mercoledì 28 giugno 2017

La sicurezza nei caseifici



Il documento “ Settore agroalimentare_I caseifici” permette di analizzare, per ciascuna fase delle varie tipologie di lavorazione nel caseificio, macchine, attrezzature e impianti impiegati in caseificio “individuando per ognuna di esse i principali fattori di rischio per la sicurezza e le relative misure di prevenzione”.

Riguardo alla trasformazione di latte pastorizzato, si ricorda che nella fase di approvvigionamento e stoccaggio del latte, il latte proveniente dall’autocisterna può seguire un percorso attraverso vari impianti quali:
  • degasatore in linea, che ha lo scopo di eliminare odori e gas estranei al latte e rendere più accurata la sua misurazione;
  • filtro a maglie, per l’eliminazione di eventuale sporcizia grossolana dal latte;
  • misuratore volumetrico del latte di tipo meccanico o elettromagnetico;
  • serbatoio intermedio (opzionale), che ha lo scopo di fare da polmone per il silos;
  •   scambiatore termico (opzionale), che ha lo scopo di effettuare il trattamento termico e/o la refrigerazione del latte;
  •   cisterne di stoccaggio del latte, che possono essere una o più. Si tratta di serbatoi di acciaio inox termicamente isolati e refrigerati, aventi la forma di silos verticali o orizzontali. Di regola i serbatoi sono ubicati all’esterno dello stabilimento produttivo, nelle immediate adiacenze del reparto dove avviene il trattamento preliminare del latte. Le moderne cisterne sono dotate di un dispositivo di agitazione (lenta ma continua) che previene la separazione per gravità della parte cremosa dal plasma del latte. La temperatura del latte viene mantenuta inferiore a 6 °C grazie ad un sistema di raffreddamento collegato ad un termostato. I silos sono dotati di strumentazione per il controllo di livello, pressione interna, temperatura. La quantità di latte stoccata in un caseificio è in genere circa tre volte il volume di latte lavorato in un giorno”.

Queste alcune possibili attività/situazioni di rischio che coinvolgono macchine, attrezzature o impianti:
  • investimento: “il transito delle autocisterne per il rifornimento del latte nei piazzali esterni dello stabilimento produttivo (dal cancello di ingresso fino al punto di riempimento dei serbatoi e viceversa), può comportare il rischio di investimento dei lavoratori del caseificio”. Riguardo alla prevenzione è bene “predisporre e segnalare percorsi separati per pedoni ed automezzi. Gestire con apposite procedure o formazione le misure tecniche e organizzative intraprese”;
  • caduta dall’alto: “le eventuali operazioni di manutenzione agli impianti e ai serbatoi di stoccaggio possono comportare la necessità di raggiungere postazioni in altezza, con conseguente rischio di caduta dall’alto. Anche per le operazioni di prelievo di campioni di prodotto e la successiva pulizia, ove l’addetto acceda alla sommità della autocisterna, è presente il rischio di caduta dall’alto”. Per la prevenzione “predisporre accessi sicuri alle postazioni in altezza ai serbatoi di stoccaggio con gradini stabili e antiscivolo, parapetti, fascia fermapiedi, ecc… come prescritto dalle norme vigenti. Anche l’accesso alla parte superiore della autocisterna deve essere reso sicuro, ad esempio con una scaletta robusta dotata di gradini stabili e antiscivolo, e dotando il camminamento lungo la cisterna di corrimano e parapetto reclinabili, che l’operatore possa alzare prima di accedere al camminamento, anch’esso antiscivolo realizzato ad esempio tramite un grigliato. Nel caso in cui il parapetto reclinabile sia presente su entrambi i lati del camminamento grigliato, l’operatore dovrà porre in posizione tali apprestamenti prima di salire definitivamente sul camminamento stesso”.

