lunedì 28 dicembre 2015

Fuochi d'artificio e sicurezza

E' di questi giorni la decisione del comune di Cortina d'Ampezzo, improntata sulla sicurezza e la salute dei cittadini e di tutti gli animali, di proibire i giochi d'artificio per il Capodanno 2015 e per tutte le altre festività del 2016. Quest'anno il comune montano, con grande vocazione turistica e naturalistica, ha stabilito infatti che su tutto il suo territorio saranno proibiti l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

Questa lodevole iniziativa riporta in auge un argomento sempre molto dibattuto in Italia, soprattutto durante le festività di fine anno. Ma vediamo in tal proposito che cosa ci dice il sito della Polizia dello Stato:



  • Tutti i prodotti pirotecnici autorizzati devono avere sulla confezione un'etichetta completa la stessa deve riportare: gli estremi ( Nr. protocollo e data ) del provvedimento del Ministero dell'Interno (per quelli non provvisti della marcatura CE) che ne autorizza il commercio; il nome del prodotto; la ditta produttrice il Paese di produzione e l'importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive ( tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente) e una descrizione chiara e completa delle modalità d'uso, che devono essere seguite attentamente dall'utilizzatore.
  • I prodotti privi di un'etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi "fuochi proibiti", non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento. Si raccomanda di porre la massima attenzione nell'uso di prodotti con effetto scoppiante ed ai razzi o proietti di qualsiasi specie.
    È dall'uso di questa tipologia di oggetti che, statisticamente, sono derivati gli incidenti di maggiore gravità.
    In particolare è severamente vietata qualsiasi manipolazione dei prodotti (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.
  • I prodotti pirotecnici da divertimento presenti sul mercato si distinguono per l'appartenenza a specifiche "categorie". Ecco quali:
    IV Categoria -(ad esempio bombe aeree cilindriche e sferiche, batterie, razzi…). Prodotti per lo più professionali e comunque vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati dal Prefetto (mai ambulanti) a persone munite di specifiche licenze di polizia (porto d'armi, nulla osta all'acquisto, titolari di abilitazione ex art. 101 reg. T.U.L.P.S.). Il loro possesso deve essere denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza e non è consentito detenerne presso la propria abitazione un quantitativo eccedente i 25 kg in peso lordo. Lo sparo, ove non configuri la realizzazione di uno spettacolo da autorizzare ex art. 57 del T.U.L.P.S., non può avvenire in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa.
  • V Categoria, gruppo C (ad esempio piccoli razzi, piccoli petardi, piccole combinazioni di tubi monogetto, piccoli sbruffi…). Prodotti vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati (mai ambulanti) a persone maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di riconoscimento al venditore, che ne annota gli estremi sul registro di polizia. Il loro possesso deve essere denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed anche in questo caso il quantitativo che si può detenere presso la propria abitazione non può eccedere i 25 kg in peso lordo. La loro accensione può avvenire nelle medesime condizioni previste per gli articoli di IV Categoria;
  • Prodotti "declassificati" o "di libera vendita" ora classificati tra gli esplodenti
    Tali prodotti, dalla data del 10 settembre 2011, sono stati "riclassificati" tra gli esplodenti e possono appartenere alla IV categoria, V categoria, gruppo C, D o E in funzione della tipologia del prodotto. Solo quelli appartenenti alla V categoria, gruppo D o E possono essere trovati in commercio presso supermercati, cartolerie, tabaccai, ecc… Possono essere acquistati solo dai maggiori di anni 18 e per la V categoria gruppo D, qualora si superi il limite di kg 5 netti, occorre effettuare denuncia del loro possesso alla Autorità di Pubblica Sicurezza. Presso la propria abitazione non possono essere detenuti quantitativi eccedenti i 25 kg in peso lordo
  • Prodotti provvisti della marcatura CE: Presso le suddette rivendite (supermercati, cartolerie, tabaccai…) è possibile acquistare articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alla "Cat 1" e "Cat. 2" europea,che attualmente hanno assunto la denominazione "F1" ed "F2". La "Cat.1" (o F1) deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la "Cat. 2" (o F2) deve essere ceduta ai maggiori di anni 18. Tali limitazioni alla vendita sono chiaramente indicate nelle etichette dei prodotti in argomento, congiuntamente alle modalità d'uso, alla massa attiva ed altre informazioni utili al consumatore. I prodotti messi a disposizione dell'acquirente in tali esercizi sono appartenenti alla V categoria gruppo "D" o gruppo "E" della categoria nazionale. Anche in tal caso, se tali articoli rientrano nella V categoria gruppo D secondo l'allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011, per quantitativi superiori a kg 5 netti occorre denunciare il loro possesso all'Autorità di Pubblica Sicurezza e non è consentito detenere presso la propria abitazione quantitativi superiori a 25 kg in peso lordo. Poiché per il normale consumatore è difficile consultare l'Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011 per effettuare la comparazione tra le categorie europee e le categorie nazionali, è consigliabile detenere presso la propria abitazione quantitativi di pirotecnici appartenenti alla "Cat 1" e "Cat. 2" sempre inferiori a kg 5 netti. In tale ipotesi, infatti, si è sempre certi di non dover espletare alcuna formalità presso l'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso in cui l'acquisto avvenga presso una rivendita appositamente autorizzata, sarà cura del venditore informare il consumatore sulla categoria nazionale a cui appartiene il prodotto venduto e sugli eventuali obblighi di denuncia di possesso (che, come già detto, valgono per qualsiasi quantitativo per i prodotti della V categoria - gruppo "C" e oltre i 5 kg netti per la V categoria - gruppo "D").



