correlati alla carenza o eccesso di ossigeno nei luoghi di lavoro

Per concludere il discorso iniziato ieri in merito agli incidenti correlati alla carenza o eccesso di ossigeno nei luoghi di lavoro, occupiamoci oggi della valutazione dei rischi e della prevenzione dei suddetti incidenti con riferimento alla carenza o eccesso di ossigenogli in ambienti confinati.

Vi sono diversi aspetti della valutazione degli elementi di cui tener conto e della importanza di non fare errori valutativi. Infatti, come abbiamo visto ieri, un errore nell'identificazione o nella valutazione del potenziale pericolo può avere conseguenze fatali, e quindi oltre ad effettuare una corretta valutazione dei rischi occorre anche adottare tutta una serie di possibili misure di prevenzione.

Le principali misure di prevenzione nel caso di carenza o eccesso di ossigeno sono:
  • aperture di accesso: l’apertura di accesso a luoghi confinati deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi (art. 66 del D. Lgs. 81/08; punto 3.1 allegato IV); 
  • procedura di lock-out (isolamento del sistema): prima dell’accesso, colui che sovrintende i lavori deve provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e far intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti e a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l’indicazione del divieto di manovrarli (punto 3.2.2 allegato IV del D.Lgs.81/08); 
  • procedura di tag-out (segnalazione delle aree): le aree oggetto dell’intervento devono essere opportunamente segnalate, come indicato al punto precedente, con segnaletica di pericolo con cartellonistica di area (pericolo di morte: atmosfera potenzialmente asfissiante). I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi confinati devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso (punto 3.2.3 allegato IV del D.Lgs.81/08); 
  • ventilazione: gli ambienti confinati potenzialmente inquinati da sostanze asfissianti devono essere ventilati prima dell’accesso (punto 3.2.1 allegato IV del D. Lgs. 81/08), assicurando indicativamente almeno 3 ricambi d’aria completi. Si può utilizzare un’aspirazione per rimuovere gas, vapori, fumi, particelle, assicurando il reintegro del volume estratto; ovvero ventilare forzatamente in maniera da ridurre per diluizione le concentrazioni delle sostanze tossiche e/o infiammabili e per garantire una concentrazione di O2 adeguata. Il lavaggio con aria deve assicurare il suo mescolamento con il gas, per evitare la presenza di sacche di gas pesante o leggero, in basso o in alto rispettivamente. In particolare l’azoto e l’argon, che hanno densità uguale o superiore a quella dell’aria, quando sono a temperature più basse, ristagnano in basso e bisogna procedere insufflando aria dal basso. In questo caso va realizzato un maggior numero di ricambi, arrivando indicativamente almeno a 10 ricambi d’aria completi. Nel caso di inquinamento da gas infiammabili è necessario prima lavare con gas inerte, quindi procedere all’allontanamento del gas inerte con aria, con le solite modalità; 
  • analizzatore di ossigeno: nelle situazioni di possibile carenza di ossigeno, il tenore di ossigeno va monitorato prima di accedere allo spazio confinato e durante l’attività all’interno. La carenza di ossigeno, dovuta anche a presenza di gas inerti, non è avvertibile al momento dell’accesso, quindi bisogna campionare l’aria interna per verificare il tenore di ossigeno. Gli analizzatori di ossigeno sono dispositivi critici, che richiedono una taratura e manutenzione per garantire una misura affidabile; devono avere un dispositivo di allarme che segnala un malfunzionamento, come ad es. la batteria quasi scarica. Al di sotto di una concentrazione di O2 del 19.5% non deve essere consentito l’accesso. In presenza di gas infiammabili, irritanti, tossici o letali, non è sufficiente conoscere il tenore di ossigeno, ma è necessario fare altri accertamenti analitici prima di consentire l’accesso; 
  • apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR): se non è possibile creare e confermare un’atmosfera sicura, il lavoro deve essere affidato a personale competente, informato e formato, munito di respiratore a pressione positiva (non respiratori a filtro) (punto 3.2.4 dell’allegato IV del D.Lgs. 81/08). 
  • permesso di lavoro: prima di autorizzare l’ingresso in un ambiente confinato il datore di lavoro/dirigente/preposto emetterà un permesso di lavoro, debitamente sottoscritto dall’operatore/i interessato/i all’intervento. Questo è obbligatorio nel caso il lavoro sia affidato a ditta esterna (art.26 del D.Lgs.81/08); la procedura del permesso di lavoro deve riportare le informazioni dettagliate da comunicare al personale interessato prima dell’inizio del lavoro. Le informazioni devono contenere i termini contrattuali, la valutazione dei rischi, le procedure di lavoro, i rischi di interferenza con i lavoratori della ditta committente, l’informazione e la formazione effettuata, le procedure di emergenza.

