martedì 28 marzo 2017

Rischio alcol e stupefacenti lavoro



Con l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza" in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, sono state individuate le attività lavorative che comportano, in caso di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi.

Il documento d’intesa riporta in un unico elenco le attività ad elevato pericolo di infortunio, comportante gravi conseguenze per l'incolumità e la salute del lavoratore, degli altri lavoratori e dei terzi nello svolgimento delle mansioni specifiche. Vediamo alcune delle misure da adottare da parte del datore di lavoro per prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di stupefacenti nelle attività ad elevato pericolo di infortuni con gravi conseguenze per l'incolumità e la salute del lavoratore e dei terzi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro deve:

  • Disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope durante l'orario di lavoro; 
  • Disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che ,all'inizio o alla ripresa o durante il turno lavorativo ,venga giudicato temporaneamente non idoneo all'effettuazione del turno lavorativo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con presenza ematica rilevabile di sostanze o metaboliti attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope o con alcolemia uguale o superiore a 0,3 g/1, accertata dal medico competente in matrici che consentono una correlazione diretta con la concentrazione ematica , fatte salve le disposizioni contenute in norme specifiche di settore; 
  • Disporre l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione ai rischi specifici della mansione, attraverso una idonea informazione su effetti acuti dell'alcol e delle sostanze stupefacenti o psicotrope sulle capacità psicofisiche e sugli effetti cronici, anche rispetto alle possibili interazioni negative con sostanze presenti nel ciclo lavorativo, avvalendosi della collaborazione del medico competente; 
  • Valutare l'opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidier l'autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori; 
  • Attivare attraverso il medico competente l'effettuazione dei controlli sanitari sui lavoratori.


Se dalla valutazione dei rischi emerga la presenza, di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l'effettuazione di controlli dell'idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L.300/70, costituita presso le ASL territorialmente competenti.

Il medico competente, nell'effettuare le valutazioni sanitarie per accertare l'idoneità alla mansione specifica e il perdurare nel tempo di tale idoneità, in relazione al rischio di assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti/psicotrope e per accertare l'assenza di condizioni di dipendenza, ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento ai principi del codice ICOH di tutela della salute dei lavoratori ivi compreso il recupero per il reinserimento lavorativo e contestualmente di tenere in considerazione le situazioni in cui le condizioni di salute dei lavoratori possono comportare un danno a terzi.

Le visite mediche di sorveglianza sanitaria che sono "altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti" con periodicità e frequenza stabilita dal medico competente in funzione degli esiti della valutazione del rischio di assunzione  di alcol o di sostanze stupefacenti e comunque con periodicità almeno triennale. Tali visite comprendono una anamnesi ed un esame obiettivo.

lunedì 20 marzo 2017

Grado di Protezione involucri apparecchiature elettriche



Il Codice IP (International Protection) identifica i gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche. La prima codifica comparve sulla norma CEI EN 60529 Ed. 1997 (CEI 70-1), cui fanno seguito le Varianti CEI 70-1 (V1) del 2010 e CEI 70-1 (A2) e del 2014. La norma si applica agli involucri per materiale elettrico la cui tensione nominale non supera 72,5 KV, entra nel merito delle modalità di prova ed era rivolta in particolar modo ai costruttori cui spetta il compito di effettuare le prove, ma è di particolare interesse anche per gli utilizzatori.

Nel 2000 è uscita la seconda Variante che ha introdotto un’ulteriore codifica per caratterizzare meglio la protezione contro i contatti diretti. La seconda Variante non modifica in generale il significato dei gradi IP, ma chiarisce alcuni aspetti non evidenti sulla precedente edizione, stabilisce inoltre che il grado IP può essere usato esclusivamente con le due cifre caratteristiche e con le lettere addizionali previste. La terza Variante (2014) aggiunge il grado di protezione IP X9 “protezione contro getti d’acqua ad alta pressione e a temperatura elevata”. Per alta pressione la Norma intende 80-100 bar e per temperatura elevata 80°C + 5°C (condizioni di prova).

La prima cifra caratteristica implica che entrambe le condizioni stabilite in 5.1 e 5.2 sono soddisfatte ed che l’involucro fornisce la protezione delle persone contro l’accesso a parti pericolose, impedendo o limitando la penetrazione nell’involucro di una parte del corpo o di un attrezzo impugnato da una persona, e contemporaneamente, che l’involucro fornisce la protezione dell’apparecchiatura contro la penetrazione di corpi solidi estranei.




Esempio di codice IP con lettere opzionali:






Un involucro con questa designazione (Codice IP):




Fonte: Certifico



martedì 14 marzo 2017

Il rischio chimico nella lavorazione del legno



Il comparto della lavorazione del legno presenta molti rischi, spesso gli unici pericoli per gli operatori a cui si fa riferimento sono quelli correlati all’uso di attrezzature di lavoro non sicure o a prassi non idonei nel loro utilizzo. In realtà nel comparto del legno sono spesso presenti, tra gli altri, anche rischi per esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni per i quali è indispensabile fare un’accurata valutazione, con particolare riferimento, laddove necessario (lavorazione di legni classificati “duri” o di materiali che li contengono), anche al rischio da polveri di legni duri. Ed è importante verificare poi l’efficacia e l’efficienza delle misure di prevenzione adottate.