venerdì 18 dicembre 2015

Ravenna crea uno sportello sul rischio amianto



Lunedì 14 dicembre 2015, alle ore 16, a Ravenna ha aperto uno Sportello specifico rischio amianto promosso dall’AFeVA (Associazione familiari e vittime amianto). L’associazione voluta dai lavoratori ex esposti, dai loro familiari e dalla Cgil Emilia Romagna, ha dunque iniziato la propria attività anche a Ravenna, con un’assemblea pubblica svoltasi il 14 dicembre. 

L' AFeVA Ravenna - nasce dalla considerazione che l'esposizione all'amianto e ad altre sostanze cancerogene ha prodotto gravissimi danni che continuano a manifestarsi tragicamente. L'amianto continua a mietere vittime in Emilia Romagna ed in tutta Italia, in misura maggiore degli incidenti mortali sul lavoro. Come prima cosa serve un forte rapporto con i sindaci dei Comuni a livello provinciale, per creare un monitoraggio del fenomeno. 

A Ravenna, nelle scorse settimane, è deceduto l'ennesimo lavoratore del petrolchimico, salgono così a 36 le vittime in questo comparto produttivo, a cui si aggiungono le molte altre morti di lavoratori che hanno svolto mansioni in svariati settori produttivi a contatto con l’amianto. Ogni perdita umana è un dramma con conseguenze per familiari, amici e compagni di lavoro. Ogni lavoratore, o ex lavoratore, che ha subito l'esposizione alle fibre di amianto, vive un'angoscia quotidiana.

L'assemblea pubblica di giorno 14 ha proposto contributi specifici sul tema con gli interventi di Costantino Ricci (segretario generale Cgil Ravenna), Andrea Caselli (presidente AFeVA regionale), Gianpiero Mancini (responsabile Spsal Ravenna), Emanuele Cavallaro (sindaco di Rubiera) e Idilio Galeotti (referente AFeVA Ravenna).

Lo Sportello amianto svolgerà attività di informazione, ascolto e sostegno per coloro che hanno subito un’esposizione diretta o indiretta. Aiuteranno le persone a orientarsi verso percorsi di sorveglianza sanitaria, di cura e di tutela dei diritti previdenziali. Opererà in sinergia con le strutture della Cgil per la tutela dei diritti dei lavoratori. L' AFeVA ritiene necessaria una rapida approvazione sia del Piano nazionale amianto, al momento bloccato in Parlamento, che delle misure in ambito regionale e locale per la completa rimozione dell'amianto dal territorio dell'Emilia-Romagna.