E’ di vitale importanza soffermarsi infine anche su una corretta valutazione dei rischi e su adeguati piani di emergenza, infatti la preparazione e la formazione del personale addetto all’emergenza è fondamentale, dato che un soccorso improvvisato, se pur rapido, attuato senza seguire una procedura prestabilita, può risultare non solo inefficace ma addirittura catastrofico; chi presta soccorso può diventare la seconda vittima. E infatti gli infortuni mortali multipli sono, come l’esperienza dimostra, frequentissimi.

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mercoledì 25 giugno 2014

Incidenti correlati alla carenza o eccesso di ossigeno nei luoghi di lavoro

I rischi di molte sostanze presenti nei luoghi di lavoro non sono legati necessariamente ad una loro tossicità, anche senza azione tossica alcune sostanze possono causare asfissia per l'impoverimento del tenore di ossigeno che può aver luogo nell'atmosfera. Molti incidenti possono avvenire proprio per carenza o eccesso di ossigeno.

Un esempio di incidente dovuto ai rischi della carenza di ossigeno è occorso ad un manutentore che è entrato all’interno di un serbatoio in acciaio, tenuto vuoto e chiuso per anni, per effettuare il controllo della superficie interna, in questo ambiente confinato, l’ossidazione dell’acciaio ha consumato l’ossigeno creando un’atmosfera sotto-ossigenata che ha ucciso il lavoratore.

Viceversa come esempi di incidenti dovuti ad eccesso di ossigeno nei luoghi di lavoro, si possono citare il caso di un manutentore che, prima di entrare in un serbatoio per un intervento di saldatura provvede impropriamente a ventilarlo con l’immissione di ossigeno anziché di aria, con il risultato che all’accensione dell’elettrodo i suoi indumenti prendono fuoco violentemente; o ancora il caso di un trasportatore che, dopo un travaso di ossigeno liquido in cui era rimasto esposto ad una atmosfera sovraossigenata, si accende una sigaretta provocando l’accensione del vestiario rimasto impregnato del gas.

È quindi facile comprendere come l’ossigeno, che rappresenta il 20.9% dell'aria, inodore, incolore ed insapore, possa essere, in caso di mancanza o carenza, un grave rischio per i lavoratori. Nei casi di asfissia a seguito di carenza di ossigeno o soffocamento si determina la condizione patologica nella quale la mancanza di ossigeno impedisce una respirazione normale, che può portare alla morte per ipossia.

Il rischio di asfissia è determinato nella maggior parte dei casi dalla presenza di un’atmosfera asfissiante, cioè incompatibile con la vita umana, che può agire con modalità diverse incidendo sull’assunzione (anossia anossica), sul trasporto (anossia anemica), sull’utilizzazione a livello cellulare (anossia istotossica) dell’ossigeno.

L’atmosfera asfissiante può dipendere da carenza di ossigeno a seguito del suo consumo o sostituzione o da inalazione/assorbimento di sostanze tossiche con conseguente intossicazione acuta.

La carenza di ossigeno (atmosfera sotto-ossigenata) si ha quando la concentrazione di ossigeno è inferiore al 21%. Con concentrazioni inferiori al 18% si ha riduzione delle prestazioni fisiche e intellettuali, senza che la persona se ne renda conto. Con tenori inferiori all’11% c’è il rischio di morte. Sotto l’8% lo svenimento si verifica in breve tempo e la rianimazione è possibile se effettuata immediatamente. Al di sotto del 6% lo svenimento è immediato e ci sono danni cerebrali, anche se la vittima viene soccorsa.

Più difficile spiegare il rischio dell’eccesso di ossigeno, delle atmosfere sovraossigenate. Con per la presenza - volontaria o accidentale - di O2 in eccesso, ad esempio con concentrazione in aria superiore al 23%, la situazione diventa pericolosa per l’elevata probabilità di incendio. Infatti l’ossigeno è un comburente, non è infiammabile ma sostiene la combustione. Molti materiali bruciano più violentemente e talvolta esplodono in presenza di ossigeno.

Dispersioni con accumulo possono derivare dalle tubazioni o dai raccordi o anche per l’uso improprio, ad esempio in alcuni processi industriali di saldatura. Essendo più pesante dell’aria, l’ossigeno si può accumulare verso il basso come, ad esempio, in fosse o locali sotterranei, specialmente nel caso di sversamento di ossigeno liquido. In questo caso la bassa temperatura del gas accentua la stratificazione.

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martedì 24 giugno 2014

Salute sui luoghi di lavoro: gli psichiatri sono i medici più stressati

Gli psichiatri sono la categoria medica più soggetta a stress, in gran parte a causa della loro interazione con i pazienti: l’ultima a evidenziarlo è un’indagine finlandese che si aggiunge a dati e testimonianze provenienti da tutto il mondo e che non stupiscono i professionisti italiani.

