martedì 24 aprile 2018

Corsi gratuiti Catalogo Formativo 2018

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. organizza all’interno del Catalogo Formativo 2018 della Regione Siciliana, istituito ai sensi dell’Avviso n. 2/2018, i seguenti percorsi formativi gratuiti di qualificazione professionale:
Titolo Corso Ore Stage Certificazione
1) Tecnico ambiente energia sicurezza – Ecogestione, audit ambientale e sicurezza in azienda 1.000 400 SPECIALIZZAZIONE
2) Operatore socio assistenziale 700 280 QUALIFICA
3) Tecnico specializzato in sistemi di gestione per la qualità 800 320 SPECIALIZZAZIONE
4)Tecnico specializzato in contabilità aziendale 800 320 SPECIALIZZAZIONE
I requisiti per partecipare sono:
  • essere in cerca di prima occupazione, i disoccupati ai sensi del D.Lgs n.150/2015;
  • essere residenti o domiciliati in Sicilia;
  • essere in età lavorativa (dai 16 ai 65 anni), i destinatari minorenni devono aver assolto il previsto obbligo di istruzione;
  • avere il titolo di studio minimo previsto per la figura professionale;
  • in caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
Per i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste dal profilo professionale è riconosciuta un’indennità di frequenza giornaliera pari a 5,00 euro.
Le attività di stage verranno realizzate, in alternanza al percorso d’aula presso Aziende leader del settore oggetto dell’intervento formativo.
Per avere maggiori informazioni e per manifestare l’interesse alla partecipazione alle attività formative veniteci a trovare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 in Via Duca della Verdura, 63 a Palermo, o contattaci all’indirizzo email ergon@ergon.palermo.it e telefonicamente al 091340837.

TI ASPETTIAMO, SONO DISPONIBILI SOLAMENTE 15 POSTI PER PERCORSO FORMATIVO !!!!

Tecnico ambiente energia sicurezza – Ecogestione, audit ambientale e sicurezza in azienda

Il Tecnico ambiente energia e sicurezza opera all’interno delle imprese sviluppando sistemi di gestione che comprendano procedure conformi alle normative nazionali e comunitarie in tema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, gestione dei processi ambientali e gestione degli aspetti energetici. Sarà in grado di strutturare un sistema di gestione integrata dell’impresa comprendente l’organizzazione, le responsabilità, le procedure, le risorse e i processi destinati alla protezione dell’ambiente e alla sicurezza in azienda, anche ponendosi come interfaccia per le relazioni interne ed esterne.
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Operatore Socio Assistenziale

L’Operatore Socio Assistenziale (OSA) è un operatore preposto all’assistenza diretta alla persona e di cura dell’ambiente di vita rivolta ad utenti di differenti età con difficoltà sociali, fisiche, mentali o psichiche. Fornisce sostegno, assistenza e stimolo, tenendo conto dell’età e dei bisogni individuali, per lo sviluppo e il mantenimento della loro autonomia. Opera nell’ambito delle cure igieniche e sanitarie di base, dell’assistenza nelle attività di vita quotidiana, della promozione socio-educativa, dell’economia domestica nel quadro delle competenze acquisite e nel rispetto delle condizioni contrattuali e delle regolamentazioni aziendali. Può caratterizzare le sue competenze con specializzazioni specifiche sulla base dell’utenza: infanzia, anziani, disabili, tossicodipendenti e multiculturalità. L’OSA svolge le sue attività come intermediario tra il settore sociale e sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale, residenziale o semiresidenziale e al domicilio dell’utente, in collaborazione con gli altri operatori professionali. Opera all’interno di équipe interdisciplinari garantendo prestazioni di qualità in autonomia, ma entro i suoi ambiti di competenza, in collegamento con i servizi e con le risorse sociali al fine di favorire l’autonomia personale dell’utente nel rispetto della sua autodeterminazione.
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Tecnico specializzato in sistemi di gestione per la qualità

Il Tecnico specializzato in Sistemi di Gestione per la Qualità opera, con un buon grado di autonomia e responsabilità, sul versante organizzativo e gestionale con l’obiettivo di mantenere sotto controllo e assicurare la qualità del prodotto/servizio aziendale e la qualità del sistema. Si occupa delle procedure e dei processi che emergono dalla norma ISO 9001, dell’implementazione del sistema di gestione per la qualità, dell’eventuale certificazione da parte di un ente terzo e di tutte le attività finalizzate al miglioramento continuo. Il Tecnico specializzato in Sistemi di Gestione per la Qualità si inserisce presso aziende di qualsiasi dimensione e settore.
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Tecnico specializzato in contabilità aziendale

Il Tecnico specializzato in contabilità aziendale è in grado di intervenire nei processi amministrativi e contabili aziendali integrando dati e documenti dei singoli processi, anche con il supporto di strumenti informatici. È in grado di eseguire adempimenti IVA, gestire le rilevazioni contabili e le scritture accessorie, collaborare alla redazione del bilancio di esercizio. Questa figura professionale può essere inserita in uffici amministrativi di aziende di qualsiasi settore/dimensione occupandosi in autonomia di procedure prefissate.
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martedì 17 aprile 2018

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali


Dopo l'affermazione di Milano, all’appuntamento del 10 Aprile 2018 si è assistito ad un aula gremita anche all’Università degli Studi di Tor Vergata, Macroarea di Ingegneria, per l’appuntamento romano in materia di protezione dei dati personali con riferimento agli Istituti di vigilanza privata.

