Approvato definitivamente
al Senato il disegno di legge "Misure per la tutela del lavoro autonomo
non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".
Presentiamo un estratto
del documento:
Art. 17. (Protezione dei dati,
custodia e riservatezza)
1. Il datore di lavoro
deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed
elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di
lavoro agile.
2. Il lavoratore è tenuto
a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal
datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere
tramite l’uso di tali strumenti.
Art. 18. (Sicurezza sul lavoro)
1. Il datore di lavoro
garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in
modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con
cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i
rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione
del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto
a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore
di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione
all'esterno dei locali aziendali.
Art. 19. (Assicurazione
obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)
1. L'accordo per lo
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue
modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha
diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei
locali aziendali.
3. Il lavoratore ha
diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo
svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei
limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la
scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla
prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze
di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Fonte: Senato