Per affrontare questi temi e proporre alle aziende spunti per la prevenzione e utili liste di controllo per il rischio chimico nel comparto del legno, possiamo fare riferimento ad un “Questionario di auto-valutazione per il comparto lavorazione del legno” realizzato dallo SPISAL dell' ULSS 6 di Vicenza. Il documento consiste in una guida per verificare periodicamente i requisiti di igiene e sicurezza (ambienti di lavoro, macchine, incendi, rumore, …), e riporta anche alcune liste di controllo per la prevenzione dei rischi da agenti chimici, cancerogeni e mutageni.
 Nella lista di controllo dedicata alla valutazione per il rischio chimico si ricorda che la valutazione deve essere effettuata sulla base delle seguenti informazioni:

  • “elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati;
  • proprietà pericolose indicate nelle schede di sicurezza aggiornate delle sostanze e dei preparati;
  • vie di esposizione agli agenti chimici da parte dei lavoratori;
  • livello, modo e durata dell’esposizione;
  • eventuali misurazioni ambientali;
  • provvedimenti di prevenzione e protezione adottati;
  • scenari incidentali, quantità di sostanze/preparati pericolosi potenzialmente coinvolti e relative modalità di rilascio negli ambienti di lavoro”.

 Nella lista, che presenta anche alcune misure adottabili di riduzione/eliminazione dell’esposizione e controllo degli esposti, è poi riportato un vademecum con un utile elenco di consigli per l’uso corretto delle sostanze e dei preparati pericolosi:
  • “è fondamentale osservare l’Etichetta con il simbolo di Pericolo apposta sul contenitore (pittogrammi, frasi di pericolo, indicazioni precauzionali) e la Scheda dei Dati di Sicurezza (S.D.S.) da richiedere al fornitore, per conoscere i rischi e le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto;
  • tutte le sostanze ed i preparati devono essere maneggiati con cura. Anche quelli considerati normalmente non pericolosi possono presentare problemi per la sicurezza e la salute se utilizzati impropriamente o se, per errore o a causa di spargimenti accidentali, vengono a contatto con materiali incompatibili;
  • prodotti chimici di cui non si conosce l’esatta identità, o qualora l’etichetta del contenitore sia assente o illeggibile, non devono essere usati. Le sostanze e i preparati devono essere contrassegnati prima dell’uso o della distribuzione;
  • il personale addetto alla manipolazione, alla movimentazione manuale e meccanica di sostanze pericolose deve essere istruito ed addestrato sulle procedure sicure;
  • prima del loro impiego o della loro manipolazione devono essere indossati i dispositivi protettivi appropriati e adottate tutte le precauzioni del caso indicate nella voce n. 8 della S.D.S.;
  • i contenitori vanno maneggiati in maniera sicura ed appropriata. Per i liquidi tossici, nocivi, corrosivi, vanno impiegati appositi supporti e sistemi di travaso;
  • deve essere posta particolare attenzione quando si aprono i contenitori. Alcuni prodotti sono volatili in misura apprezzabile e specialmente nella stagione calda possono liberare all’atto dell’apertura vapori, polveri, gas aggressivi e/o tossici;
  • i solventi organici non vanno usati in spazi confinati. In caso di ventilazione insufficiente, usare una maschera respiratoria con filtro specifico;
  • è pericoloso inalare abitualmente prodotti chimici, che pur possedendo un odore di natura ‘gradevole’ possono risultare pericolosi per l’organismo. Questa pratica può danneggiare la salute e provocare assuefazione;
  • è importante depositare i prodotti chimici lontani da fonti di calore e fuori dall’azione diretta dei raggi solari;
  • gli spandimenti devono essere eliminati immediatamente. Allo scopo si devono usare i metodi di pulizia ed i materiali di assorbimento raccomandati nella voce n. 6 della S.D.S.;
  • in caso di contatto accidentale con prodotti chimici pericolosi, mettere in atto le procedure di Primo Soccorso previste alla voce n. 4 della S.D.S.. In particolare si ricordano i seguenti elementi fondamentali: a) in caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua pulita; b) togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati; c) i prodotti chimici, i loro vapori e/o polveri potrebbero accidentalmente essere inalati o ingeriti. Nel caso di comparsa di sintomi patologici (bruciore persistente delle mucose, difficoltà respiratoria, vertigini, alterazioni della vista, nausea, stordimento, ecc.) l'infortunato va trasportato al Pronto Soccorso portando con sé la S.D.S. o almeno l'etichetta di pericolo del materiale con cui è venuto in contatto. Nel caso che non si siano presentati sintomi patologici, l'addetto al Primo Soccorso Aziendale consulterà la S.D.S. onde decidere la soluzione da adottare;
  • deve essere osservato il divieto di fumare vicino o nelle aree dove vengono usati o immagazzinati prodotti chimici. Si ricorda che, in ogni caso, è vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro chiusi;
  • vietare di conservare o consumare cibi e bevande in prossimità di aree dove vengono usati o immagazzinati prodotti chimici pericolosi;
  • è necessario lavarsi le mani prima di mangiare, di bere. Gli abiti di lavoro vanno rimossi prima di lavarsi faccia e mani;
  • è importante lavare regolarmente gli abiti da lavoro (preferibilmente in azienda) e pulire i DPI dopo l’uso”.
 
 
 Fonte: Punto Sicuro