Occorrerà partire con molta modestia e cautela su un tema complesso e difficile e si cercheranno collaborazioni con altre associazioni che già si occupano dei temi della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. Si intende instaurare un rapporto stringente con le istituzioni locali e gli enti competenti, anche attraverso l'elaborazione di un monitoraggio del fenomeno, in modo che si possano sviluppare analisi, proposte e azioni tese alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente e a prevenire e/o ridurre il degrado degli ambienti di vita e di lavoro da ogni forma di inquinamento. 

mercoledì 16 dicembre 2015

Agricoltura e politiche di sicurezza


L’Agricoltura rappresenta uno dei settori a maggior rischio per infortuni invalidanti e il primo settore per infortuni mortali. A questo va aggiunto che coloro che lavorano nel settore agricolo sono quelli con maggior rischio di contrarre malattie professionali in quanto il settore ha il primato anche per questo. La prevenzione e sicurezza sul lavoro costituiscono quindi un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un’azienda agricola. 

Negli ultimi anni vi è stata una evoluzione della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro che ha tenuto conto delle diverse situazioni, ambienti di lavoro e delle attività svolte nel settore. Con riferimento al settore agricolo vi è stata una razionalizzazione delle misure di tipo normativo e di accompagnamento finalizzata ad introdurre nelle imprese e nelle diverse figure che vi operano una vera e propria “cultura” della prevenzione dei rischi igienico sanitari e le informazioni, conoscenze e competenze per ridurre i rischi di infortuni e di malattie croniche collegate al lavoro agricolo.

A differenza di altre norme, che riguardano la sicurezza alimentare, dell’ambiente e il benessere animale, la normativa sulla sicurezza sul lavoro non è entrata a far parte del “pacchetto” della “condizionalità” previsto dalla Regolamentazione europea per avere accesso ad aiuti diretti e/o alle diverse agevolazioni previste dalla Politica Agricola Comune. Tuttavia, considerata l’importanza dell’argomento molte regioni l’hanno introdotta tra i requisiti per l’accesso ai finanziamenti pubblici comprese quelli previsti dai piani di Sviluppo Rurale. E’ dunque importante una riflessione su questo tema prima dell’avvio della nuova programmazion.

L’attuale normativa si basa sul D.Lvo 81/2008 meglio noto come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” che riguarda tutti i settori e quindi anche l’agricoltura e sui diversi aggiornamenti e circolari che si sono susseguite dalla sua emanazione ad oggi. L’attuale normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 30 aprile 2008, n. 81ed è ed è entrata in vigore a partire dal 15 maggio 2008 Il Testo Unico è il risultato di una continua evoluzione delle norme a partire dal primo provvedimento di attuazione delle 8 direttive comunitari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro emanate tre il 1989 ed il 1990 e cioè il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il decreto che ha sostituito la normativa italiana che risaliva agli anni 1955-56 ha subito molte modifiche fino all’emanazione del Testo Unico nel 2008che lo ha abrogato.

Anche il D.Lgs. 81/2008 è stato oggetto di numerose revisioni ed integrazioni come il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e di successive modifiche l’ultima della quale è rappresentata dall’art. 32 “Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro” della Legge 9 agosto 2013 “Disposizioni  urgenti per il rilancio dell'economia” (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69).

La normativa si applica a tutte le tipologie di impresa, a tutti i rischi ed a tutti i lavoratori (esclusi i domestici). Per l’agricoltura quindi riguarda:
lavoratori subordinati;
soci di società, anche società semplici;
lavoratori autonomi che effettuano determinate attività/operazioni (l’agricoltura è tutta compresa);
piccoli imprenditori –coltivatori diretti (art.2083 c.c.).