Si segnala che nel caso in cui il parapetto reclinabile sia invece presente su un solo lato del camminamento, “l’operatore dovrà far uso di idonei D.P.I. anticaduta, oltre alle calzature antiscivolo di sicurezza. Il D.P.I. anticaduta a fronte di una caduta controllata dovrà essere di tipo completo e non dovrà essere dotato di dispositivo di dissipazione dell’energia a condizione che il cordino di collegamento con la linea vita installata alla base del parapetto reclinabile sia il più corto possibile. L’aggancio dovrà essere di tipo scorrevole in modo da consentire all’operatore di muoversi su tutta la lunghezza del camminamento rimanendo ancorato e in buon grado di sicurezza anticaduta”.

Veniamo alla fase di trattamento preliminare del latte dove sono possibili attività/situazioni a rischio che coinvolgono le seguenti macchine, attrezzature o impianti:
  • pulitrice: “centrifuga ermetica ad alta velocità, realizzata in acciaio inossidabile, che ha lo scopo di separare le impurità dal latte, basandosi sull’allontanamento delle particelle di dimensioni superiori a globulo di grasso;
  • impianto di pastorizzazione: particolari apparecchiature in acciaio inossidabile dove avviene la pastorizzazione del latte tramite scambiatori termici a piastre, che riscaldano il latte ad una temperatura di 71°-72°C per 30 secondi”.

Tra i possibili rischi per la sicurezza c’è il lavoro in prossimità di superfici calde: “nell’area di pastorizzazione gli addetti possono essere esposti al rischio di ustioni di varie parti del corpo con dovuto al contatto con parti calde dell’impianto”. Per la prevenzione è opportuno “prevedere protezioni fisse (o munite di dispositivo di blocco); ove sia necessario mantenere la visibilità, possono essere eventualmente realizzate con griglie, o barre distanziatrici idonee ad impedire che gli arti degli addetti possano raggiungere le parti meccaniche in movimento”. 

 Concludiamo con qualche cenno alla sicurezza nelle fasi di fermentazione, cagliatura, taglio, pressatura, formatura, stufatura, rivoltamento.
In queste fasi sono possibili attività/situazioni a rischio che coinvolgono le seguenti macchine, attrezzature o impianti:
  • caldaie polivalenti;
  • sistema pneumatico per lo scarico della cagliata;
  • sistema automatico per il ribaltamento degli stampi;
  •   tavoli pressa porzionatori (“si tratta di tavoli rettangolari dotati di pareti di altezza sufficientemente elevata e di un fondo sul quale scorre un nastro trasportatore perforato”).


Fonte: Punto Sicuro

mercoledì 21 giugno 2017

Grave violazione della privacy



Negli Usa pubblicati per errore online dati personali di 200 milioni di americani

Washington - La Deep root analytics - questo il nome della società di marketing Americana ingaggiata dai repubblicani - che ha causato la  diffusione accidentale on line dei dati personali e delle opinioni politiche di quasi 200 milioni di cittadini usa (il 62% dell'intera popolazione americana), causando di fatto una delle più gravi violazioni delle privacy mai avvenute. "Non crediamo di essere stati hackerati", commenta il fondatore della compagnia.

Tutte informazioni che sono state raccolte da diverse fonti: dai social network come Reddit, ai comitati di raccolta fondi per il partito repubblicano. Stiamo parlando oltre ai dati personali: data di nascita, indirizzo, numero di telefono, anche di appartenenza religiosa, pregiudizi etnici e politici, e prese di posizione su argomenti controversi come la legge sul controllo delle armi, l'aborto e le cellule staminali. Tutte informazioni raccolte da varie fonti, dai social network ai comitati di raccolta fondi per il partito repubblicano.

La scoperta ed una copia dei dati è stata fatta la scorsa settimana da Christ Vickery, un analista di rischi cibernetici, ed è ancora disponibile a chiunque abbia accesso al server di Amazon cloud. "Ci prendiamo la piena responabilità della situazione. In base alle nostre informazioni, non crediamo di essere stati hackerati", ha commentato Alex Lundry, fondatore della società di marketing, assicurando che sono state prese tutte le misure per prevenire ulteriori accessi.