Il dipartimento di Neuroscienze AO Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, annuncia che la Società italiana di psichiatria (Sip), ben conoscendo queste difficoltà, «ha indetto per il prossimo 24 ottobre la prima giornata nazionale per la salute e la sicurezza degli operatori psichiatrici, che avverrà in streaming da Bari, proprio dove lo scorso anno è stata uccisa la psichiatra Paola Labriola, evento che ha colpito molto la comunità degli psichiatri, così come il suicidio di un altro collega, Rocco Pollice».

Questi sono due esempi drammatici che riflettono «il rischio costante di esposizione all’aggressività esterna e il sovraccarico emotivo con possibile burnout, dovuti al contatto emotivo particolarmente intenso con i pazienti. Per questo occorre adoperarsi affinché vi sia il riconoscimento di un rischio professionale, come avviene per radiologi e anestesisti».

Infatti, se la ricerca finlandese rileva lo stress degli psichiatri, dagli Stati Uniti si denuncia un elevato rischio di suicidio. Gli psichiatri sono anche gli specialisti medici che, non avendo marker clinici precisamente definiti, devono più di altri utilizzare il giudizio clinico e quindi l’esperienza professionale per poter formulare delle diagnosi. Ed anche questo comporta un coinvolgimento maggiore e la necessità di una buona salute mentale, oltre che fisica.

Per migliorare le cose, molto contano l’organizzazione del lavoro e la possibilità di operare in team multidisciplinari. Infatti quando il professionista lavora in maniera individuale, il rischio di sovraccarico emotivo aumenta, mentre sarebbe essenziale utilizzare altri apporti e altre competenze; in psichiatria le implicazioni ambientali e relazionali sono particolarmente importanti.

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lunedì 23 giugno 2014

Il nuovo Regolamento UE sul livello sonoro dei veicoli a motore

E' entrato in vigore il 16 giugno 2014 il nuovo Regolamento UE 540/2014 relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e dei dispositivi silenziatori di sostituzione. Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 1 luglio 2016, ma entrerà interamente in vigore a partire dal 1 luglio 2027 quando abrogherà la Direttiva 70/157/CEE che definisce il metodo di prova per le emissioni acustiche e che mira a ridurre le emissioni sonore da tutti i nuovi tipi di autovetture, furgoni, autobus, pullman, autocarri leggeri e pesanti.

Il Regolamento modifica gli allegati IV, VI e XI della Direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore, e definisce i requisiti amministrativi e tecnici per l'omologazione UE di tutti i nuovi veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, per quanto riguarda il loro livello sonoro e dei dispositivi silenziatori di sostituzione, e loro componenti, omologati come entità tecniche progettate e costruite per i veicoli delle categorie M1 e N1, al fine di semplificarne l'immatricolazione, la vendita e la circolazione all'interno dell'UE.

Secondo il Regolamento, dal 1 ° luglio 2016, gli Stati membri dovranno rifiutare, per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile, di concedere l’omologazione UE a tutti quei dispositivi silenziatori di sostituzione, o loro componenti, che non saranno conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

I costruttori garantiranno che i veicoli, il loro motore e i loro dispositivi di silenziamento siano progettati, costruiti e assemblati in modo da consentire che tali veicoli, durante il loro normale uso, siano conformi al presente regolamento, nonostante le vibrazioni a cui saranno intrinsecamente sottoposti.

Tra le altre cose il Regolamento stabilisce che:
  • le norme per automobili, furgoni, autobus e camion debbano essere attuate in tre fasi: 
  1. l'attuazione di nuovi metodi di prova nel 2016; 
  2. riduzione del rumore di 1-2 dB dal 2021-2023 per alcune categorie di veicoli, con scadenze diverse per le diverse categorie; 
  3. una ulteriore riduzione si attuerà tra il 2024 e il 2026, fatta eccezione per autobus e autocarri. Nel 2027, tutti i veicoli dovranno rispettare la riduzione di 2,6 dB; 
  • tutti i nuovi veicoli elettrici e ibridi dovranno avere l’Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) 
  • i produttori ei distributori devono rendere note le informazioni sui livelli di rumorosità dei veicoli presso i punti vendita e nel materiale promozionale cartaceo ed elettronico, come brochure, volantini e cataloghi; un'etichetta sarà introdotta per informare i consumatori circa le emissioni sonore di un veicolo; le autorità pubbliche dovranno incoraggiare l'utilizzo di veicoli più silenziosi attraverso campagne di informazione, al fine di ridurre il rumore del traffico stradale; 
  • la Commissione dovrà elaborare linee guida informative sulle migliori pratiche in materia di sviluppo tecnologico della qualità delle strade e una loro classificazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; 
  • la Commissione deve presentare uno studio dettagliato sui limiti del livello sonoro entro 1 ° luglio 2021. Sulla base delle conclusioni dello studio, la Commissione potrà presentare una proposta legislativa.

