martedì 30 gennaio 2018

Sentenza Cassazione su datore di lavoro inadempiente



Il datore di lavoro è garante della sicurezza dei lavoratori e, in quanto tale, deve impartire ai suoi dipendenti neoassunti le prescrizioni e le informazioni idonee a preservarli dagli infortuni.

Ciò vuol dire, come ricordato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 30437/2017 qui sotto allegata, che il datore che non fornisce adeguate informazioni può essere chiamato a rispondere degli infortuni subiti dal suo personale anche se ha fornito le necessarie attrezzature.

La vicenda
Nel caso di specie, il datore di lavoro era stato condannato dal giudice del merito a pagare all'Inail, a titolo di regresso, la somma di Euro 52.272,48 per l'infortunio sul lavoro subito da un suo dipendente.

Nel tentativo di cambiare le proprie sorti, l'imprenditore aveva addotto dinanzi ai giudici di legittimità la circostanza di non aver impartito alcuna direttiva al lavoratore infortunato come giustificazione del proprio operato, aggiungendo di avergli fornito in ogni caso i necessari mezzi di sicurezza.

Per la Cassazione, però, l'imprenditore non doveva limitarsi a fornire al dipendente i presidi di protezione ma, anche considerato che quest'ultimo era al suo primo giorno di lavoro, aveva il preciso obbligo di:
  • individuare tutte le diverse situazioni di rischio presenti sul luogo di lavoro,
  • informare delle stesse il lavoratore tempestivamente e dettagliatamente,
  • sottoporre il lavoratore all'opportuna vigilanza in ordine al corretto impiego dei mezzi di prevenzione fornitigli.
Non essendo stato ottemperato tale onere, non ci sono possibilità di sgravarlo dalla condanna.

martedì 23 gennaio 2018

Le proroghe e le novità della legge di bilancio 2018 sulla Sicurezza

In questi anni è stato spesso al decreto milleproroghe, un decreto che entrava in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e doveva essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, che erano affidate le tante e continue proroghe in materia di sicurezza. Invece quest’anno il decreto milleproroghe ci è stato risparmiato, ma le proroghe hanno trovato altre forme di veicolazione: la legge di bilancio, una legge, prevista dall’articolo 81 della nostra Costituzione, con la quale viene approvato il bilancio dello Stato. Una legge, tra l’altro, che, in quanto tale, non deve essere successivamente convertita dal Parlamento.

 Approvata nella seduta del 23 dicembre 2017 in Senato, la legge di Bilancio 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” - è stata successivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017 e, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il primo gennaio 2018. Alcune di queste proroghe riguardano i temi della tutela della sicurezza, salute e ambiente in ambito lavorativo. Non poteva mancare la solita proroga relativa alla prevenzione incendi nelle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

Nella lettera i) del comma 1122 della Finanziaria si precisa che “le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito”.

 Altre proroghe ricorrenti riguardano poi un altro tema, il SISTRI ( Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). La legge (commi 1134-1135) contiene un nuovo rinvio al 31 dicembre 2018 e alcune semplificazioni. In definitiva, in merito alla tracciabilità dei rifiuti, con i due commi si arriva a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI, e a introdurre l’art. 194-bis nel cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

 Ricordiamo brevemente, infine, alcune delle altre novità, in tema di sicurezza e salute, della legge di bilancio:
  • il blocco dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita per chi svolge lavori usuranti e gravosi;
  • in materia di amianto l’estensione fino al 2020 dell’erogazione della prestazione una tantum in favore dei malati di mesotelioma per esposizione familiare;
  • sempre in materia di amianto l’incremento del Fondo per le vittime dell'amianto - di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ma “con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (comma 189).


Fonte: Punto Sicuro

martedì 16 gennaio 2018

Le responsabilità del preposto e lo svolgimento dei compiti di vigilanza



Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha confermata la condanna inflitta nei due primi gradi di giudizio ad un preposto per l’infortunio occorso in una azienda ad un lavoratore investito dalle forche di un carrello elevatore guidato da un operatore privo della specifica abilitazione. La penale responsabilità del preposto era stata ravvisata per avere lo stesso tollerato una prassi scorretta e pericolosa in uso nell’azienda della quale era a conoscenza e della quale avrebbe dovuto impedire la prosecuzione nell’esercizio dei compiti di controllo inerenti la sua posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.

Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
La Corte di Appello, ha condannato il preposto di un’azienda, esercente attività di somministrazione di alimenti a mezzo di distributori automatici, per avere cagionato a un tecnico riparatore lesioni gravi consistenti nello schiacciamento del piede, per negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La sentenza di primo grado aveva assolto, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, l'amministratore delegato della società che gestiva l’azienda mentre ha riconosciuto il preposto colpevole del reato di lesioni gravi. 

Era accaduto che il tecnico riparatore di distributori automatici, dopo avere provveduto alla pulizia di una gabbia di protezione dei distributori, si accingeva a caricarla sul muletto condotto dal lavoratore infortunato allorquando, inclinata la gabbia per consentire allo stesso di caricarla, veniva attinto dalle forche al piede sinistro che rimaneva schiacciato fra la gabbia e le forche medesime. Entrambi i lavoratori svolgevano nell'occasione operazioni non comprese nelle loro mansioni ed erano privi di formazione, informazioni ed addestramento sul lavoro da svolgere. 

