martedì 30 agosto 2016

Finanziamenti Settore Autotrasporto



Con Decreto ministeriale del 9 giugno 2016, il Ministero dei Trasporti detta le modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. Le risorse per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano a 10 milioni ed i soggetti  destinatari dei finanziamenti sono le
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Le attività formative vengono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.  Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 1° dicembre 2016 e deve avere termine entro il 31 maggio 2017.
I soggetti che possono far domanda dei finanziamenti di accesso ai contributi:
a)      le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b)      le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 26 settembre 2016 ed entro il termine perentorio del 28 ottobre 2016, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 12 settembre 2016, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attività formativa.

I massimali per la determinazione del contributo tengono conto di:
a)      ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
b)      compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c)       compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d)      servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.

Le spese complessive per l'attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili. Per ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto formativo sia presente attività di formazione a distanza sarà obbligatorio fornire, all'atto della presentazione della domanda, idonee informazioni al fine di consentire eventuali controlli in itinere sullo svolgimento di tali corsi.

La Ergon Ambiente e Lavoro srl, da anni leader in Sicilia nei settore della formazione e della sicurezza, eroga corsi di formazione ed aggiornamento professionale volti all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
In merito alla suddetta opportunità Ergon mette in campo la propria pluriennale competenza per attivare piani formativi aziendali, interaziendali e territoriali ed offre servizi di consulenza per l’accesso ai suddetti finanziamenti.

martedì 2 agosto 2016

Documenti di valutazione dei rischi lacunosi



Non si può in un documento di valutazione dei rischi (DVR) imporre un divieto in relazione alla presenza di un pericolo senza fornire indicazioni sulle misure da adottare onde eliminare o ridurre al minimo il rischio che porti a un infortunio.  Non si può imporre nel DVR un divieto in relazione alla presenza di un pericolo tra l’altro in termini dei tutto generali come l'indicazione di "non guidare con le mani il carico sospeso" e di "non sostare sotto i carichi", senza fornire indicazioni e istruzioni alternative circa le misure da adottare onde eliminare o ridurre al minimo il rischio che conduca ad un infortunio. Così facendo, infatti, viene sostanzialmente devoluto ai lavoratori di scegliere la maniera con cui ovviare alle problematiche connesse al lavoro da svolgere anche perché, non essendo stati messi a disposizione degli stessi strumenti alternativi, questi decidono semplicemente di contravvenire al divieto medesimo.

Questo è quanto la Corte di Cassazione ha messo in una recente sentenza riguardante la carenza nella elaborazione di un documento di valutazione dei rischi in merito ad un pericolo per la sicurezza dei lavoratori  presente in azienda per cui l’eliminazione o riduzione al minimo il datore di lavoro non ha provveduto a fornire nel documento delle indicazioni precise. Pericolo che nella circostanza presa in esame dalla suprema Corte ha portato all’infortunio di un dipendente mentre era impegnato nel sistemare in un tornio un grosso cilindro sospeso ad un apparecchio di sollevamento.

La Corte di Appello ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale disponendo la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva dichiarato il datore di lavoro di una società in quanto direttore tecnico di uno stabilimento esercente la produzione e commercializzazione di cilindri per uso siderurgico, con delega specifica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché il responsabile dei settore sicurezza ed ecologia presso il medesimo stabilimento per avere cagionato per colpa ad un lavoratore dipendente con mansioni di tornitore, lesioni personali gravi consistite nello schiacciamento del primo dito della mano sinistra con frattura e ferita lacero contusa con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni pari a giorni 154 e con grado di invalidità riconosciuta dall'Inail pari al 4%.

La colpa specifica a carico del direttore tecnico dello stabilimento è consistita, in particolare, nella violazione dei seguenti articoli di legge: art. 28 comma 2 lettera b) e d) del D. Lgs n. 81 del 2008, in quanto il documento di valutazione dei rischi non conteneva l'indicazione delle misure e procedure di prevenzione e di protezione concrete ed efficaci per le attività di carico e scarico dei cilindri di grosse dimensioni dalle macchine utensili  (se non, in termini dei tutto generali con l'indicazione di "non guidare con le mani il carico sospeso" e di "non sostare sotto i carichi") e non conteneva altresì l'indicazione delle misure idonee a ridurre al minimo i possibili rischi di investimento dei pesanti carichi sospesi, trattandosi di attività pericolosa comportante gravi rischi di investimento per gli operatori, fatto aggravato per aver cagionato al lavoratore le lesioni personali gravi sopra indicate. Il datore di lavoro è stato condannato, alla pena di mesi 3 di reclusione, anche se, per un errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata, è stata indicata quella di mesi 6.

 Fonte: Punto Sicuro