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venerdì 20 giugno 2014

Sicurezza e tutela della salute nel settore dei veicoli

Con riferimento al documento elvetico della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) dal titolo “Sicurezza e tutela della salute nel settore dei veicoli”. Vogliamo soffermandoci sui comportamenti e sui metodi di lavoro più idonei per migliorare la sicurezza nel settore.

I lavoratori tendono a rimuovere l’idea del pericolo e a distrarsi, in realtà è “agendo con prudenza e comportandosi correttamente in base alla situazione” che si lavora meglio, in modo razionale e si evitano gli infortuni.

Infatti “la maggior parte degli infortuni sul lavoro è dovuta a disattenzione e leggerezza. Senza contare che anche la fretta causa stress ed errori” e che l’ordine e la pulizia sul posto di lavoro “sono premesse fondamentali per garantire la sicurezza”.

Passiamo in rassegna ora una serie di attività mettendo in rilievo i pericoli e i giusti comportamenti/metodi di lavoro elencati nel documento:
  • motore in moto: per evitare il rischio di intossicazione da gas di scarico, “aspirare i gas di scarico alla fonte (tubo di scappamento). Non lasciar acceso inutilmente il motore”; 
  • lavorare con il veicolo sollevato (veicoli industriali) 
  • Carrozzerie di veicoli: in questo caso il rischio principale è di caduta. “Utilizzare un dispositivo anticaduta per le persone. Utilizzare piattaforme di lavoro mobili o scale fisse come accesso munite di un dispositivo di arresto: installare un parapetto come minimo sul lato aperto verso il vuoto”; 
  • lavori in posture forzate: in relazione al rischio di sovraccarico fisico, “osservare i principi ergonomici”; 
  • ponti di carico o cabine di guida poste in altezza: in relazione al rischio di schiacciamento in seguito alla discesa accidentale del ponte o della cabina di guida, “mettere in sicurezza il ponte di carico con un sostegno. Portare la cabina al di sopra del punto morto”; 
  • montaggio/smontaggio sul veicolo: per evitare lesioni da taglio, urto, schiacciamento, “rispettare il manuale d’uso e le indicazioni del costruttore. Indossare i guanti di protezione. Utilizzare correttamente gli utensili; 
  • inserire ed estrarre le batterie/riempire le batterie: in questo caso i rischi sono correlati a esplosione, a spruzzi di acido (causticazione di pelle e occhi) e intossicazione da piombo. “Evitare i cortocircuiti. Indossare i dispositivi di protezione individuale. Utilizzare un dispositivo per il travaso dell’acido. Mettere a disposizione una doccia oculare”; 
  • collegare in parallelo le batterie: “rispettare l’esatta sequenza durante il collegamento. Indossare gli occhiali di protezione. Osservare le prescrizioni del fabbricante. Non collegare mai le batterie se sono ghiacciate”; 
  • inserire ed estrarre l’airbag: in relazione a vari rischi si indica innanzitutto di “osservare le prescrizioni del fabbricante”; 
  • impianti di climatizzazione: si consiglia di “consultare la scheda di sicurezza. Verificare la tenuta. Non inalare i gas”; 
  • veicoli ibridi o funzionanti a metano: per evitare i rischi con questi veicoli innanzitutto è bene “rivolgersi ad uno specialista qualificato”; 
  • svuotare il serbatoio di carburante 
  • svuotare le condotte di carburante: “lavorare solo con pompe aspiratrici azionabili a mano o antideflagranti. Evitare le cariche elettrostatiche (mettere a terra il serbatoio)”; 
  • gonfiare le ruote/montare le ruote: per non essere colpiti e per evitare danni all’udito “durante il montaggio mantenere la pressione di esercizio ad un valore non superiore a 1 volta e mezza. Gonfiare i pneumatici e le ruote di grandi dimensioni con cerchioni speciali in speciali gabbie. Durante il gonfiaggio non avvicinare il corpo al fianco del pneumatico”; 
  • riparazione ruote: “prima della riparazione smontare il pneumatico sempre dal cerchione e controllarlo”; 
  • lavori di saldatura in prossimità di serbatoi o condotte di carburante: “schermare adeguatamente la zona di lavoro dalla proiezione di scintille, dal calore e dalla conduzione termica”; 
  • lavori di riparazione e pulizia sui veicoli: oltre a formare e istruire adeguatamente il personale è necessario “osservare quanto riportato nella guida dell’officina e nel manuale d’uso”; 
  • interventi sotto il veicolo: in questo caso sono diversi i rischi: “penetrazione di corpi estranei negli occhi. Essere colpito da oggetti (parti, utensili). Essere investito dal veicolo”. Per evitarli “indossare gli occhiali di protezione. Non portare pezzi o utensili sul proprio corpo. Fare in modo che il veicolo non cada o si ribalti. Bloccare la piattaforma nei nottolini di sicurezza”; 
  • lavori sull’impianto idraulico e pneumatico del veicolo: osservare il manuale d’uso e indossare gli occhiali di protezione; 
  • verificare gli ugelli di iniezione: “non accedere alla zona di pericolo”; 
  • soccorso stradale: per evitare investimenti “mettere in sicurezza il luogo in cui si trova il veicolo guasto. Usare il gilet ad alta visibilità. Sull’autoveicolo per l’assistenza stradale portare adeguati indumenti per proteggersi dalle intemperie e il materiale di pronto soccorso. Portare il telefonino. Fare in modo che l’autoveicolo non si sposti da solo”.
Il documento fornisce poi suggerimenti in relazione ad altri elementi più generali:
  • indumenti di lavoro: “cambiare gli abiti sporchi di olio, benzina o solventi. Utilizzare indumenti ad alta visibilità con bande riflettenti. All’aperto e sulle strade indossare il gilet di segnalazione”; 
  • dispositivi di protezione individuale: indossare adeguati DPI per evitare lesioni agli occhi, danni all’udito, danni alle vie respiratorie, lesioni a mani e piedi; 
  • anelli, collane, bracciali, orologi e piercing: per evitare lesioni da taglio, di essere trascinato o rimanere impigliato, “non portare anelli o gioielli sul lavoro”; 
  • igiene e prevenzione: “rispettare le norme per la tutela dei non fumatori”. “Non consumare i pasti in officina. Lavarsi accuratamente le mani prima di ogni pausa. Indossare i guanti, applicare sulla pelle una crema di protezione. Indossare la maschera di protezione, avere a portata di mano dell’acqua potabile”; 
  • sollevamento e trasporto di carichi: “usare degli ausili. Sollevare e trasportare il carico in due. Usare la corretta tecnica di sollevamento”; 
  • ergonomia: “utilizzare attrezzature e ausili tecnici. Evitare le posture forzate”; 
  • uso del telefono cellulare: per evitare di essere distratti dalle chiamate “regolamentare ed eventualmente vietare l’uso del cellulare”; 
  • comportamento pericoloso: motivare il personale alla sicurezza sul lavoro; - pianificazione delle emergenze: “garantire i primi soccorsi. Mettere a disposizione una mini-farmacia o un locale infermeria. Medicare correttamente le ferite. Designare una persona responsabile del materiale di pronto soccorso”; 
  • disordine: “riordinare periodicamente. Utilizzare armadi e contenitori appropriati”; 
  • protezione antincendio: “addestrare periodicamente il personale. Tenere a portata di mano i mezzi estinguenti. Introdurre il divieto di fumo in officina. Tenere a portata di mano gli estintori quando si lavora con i carburanti e durante la saldatura”.
Per concludere ricordiamo che il documento CFSL è ricco di immagini esplicative che mostrano i comportamenti adatti e inadatti per la sicurezza dei lavoratori nel settore delle automobili e dei veicoli a due ruote.