 Contro la sentenza della Corte di Appello il preposto ha proposto ricorso per cassazione, ma il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha evidenziato, così come avevano già fatto i giudici della Corte di Appello, che presso lo stabilimento nel quale era accaduto l’evento infortunistico si era instaurata una prassi in forza della quale non solo gli addetti alla conduzione dei muletti ma anche i tecnici riparatori, quale era il conduttore dell’attrezzatura al momento dell’accaduto, manovravano i muletti per le incombenze loro affidate, prassi di cui il preposto, peraltro presente il giorno dell'incidente, era a perfetta conoscenza e per evitare la quale non era mai intervenuto. La  Corte territoriale ha riconosciuta la sua penale responsabilità solo ed esclusivamente per avere tollerato la prassi scorretta e pericolosa e di cui avrebbe dovuto impedire la prosecuzione nell'esercizio dei compiti di direzione e controllo inerenti la sua posizione di garanzia in materia di sicurezza.



Fonte: estratto da Punto Sicuro
 

martedì 9 gennaio 2018

PLE ed uso dei DPI anticaduta nei recuperi di emergenza



Per quanto riguarda le procedure per il recupero degli occupanti delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), del recupero attraverso i comandi da terra ed delle procedure in caso di mancanza di energia, a volte, nei luoghi di lavoro c’è anche la possibilità che possa essere necessario un recupero di emergenza con uso di DPI anticaduta. Ed infatti se “l'adozione corretta dei DPI anticaduta all'interno del cestello della PLE è sufficiente a scongiurare la proiezione dell'operatore al di fuori del cestello stesso”, nei casi in cui “a causa di un uso non corretto dei DPI anticaduta l'operatore sia sbalzato al di fuori del cestello” può essere necessario il recupero in emergenza con l'uso di DPI di discesa.

In merito a questa tematica specifica, a presentare una specifica procedura per il recupero di emergenza con l’uso di DPI di discesa, nell’utilizzo di piattaforme di lavoro, è una pubblicazione, realizzata da Inail Direzione regionale per le Marche, con la collaborazione di IPAF (International Powered Access Federation), dal titolo “ PLE nei cantieri. L’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili”. E la procedura presentata è tratta, in particolare, dal volume “Sistemi di protezione contro le cadute campi di applicazione dispositivi e tecniche - manuale d’uso”, a cura di Marco Vallesi.

 Nel documento si ricorda innanzitutto la dotazione necessaria per il recupero dell’infortunato tramite l’uso di dispositivi di soccorso. Una dotazione costituita da:
  • “sistema di presa del corpo: en 361;
  • collegamento: cordino 354 (certificato per fattore di caduta 1) o 358 all’anello dorsale;
  •  connettori: en 362 di cui quello di ancoraggio in acciaio;
  • elmetto di protezione per l’industria con sottogola: en 397;
  • kit di salvataggio composto da: sacca di contenimento; fune EN 1891, tipo a); dispositivo di discesa per salvataggio (discensore) EN 341, di classe a); tre connettori EN 362; ancoraggio temporaneo EN 795 b (a fettuccia o a cordino regolabile); tronchese (munito di cordino di collegamento)”. 

 Riguardo alla scelta del kit o dei componenti da assemblare consigliati per l’uso nelle PLE si indica che un sistema di salvataggio evacuazione “può essere assemblato in modo inseparabile, separabile o integrato in un sistema di protezione per l’arresto delle cadute. Nel caso in cui si scelga un sistema inseparabile, verificare se monouso. Nel caso in cui si scelga un sistema separabile, predisporre e testare l’assemblaggio prima dell’uso”. Nel documento sono forniti utili indicazioni per la preparazione e la verifica del kit.

È poi riportata un’analisi delle possibili circostanze definite “emergenza” in relazione alla loro gestione.
Ad esempio relativamente all’evacuazione:
1. “Anomalia del sistema meccanico a comando remoto (con operatore al suolo) - autoevacuazione;
2. Anomalia del sistema meccanico a comando diretto (operatore in quota da solo) - autoevacuazione;
3. Pericolo imminente per inclinazione pericolosa in seguito alla perdita di stabilità della macchina - autoevacuazione;
4. Pericolo imminente per condizioni meteorologiche avverse con Anomalia del sistema meccanico a comando remoto o diretto - autoevacuazione;
5. Pericolo imminente per rischi interferenziali, per errore di valutazione, per la presenza di linee elettriche, condutture, organi in movimento - valutazione della possibilità di agire ancora sulla macchina o autoevacuazione”.
O relativamente al salvataggio:
1. Situazione di trattenuta all’esterno - recupero a bordo o salvataggio statico;
2. Situazione di sospensione - gestione del salvataggio con il cestello o salvataggio statico;
3. Situazione di sospensione inerte - salvataggio autonomo”.

Si rimanda ad una lettura integrale del documento, che riporta molti dettagli e immagini esplicative.

Fonte: INAIL