martedì 29 novembre 2016

Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati



Il comma 1 dell’articolo 15 della Legge 125, “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”, ha introdotto il divieto di assunzione e di somministrazione di  bevande alcoliche e superalcoliche in relazione ad una serie di attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi - individuate con Intesa della  Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006. Vediamo più da vicino l’elenco delle attività lavorative a rischio di cui all’art. 15, Legge 125/2001 inserito nel Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni”.

ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.
    1)  attività  per  le  quali  e'  richiesto  un  certificato  di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
      a) impiego  di  gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
       b) conduzione  di  generatori  di  vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
       c) attività  di  fochino  (colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco art.  27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
       d) fabbricazione  e  uso  di  fuochi  artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
       e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
       f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del   Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1970,  n.  1450,  e successive modifiche);
       g) manutenzione  degli  ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
     2)  dirigenti  e  preposti al controllo dei processi produttivi e alla  sorveglianza  dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di  incidenti  rilevanti  (art.  1  del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
     3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
     4)  mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista  in  chirurgia; medico  ed  infermiere  di bordo; medico comunque   preposto   ad   attività   diagnostiche  e  terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
     5)   vigilatrice   di   infanzia   o   infermiere   pediatrico  e puericultrice,  addetto  ai  nidi  materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni  sociali  e  socio-sanitarie  svolte in strutture pubbliche e private;
     6)  attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
     7)  mansioni  comportanti  l'obbligo  della  dotazione  del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
     8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
       a) addetti  alla  guida  di  veicoli  stradali per  i quali e' richiesto  il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli  per  i  quali  e'  richiesto  il  certificato di abilitazione professionale  per  la  guida  di  taxi  o  di veicoli in servizio di noleggio   con   conducente,  ovvero  il  certificato  di  formazione professionale  per  guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
       b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
       c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi  del  gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del  personale  di carriera e di mensa;
       d) personale navigante delle acque interne;
       e) personale  addetto  alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie  in  concessione  e  in gestione governativa, metropolitane, tranvie   e   impianti  assimilati,  filovie,  autolinee  e  impianti funicolari aerei e terrestri;
       f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi  i  manovratori  di  carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
       g) personale  marittimo  delle  sezioni  di coperta e macchina, nonché  il  personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
       h) responsabili dei fari;
       i) piloti d'aeromobile;
       l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
       m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
       n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
       o) addetti  ai  pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
       p) addetti  alla  guida  di' macchine di movimentazione terra e merci;
     9)  addetto  e  responsabile  della  produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
     10)  lavoratori  addetti  ai  comparti  della  edilizia  e  delle costruzioni  e  tutte  le  mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
     11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
     12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
     13)  operatori  e  addetti  a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
     14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

giovedì 24 novembre 2016

Seminario Privacy e trattamento dei dati personali: il nuovo Regolamento europeo



L’ORDINE DEGLI INGEGNERIDELLA PROVINCIA DI PALERMO
organizza il seminario tecnico

“Privacy e trattamento dei dati personali:
il nuovo Regolamento europeo”


 Il seminario formativo vuole illustrare le novità introdotte con il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e la libera circolazione degli stessi. Il Regolamento abroga la Direttiva 95/46/CE, attuata in Italia prima con la legge 675/96 e successivamente con il Codice Privacy del 2003 (D. Lgs. n.196/2003), e si applicherà direttamente in tutti gli Stati Membri a decorrere dal 25/05/2018. L’incontro formativo si pone l’obiettivo di esaminare gli adempimenti innovativi introdotti dal dettato normativo, che prevedono inoltre nuove figure professionali per esercizio di competenze e assunzione di responsabilità. L’evento formativo è rivolto a tutti i consulenti che operano nel campo della consulenza alle imprese in materia di trattamento dei dati personali e a chiunque intenda ampliare i propri servizi professionali.
Riferimenti Normativi: D.Lgs.n.196/2003 – Regolamento (UE) 2016/679

presso
l’aula didattica dell’Ordine degli Ingegneri in via F. Crispi n. 108 a Palermo

Martedì 29/11/2016

PROGRAMMA

14:30 – Registrazione partecipanti
14:45 – Saluti di benvenuto e presentazione del seminario – Ing. Francesco DE ROSA, Gruppo Formazione
Ordine di Palermo
15:00 – “Privacy e trattamento dei dati personali: il nuovo Regolamento (UE) 2016/679”
- Trattamento di dati personali e privacy
- La normativa di riferimento: il nuovo Regolamento Europeo cosa cambierà rispetto al codice della
privacy D.Lgs. 196/03
- Il trattamento, l’informazione ed il consenso
- Le figure coinvolte nel sistema di gestione della Privacy
- Designazione del responsabile della protezione dei dati
- Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
- Codici di condotta e certificazione
- Diritto all’oblio
- Diritto alla portabilità dei dati
- Notificazioni delle violazioni alle autorità nazionali e agli utenti (data breaches)
- Aspetti sanzionatori: responsabilità penale, civile ed amministrativa
Relatore: Avv. Angela COSTA

18:00 – Conclusioni e dibattito finale

Responsabile scientifico del corso: ing. Francesco DE ROSA

Per i partecipanti al seminario sono previsti n. 3 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza
professionale che saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno il seminario per l’intera durata prevista.

martedì 22 novembre 2016

Green Public Procurement



In Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2016 (n. 262) è stato pubblicato il Decreto del 18 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti".

Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) è definito dalla Commissione europea come "[...] l’approccio in base al quale le Amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita".

ll Piano d’azione nazionale rinvia ad appositi Decreti emanati dal Ministero, l’individuazione di un set di criteri ambientali minimi per gli acquisti relativi a determinate categorie merceologiche.

I criteri già fissati riguardano i seguenti settori:
  • Apparecchiature elettroniche per ufficio
  • Arredi per ufficio
  • Arredo Urbano
  • Aspetti sociali negli appalti pubblici
  • Ausili per l’incontinenza
  • Carta
  • Cartucce per stampanti
  • Edilizia
  • Illuminazione pubblica
  • Pulizia e prodotti per l’igiene
  • Rifiuti urbani
  • Ristorazione collettiva e derrate alimentari
  • Sanificazione per strutture ospedaliere
  • Serramenti esterni
  • Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)
  • Tessili
  • Veicoli
  • Verde pubblico
I criteri in via di definizione:
  • Costruzione e manutenzione delle strade
  • Servizio di illuminazione pubblica
  • Tessili revisione (revisone)
  • Arredi per ufficio revisione