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giovedì 19 giugno 2014

Travel Risk Management

Martedì 17 giugno 2014 si è tenuto a Milano l'evento “Travel Risk Management”, organizzato da ASIS International in collaborazione con International SOS, la Scuola Etica & Sicurezza de L’Aquila e Galdus, con la rivista S News come media partner dell'evento.

Duplice la location, in quanto l'evento si è aperto in Piazza degli Affari 2, in sede Telecom, alle 15:00, per proseguire con un rinfresco presso i portici bramanteschi della sede centrale di EXPO 2015 a Palazzo Carmagnola in Via Rovello 2. .

"L'evento è nato – ha specificato Luigi Romano, Vice President di ASIS International Chapter Italy - interpretando le richieste di molte aziende. Abbiamo scelto di approfondire, così, l’argomento dei rischi, delle sfide e delle soluzioni per tutti coloro che affrontano viaggi in Paesi e situazioni a rischio. É chiaro che questo tema è anche di grande importanza per chi visiterà EXPO2015 e Padiglione Italia"..

"In tale occasione – ha sottolineato Paola Guerra Anfossi, Direzione della Scuola Etica e Sicurezza e Componente Comitato Scientifico S News – è stato presentato in anteprima il questionario sulla “Sicurezza, Vigilanza e Tutela dell’Esposizione Universale" organizzato dalla Scuola Etica & Sicurezza de L’Aquila con il Centro di Ricerche Themis. .

Lo studio è stato condotto dal Dott. Arthur Carponi Schittar, borsista della 9^ edizione del Corso “Security Management”..

Il programma dell’evento ha compreso un intervento ed un dibattito sul tema: "Le sfide dei Travel Risk Management e le soluzioni esistenti per le organizzazioni multinazionali. Casi aziendali", ed al termine è stato consegnato un attestato di partecipazione utile per l’aggiornamento professionale ed una Pendrive da 8gb con logo ASIS e International SOS.

mercoledì 18 giugno 2014

Strategia Europa 2020

Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita sviluppata dall'Unione europea. Essa non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale.