I nomi dei files e gli elenchi indicano che i dati dovevano essere usati da influenti organizzazioni politiche repubblicane: l'idea era di creare un profilo per ogni elettore. Secondo la Bbc questa è finora la più grande violazione di dati elettorali in Usa.

mercoledì 14 giugno 2017

Aggiornato il Testo unico salute e sicurezza




È stata pubblicata la versione aggiornata a maggio 2017 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, testo unico sicurezza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a cura del Ministero del lavoro. Tra le novità nella versione di maggio 2017:
  • inserite le circolari n. 21 del 07/07/2016, n. 23 del 22/07/2016, n. 28 del 30/08/2016; n. 11 del 17/05/2017
  • inserito l’Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni contenente altresì disposizioni modificative agli accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, del 21 dicembre 2011 ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 (G.U. Serie Generale n.193 del 19/08/2016)
  • sostituito il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 con il decreto dirigenziale del 1 agosto 2016 riguardante il quinto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria
  •   modifiche introdotte all’art. 4, comma 1, del decreto 9/07/2012 e agli allegati 3A e 3B ai sensi del decreto 12 luglio 2016, pubblicato sulla GU n.184 del 8/08/2016, in vigore dal 09/08/2016
  • modifiche introdotte agli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), all’allegato XXXVI, nonché l’introduzione dell’articolo 210-bis, previste dal decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 (GU n.192 del 18/08/2016, in vigore dal 02/09/2016)
  • sostituito il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 con il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11
  • inserito il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, Serie Generale
  • inserito il Decreto Interdirettoriale n. 35/17, che regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell’iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017
  • inseriti gli interpelli dal n.11 al n. 19 del 25/10/2016
  • modifiche agli articoli 18, comma 1-bis e 53, comma 6, nonché all’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), in vigore dal 30/12/2016
  • corretti i box sanzionatori degli artt. 153 e 155 (eliminata la sanzione a carico del preposto) e di tutti gli articoli sanzionati di cui al Titolo II (inserito tra i contravventori anche il dirigente)
  • eliminate la nota n. 33 (box sanzionatorio art. 26, comma 3, quarto periodo) e la nota n. 63 (art. 55, comma 5, lett. d.), nonché corrette le colorazioni dell’art. 26, comma 3, indicanti le norme sanzionate a causa di un refuso.
  • inserito un commento personale nei box sanzionatori di cui agli artt. 225, 226, 228, 229, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 248 e 254 per le sanzioni a carico del preposto
  • integrato il commento personale n. 37 a seguito della modifica normativa al comma 3 dell’art. 1 della Legge 177/2012 e dall’emanazione del decreto 11 maggio 2015, n. 82, recante “Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26/06/2015 ed entrato in vigore il 11/07/2015

martedì 6 giugno 2017

I Threshold Limit Values dell’ACGIH



Il decreto legislativo 81/2008 definisce come Valore Limite, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un periodo di riferimento determinato, stabilito nell’Allegato XLIII. Rimane però ancora controversa l'opinione in base alla quale si può ritenere che esista, per le sostanze cancerogene, un livello di soglia “sicuro” al di sotto del quale il rischio di contrarre il tumore sia nullo. Esistono dei modelli matematici che descrivono la relazione dose-risposta per queste sostanze e che consentono di estrapolare il livello al di sotto del quale il rischio è pari a zero (NOEL, Not Observed Effect Limit).

Tuttavia, il comportamento di molte sostanze cancerogene è difficilmente classificabile in modelli comportamentali netti; la risposta individuale a tali sostanze è molto variabile ed adottare un modello matematico al posto di un altro, alle basse dosi, può portare a notevoli differenze nella stima della soglia di rischio. Nonostante i dubbi sulla loro efficacia, sono fissati a livello nazionale ed internazionale dei valori limite di esposizione professionali anche per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni, nell’ottica che l’attribuzione di un limite possa comunque essere cautelativa per i lavoratori.