L’applicazione della normativa trova alcune differenze tra le imprese con lavoro subordinato, dove cioè si configura un contratto di lavoro (anche se questo appartiene ai nuovi contratti che esistono nel settore agricolo, come ad esempio i “voucher”) e quelle che utilizzano solo il lavoro del titolare e/o dei familiari. In quest’ultimo caso, infatti, il Testo Unico, per coloro che lavorano in azienda (titolare e familiari) prevede solo l’applicazione delle disposizioni dell’art. 21 e cioè l’adozione dei dispositivi di sicurezza personale. Restano valide anche per l’azienda familiare e/o diretto coltivatrice le disposizioni impartite per il rispetto delle caratteristiche per i luoghi di lavoro, che per l’azienda agricola riguardano sia fabbricati (stalle fienili fosse per il liquame, magazzini ecc.) sia le macchine ed attrezzature (trattrici, macchine semoventi ed attrezzi).

lunedì 14 dicembre 2015

Salute alimentare al lavoro


La promozione della salute nei luoghi di lavorocostituisce un’azione importante che è allo studio della Commissione Europea, dei governi nazionali, delle istituzioni preposte alla salute e al lavoro oltre che delle forze e organizzazioni sociali. I programmi di promozione della salute nelle aziende, infatti, non si limitano a sostenere il benessere del dipendente ma ne rafforzano l’atteggiamento positivo attraverso un loro diretto coinvolgimento nel mantenere e migliorare la propria salute, inoltre può rappresentare una strategia di intervento innovativa rispetto ai metodi tradizionali finora messi in atto.

In Europa, negli ultimi due decenni, l’obesità è triplicata raggiungendo circa i 150 milioni di persone adulte interessate. Per quanto riguarda l’Italia, il costo sociale dell’obesità sarebbe pari a 8,3 miliardi di Euro all’anno, considerando i costi diretti e indiretti generati dalla patologia.
L’obesità è strettamente correlata a stress e sicurezza, nel senso che un lavoro stressante è associato a maggiore Indice di Massa Corporea. Spesso gli obesi sono discriminati in ambito lavorativo e “presentano una bassa autostima”. Inoltre è evidente come l’obesità possa determinare importanti limitazioni fisiche nei movimenti, nell’agilità e nello svolgimento dell’attività lavorativa con conseguente riduzione della sicurezza.

Per evitare una diminuzione della prontezza dei riflessi, i pasti che vengono consumati a pranzo devono essere facilmente digeribili, non troppo abbondanti e prevalentemente costituiti da carboidrati (pasta, pane, riso), legumi, frutta e verdura, tutti alimenti ad alto contenuto di sali minerali e da un adeguato apporto idrico. Un’indagine mostra che “la maggior parte degli infortuni avviene nelle ore post-pranzo, probabilmente anche a causa del tipo di dieta che rende più rischiose le ore pomeridiane”.

Per concludere, il problema di alimentazione dei lavoratori, a casa e fuori, ha notevoli ripercussioni sulla loro salute psicofisica e sulla sicurezza al lavoro. La promozione della salute è utile a modificare stili di vita e comportamenti scorretti e può produrre una ricaduta favorevole non solo sul benessere del lavoratore, ma anche sul fattore umano per la sicurezza sul lavoro, sul rendimento lavorativo e sulla produttività aziendale.
5  Regole fondamentali per una corretta alimentazione
  • Avere una dieta bilanciata e varia: pasta, pane, patate, riso, cereali (carboidrati) devono essere assunti tutti i giorni; carne e uova (proteine) non più di 2-3 volte a settimana;    legumi (ottime fonti di proteine); formaggi: non devono essere consumati fuori dai pasti e al massimo 2 volte settimana; frutta, verdura e ortaggi sono a basso contenuto calorico;
  • Condimenti (salse ecc), alcolici (vino, birra ecc) e dolci vanno limitati al massimo.
  • Più attenzione alle porzioni: tre pasti principali e uno due spuntini al giorno.
  • Acqua in abbondanza! Almeno 1 litro e mezzo al giorno.
  • Limitare i grassi (grasso della carne, formaggi grassi, burro, olio).