Per dare maggiore concretezza a questo discorso, l'UE si è data cinque obiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Riguardano l'occupazione, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà, il clima e l'energia.

I 5 obiettivi che l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2020:
  1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 
  2. R&S: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE 
  3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica: riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili aumento del 20% dell'efficienza energetica 
  4. Istruzione: Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 
  5. Lotta alla povertà e all'emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno

Ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. Interventi concreti a livello europeo e nazionale vanno a consolidare la strategia.

La strategia comporta anche sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, quali l'innovazione, l'economia digitale, l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e l'uso efficiente delle risorse.

La Commissione ha pubblicato una comunicazione che presenta un bilancio della strategia Europa 2020 a quattro anni dal suo varo e che servirà per prepararne una profonda revisione.

La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. In un mondo che cambia l'UE si propone di diventare un'economia intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.

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martedì 17 giugno 2014

Atitrust e sicurezza dei farmaci: il caso Avastin-Lucentis

Il ministero della Salute chiede alle aziende farmaceutiche Pfizer, Roche e Novartis risarcimenti per oltre 1,2 miliardi di euro, dopo i pronunciamenti dell’Antitrust su comportamenti ritenuti anticoncorrenziali relativi alla commercializzazione di medicinali per gli occhi.

 Lo si è appreso con una nota del ministero della Salute nella quale si spiega come Pfizer abbia posto in essere comportamenti “connotati da un palese e insistito intento anticoncorrenziale, volto a procrastinare la commercializzazione dei farmaci generici, con notevoli danni anche al servizio sanitario nazionale”.

Il ministero perciò ha richiesto «il risarcimento dei danni, sia patrimoniali (euro 14 milioni) che non patrimoniali, subiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei confronti delle società Pfizer Italia S.r.l, Pfizer Health A.B. e Pfizer Inc., a causa del comportamento di abuso di posizione dominante tenuta dalle stesse in relazione alla commercializzazione del farmaco Xalatan».

Il ministero, inoltre, in seguito alla delibera AGCM 24823 del febbraio 2014, che ha qualificato il comportamento delle società F. Hoffmann-La Roche Ltd, Roche Spa, Novartis AG e Novartis Farma S.p.A. come «un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza finalizzata alla commercializzazione del farmaco Lucentis molto più costoso del farmaco Avastin, ad esso equivalente», ha richiesto alle predette società farmaceutiche «il risarcimento di tutti i danni patrimoniali (circa 45 milioni nel 2012, 540 milioni nel 2013 e 615 milioni nel 2014) e non patrimoniali arrecati illecitamente al Ssn».

Su quest’ultima vicenda, sempre ieri, la Soi per voce del suo presidente Matteo Piovella ha reso noto come le due aziende abbiano rinunciato a richiedere la sospensiva della multa di oltre 180 milioni erogata due mesi fa dall''Antitrust.

«Evidentemente», ha detto Piovella «la memoria tecnico-scientifica presentata in giudizio da Soi è stata sicuramente articolata e circostanziata meglio tra quelle presenti sotto il punto di vista medico-scientifico e ha suggerito la predetta decisione poiché in caso contrario molto probabilmente il Tar avrebbe respinto quanto richiesto da Roche e Novartis».

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lunedì 16 giugno 2014

Salute e sicurezza sul lavoro: gli obiettivi dell'Europa

Per meglio proteggere gli oltre 217 milioni di lavoratori dell'UE da incidenti sul lavoro e malattie professionali, la Commissione europea ha presentato il 6 giugno 2014 un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014–2020, che individua le sfide e gli obiettivi strategici principali e presenta azioni chiave individuando gli strumenti per affrontarle. Questo nuovo quadro mira a garantire che l’UE continui a svolgere un ruolo guida nella promozione di standard elevati in materia di condizioni di lavoro, sia in Europa che a livello internazionale.

Il Commissario europeo per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione László Andor ha dichiarato: "Oggi rinnoviamo l'impegno della Commissione a continuare a migliorare le condizioni di lavoro nell'UE. Le persone hanno il diritto di lavorare senza dover affrontare pericoli per la loro salute o la loro sicurezza sul luogo di lavoro. Eppure ogni anno nell'UE più di 3 milioni di lavoratori sono vittime di gravi infortuni sul lavoro, 4000 dei quali mortali. Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali colpiscono tutti i settori e le professioni, che il lavoratore sieda a una scrivania o alla guida di un camion o che lavori in una miniera o un cantiere, e non solo causano sofferenza personale, ma impongono anche costi elevati per le imprese e per la società nel suo insieme. Questo nuovo quadro strategico mira a contribuire al miglioramento della qualità del lavoro e della soddisfazione sul lavoro, aumentando al contempo la competitività e la produttività delle imprese europee, specialmente quelle piccole, e riducendo i costi per i sistemi di sicurezza sociale."