In una posizione intermedia si colloca la filosofia alla base dei noti TLV (Threshold Limit Values) dell’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), il cui uso è probabilmente il più diffuso nei paesi industrializzati; questi “valori limite di soglia” indicano, per ognuna delle sostanze elencate, le concentrazioni delle sostanze aerodisperse alle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta per turni lavorativi di otto ore al giorno, quaranta ore a settimana, quarantotto settimane all’anno, quaranta anni di vita lavorativa, senza effetti negativi per la salute.

Tuttavia, a causa della notevole variabilità della sensibilità individuale, una piccola percentuale di lavoratori può accusare disagi in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni siano pari o inferiori ai rispettivi TLV e, in una percentuale ancora minore di esposti, si può osservare un effetto più marcato per l’aggravarsi di condizioni patologiche preesistenti o per l’insorgere di una malattia professionale. Alcuni individui possono inoltre essere ipersuscettibili o sensibili in modo insolito a talune sostanze in conseguenza di fattori genetici, età, abitudini personali (fumo, abuso di alcolici, altre droghe), cure farmacologiche o esposizioni pregresse. Tali lavoratori possono non risultare adeguatamente protetti contro gli effetti avversi per la salute da parte di agenti chimici presenti in concentrazioni pari o inferiori ai TLV e il medico competente deve stimare il grado di protezione addizionale opportuno per tali soggetti.

I TLV sono stati stabiliti (e vengono annualmente aggiornati) in base a dati della letteratura scientifica internazionale relativi a studi epidemiologici in campo industriale, a ricerche sperimentali sull’uomo, su animali e su colture cellulari, possibilmente combinando tutti questi elementi di giudizio. A seconda del tipo di sostanza presa in considerazione, possono variare sia la tipologia di danno che si vuole prevenire, sia la natura e l’entità delle informazioni tossicologiche e sanitarie disponibili per stabilire ed aggiornare i TLV. In ogni caso bisogna rimarcare che questi limiti non costituiscono una linea di demarcazione netta fra concentrazione non pericolosa e concentrazione pericolosa, né un indice relativo di tossicità; essi non vanno adottati per scopi diversi o con modalità differenti da quelli per cui sono stati formulati ed, in ogni caso, non debbono essere utilizzati da persone non esperte nella disciplina dell’Igiene del Lavoro.

L’ACGIH prevede tre categorie di TLV:

- Valore limite di soglia- media ponderata nel tempo (TLV-TWA) concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa convenzionale di otto ore e su quaranta ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi;

- Valore limite di soglia - limite per breve tempo di esposizione (TLV-STEL) concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti continuativamente per breve periodo di tempo, purché il TLV-TWA giornaliero non venga superato, senza che insorgano irritazione, danno cronico o irreversibile del tessuto, riduzione dello stato di vigilanza di grado sufficiente ad accrescere le probabilità di infortuni od influire sulle capacità di mettersi in salvo o ridurre materialmente l’efficienza lavorativa. Il TLV-STEL non costituisce un limite di esposizione separato indipendente, ma piuttosto integra il TLV-TWA di una sostanza la cui azione tossica sia principalmente di natura cronica, qualora esistano effetti acuti riconosciuti. Gli STEL vengono raccomandati quando l’esposizione umana od animale ad alta concentrazione per breve durata ha messo in evidenza effetti tossici. Uno STEL viene definito come esposizione media ponderata su un periodo di 15 minuti, che non deve essere mai superata nella giornata lavorativa, anche se la media ponderata su 8 ore è inferiore al TLV. Esposizioni al valore STEL non devono protrarsi oltre i 15 minuti e non devono ripetersi per più di 4 volte al giorno. Fra esposizioni successive al valore STEL debbono intercorrere almeno 60 minuti. Un periodo di mediazione diverso dai 15 minuti può essere consigliabile se ciò è giustificato da effetti biologici osservati.

- Valore limite di soglia - Ceiling (TLV- C) concentrazione che non deve essere superata durante l’attività lavorativa nemmeno per un brevissimo periodo di tempo. Per alcune sostanze, quali i gas irritanti, riveste importanza la sola categoria del TLV-C; per altre sostanze, in funzione della loro azione fisiologica, possono essere importanti due o tre categorie di TLV.


Fonte: Made HSE