Il quadro strategico individua tre sfide principali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro: • migliorare l'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza esistenti, in particolare rafforzando la capacità delle microimprese e delle piccole imprese di mettere in atto misure di prevenzione dei rischi efficaci ed efficienti • migliorare la prevenzione delle malattie professionali affrontando i rischi nuovi ed emergenti senza trascurare quelli già esistenti • tenere conto dell’invecchiamento della forza lavoro dell'UE.

Il quadro strategico individua gli strumenti per attuare queste azioni: dialogo sociale, sensibilizzazione, applicazione della normativa dell'UE, sinergie con altri settori strategici (per esempio sanità pubblica e istruzione) e con i fondi dell’unione, come il Fondo sociale europeo (FSE) e il programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) sono gli strumenti disponibili per attuare le norme sulla salute e la sicurezza.

Il quadro strategico sarà rivisto nel 2016 per fare il punto sulla sua attuazione e per valutare i risultati del processo di valutazione globale della legislazione dell’unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che saranno disponibili entro la fine del 2015.

In particolare nel contesto della crisi economica, investire in una cultura della prevenzione dei rischi e promuovere condizioni più favorevoli sul posto di lavoro offre vantaggi economici e sociali, quali un minor numero di incidenti connessi al lavoro e benessere del personale e soddisfazione sul lavoro maggiori. Vi sono norme analoghe anche in tutta l'UE, che creano condizioni di concorrenza eque per tutte le imprese all'interno del mercato unico, affrontando al tempo stesso la necessità di impedire il dumping sociale.

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venerdì 13 giugno 2014

Danno biologico

La valutazione del danno in ambito Inail, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 12.7.2000 fa riferimento esclusivamente al danno biologico di cui all'art.13 del D.Lgs n.38/2000. La Corte Costituzionale a distanza di ben dieci anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.38/2000 - con sentenza n.46/2010 - ha dato una "suggestiva" interpretazione dell'art.80 per garantire la tutela integrale del lavoratore, asserendo che con l'applicazione dell'art.80 "non è ravvisabile violazione dei principi costituzionali...".

Nel contributo sopra citato si scriveva chiaramente: E' soggetto a responsabilità risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro che, consapevole dello stato di malattia del lavoratore
con la sua residua capacità lavorativa continua ad adibirlo a mansioni, che sebbene corrispondenti alla sua qualifica, siano suscettibili - per la loro natura e per lo specifico impegno (fisico e mentale) - di aggravamento a seguito dell'attività svolta..."la responsabilità non potrà che ricadere sul Medico Competente per aver consentito il proseguimento di una lavorazione a rischio non evitando "un peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore a causa dell'attività lavorativa" come statuisce, invece, la normativa prevenzionale.

I Giudici di appello, per applicare detto articolo si sono limitati, a sottrarre alla valutazione in danno biologico, pari al 32%, il 20%, della vecchia rendita che però era valutazione con riferimento alla perdita dell'"attitudine al lavoro" in siffatta maniera errando nel metodo, in quanto il tutto doveva essere riportato in danno biologico.

In definitiva allorché si presenta una "nuova malattia" nel senso specificato dalla Corte Costituzionale, cioè esposizione allo stesso rischio dopo la costituzione di rendita si possono presentare, ora in danno biologico, tre situazioni già normate dallo stesso articolo 13: 1. "nuova malattia" in presenza di "analoga" malattia non indennizzata in rendita (1-10%) della vecchia gestione" si applica la prima parte del comma 6 dell'art.13; 2. "nuova malattia" in presenza di "analoga" malattia indennizzata in rendita (>10%) della vecchia gestione", si applica il comma 6 dell'art.13 ultima parte 3. Quando in futuro, non prima della scadenza revisionale di un evento in vecchia gestione (quindi dopo il 2015, senza considerare i tempi prescrizionali) in caso di "nuova malattia" che aggrava una "analoga malattia" - stessa gestione danno biologico, si applica semplicemente le previsioni del comma 5 dell'art.13! Come si vede l'art. 80 non rileva.

Le nuove indicazioni scaturite dalla Circ. 5/2014 dell'Inail sono del tutto esaustive, in riferimento al caso concreto, e le altre situazioni di fatto già normate.

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giovedì 12 giugno 2014

Sicurezza e Prevenzione degli effetti delle ondate di calore

Dal 3 giugno al 15 settembre 2014 è attivo il Sistema nazionale di previsione allarme ondate di calore, che permette la previsione, sorveglianza e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione.

 Dislocato in 27 città italiane (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo), consente di individuare, dal lunedì al venerdì, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche che possono avere un impatto significativo sulla salute dei soggetti vulnerabili.

In base a questi modelli vengono elaborati dei bollettini giornalieri per ogni città, in cui sono comunicati i possibili effetti sulla salute delle condizioni meteorologiche previste a 24, 48 e 72 ore. I bollettini sono pubblicati sul portale e sono diffusi quotidianamente ai Centri di riferimento locali individuati dalle Amministrazioni competenti, per l'attivazione in caso di necessità di piani di intervento a favore della popolazione vulnerabile.

Si ricorda che nel portale istituzionale del ministero, sono pubblicati un vademecum divulgativo rivolto alla popolazione generale e opuscoli destinati a medici, personale delle strutture per gli anziani, personale che assiste gli anziani (disponibile in 6 lingue), in cui sono indicate misure e precauzioni da adottare, anche nei comportamenti quotidiani, per prevenire i rischi del grande caldo.

E’ in atto la ricognizione dei numeri verdi e dei servizi offerti durante l’estate sul territorio dagli enti locali a sostegno della popolazione più fragile e l’elenco aggiornato sarà disponibile sul portale ministeriale.

Ricordiamo che in condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono nelle grandi città, in zone con poco riparo all’ombra, in abitazioni surriscaldate e con scarsa ventilazione. Rischiano di più le persone anziane, specialmente se malate e in solitudine, che possono sviluppare rapidamente disidratazione, subire un aggravamento di patologie croniche (come quelle cardio-respiratorie), o essere vittime di un colpo di calore. In generale, però, una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore.

Si tratta di 10 semplici regole comportamentali in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli).

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mercoledì 11 giugno 2014

Sicurezza dei farmaci


La European Medicines Agency (Ema) ha annunciato l’avvio di una consultazione pubblica riguardo al monitoraggio della letteratura medica. La normativa europea di farmacovigilanza ha, infatti, affidato all’Agenzia europea del farmaco la responsabilità di monitorare la letteratura scientifica e medica, allo scopo di arrivare alla definizione di un elenco di principi attivi impiegati nei farmaci.

L'Ema ha dunque predisposto una bozza del progetto e, dal suo sito, invita tutti gli stakeholder a inviare le proprie osservazioni entro il prossimo 27 luglio.
Come spiega l’Agenzia, «un obiettivo fondamentale di questa iniziativa è di migliorare il monitoraggio della sicurezza dei farmaci accrescendo la qualità delle informazioni provenienti dalla letteratura e inserite in EudraVigilance, la banca dati di farmacovigilanza dell'Ue. 

Inoltre, il progetto fornisce un servizio e riduce i costi per l'industria, sollevando le aziende titolari di autorizzazioni per le sostanze monitorate dal compito di inserire i casi descritti in letteratura nel database». Anche se questo servizio non elimina in alcun modo gli obblighi delle aziende di monitorare la sicurezza dei propri prodotti, saranno ridotti gli oneri amministrativi che devono affrontare.

La bozza descrive gli aspetti tecnici sul monitoraggio della letteratura che devono essere forniti dall'Agenzia, tra cui: una spiegazione di come saranno selezionati gli elenchi dei principi attivi e delle pubblicazioni oggetto di monitoraggio, aggiornato e condiviso con i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio; dettagli sul processo di selezione e successiva registrazione delle segnalazioni di reazioni avverse; trattamento di singoli casi identificati relativi a sospette reazioni avverse in EudraVigilance. 

Una volta decise le modalità, le attività di monitoraggio vero e proprio e di inserimento dei dati nel database, saranno affidate a un fornitore esterno.

Per saperne di più visitate il sito dell'Ema o il sito: www.ergon.palermo.it

martedì 10 giugno 2014

Privacy no ai cookie per profilazione senza consenso

Stop all'installazione dei cookie per finalità di profilazione e marketing da parte dei gestori dei siti senza aver prima informato gli utenti e aver ottenuto il loro consenso. Chi naviga on line potrà quindi decidere in maniera libera e consapevole se far usare o no le informazioni raccolte sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata.

Lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento generale [doc. web n. 3118884] pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, adottato al termine di una consultazione pubblica, nel quale ha individuato modalità semplificate per rendere agli utenti l'informativa on line sull'uso dei cookie e ha fornito indicazioni per acquisire il consenso, quando richiesto dalla legge.

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook) dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti (senza l'uso dei cookie "tecnici" alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire). Ma attraverso i cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini, scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei consumatori.

"Con questo provvedimento, maturato anche attraverso la consultazione dei vari stakeholder, diventa più facile il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea" - commenta Antonello Soro, presidente del Garante privacy. "La procedura semplificata consentirà agevolmente ai navigatori di manifestare un consenso davvero libero e consapevole".

Per proteggere la privacy degli utenti e consentire loro scelte più consapevoli, il Garante ha dunque stabilito che, d'ora in poi quando si accede alla home page o ad un'altra pagina di un sito web deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:

1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
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3) un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di "terze parti";
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A mero titolo di esempio, il Garante ha predisposto un modello di banner disponibile sul proprio sito www.garanteprivacy.it. Per sdaperne di più visitate il sito: www.ergon.palermo.it