Continua l’impegno di Assiv (Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari) a sostegno degli Associati per il raggiungimento della conformità normativa, grazie anche al contributo di qualificati professionisti. Ad aprire i lavori il Presidente Assiv, Maria Cristina Urbano, seguita da Massimo Marrocco di Aipros e da Francesco Farina di CeSInTES.

A seguire Ilaria Dall’Oglio, Avvocato dello Studio Pirola, Pennuto Zei & Associati, che ha delineato il quadro di riferimento normativo del GDPR, tratteggiando le differenze con il Dlgs 196/2003. Ha poi approfondito il principio di accountability e risk management per i dati personali, soffermandosi su alcuni aspetti concreti relativi al percorso di adeguamento.

Il tema relativo agli obblighi per le aziende in tema GDPR è stato a cura di Aldo Agostini, che ha spiegato le finalità dei principali strumenti, mentre Andrea Lambiase ha portato l’esperienza, in ambito Privacy e Cyber Security, di un’azienda di vigilanza. Walter Rocchi ha approfondito il delicatissimo tema degli incidenti Cyber con focus sulle aziende di Vigilanza.

Luciano Rivieccio del Cersa ha analizzato la figura del Data Protection Officer, ovvero il DPO, una delle novità più rilevanti del GDPR, non trascurando il tema del processo di  certificazione della protezione dei dati, un’ipotesi ancora da definire, ma di sicuro interesse per il settore.

Fonte: SNews

martedì 10 aprile 2018

Il nuovo regolamento europeo sui DPI


Il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la  Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Era uno dei Regolamenti dell’Unione Europea più attesi  sia per i contenuti che per la forma scelta. L’atto della UE ha sempre l’obiettivo di stabilire requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, ma ora la forma giuridica è cambiata. Non più la “Direttiva”, ma il “Regolamento”, una forma che rende le “regole” obbligatorie per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea senza necessità di un recepimento.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018 (è a decorrere da questa data che è abrogata la Direttiva 89/686/CEE) con alcune eccezioni:
  1. gli articoli da 20 a 36 e l'articolo 44 si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
  2. l'articolo 45, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

 Per comprendere la necessità di questo nuovo atto in materia di DPI e la scelta di un “Regolamento” e non di una “Direttiva”, è sufficiente leggere alcuni “considerando” presenti nella norma.
Nei “considerando” si indica che “l'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 89/686/CEE ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità”. E per questo motivo – “al fine di tener conto di tale esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere resi disponibili sul mercato – con il Regolamento 2016/425 è “opportuno rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 89/686/CEE”.
Inoltre poiché l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità “devono essere identici in tutti gli Stati membri” è opportuno “sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che è lo strumento giuridico adeguato per imporre norme chiare e dettagliate, che non lascino spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri”.

Quali sono i DPI disciplinati dal regolamento?
Intanto si indica che il presente regolamento disciplina i dispositivi di protezione individuale che “sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo”. E il regolamento “dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza”.

I “considerando” fanno riferimento anche agli obblighi degli operatori economici.

Gli operatori economici “dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione”. E tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione”.

Tuttavia il fabbricante, che conosce dettagliatamente il processo di progettazione e di produzione, “è nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante”.

Ed è poi necessario garantire che i DPI provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione “siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione della conformità. È pertanto opportuno prevedere una disposizione che obblighi gli importatori ad assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi ai requisiti del presente regolamento, evitando l'immissione sul mercato di DPI non conformi o che presentano un rischio. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo”.

Fonte: Punto Sicuro

martedì 3 aprile 2018

Responsabilità del Datore di lavoro e delle figure intermedie per infortunio


L’eventuale responsabilità del dirigente e del preposto, sostiene la suprema Corte di Cassazione, non esclude, anche nell’ambito di una struttura aziendale complessa, quella della figura alla quale il Consiglio di amministrazione di una società ha attribuito tutti i poteri e tutte le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da considerarsi pertanto il datore di lavoro dell’azienda stessa. Si tratta, riferendosi appunto alle figure intermedie, di soggetti ipoteticamente concorrenti nel vasto settore delle responsabilità ma la cui presenza in azienda non esonera comunque quella del datore di lavoro. 

L’evento infortunistico e l’iter giudiziario
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale con la quale il datore di lavoro di un’azienda era stato riconosciuto colpevole delle lesioni colpose nei confronti di un lavoratore dipendente dell’azienda stessa, con violazione della disciplina antinfortunistica, ha ridotto, condannato, in conseguenza, alla pena di giustizia (multa di 1.000,00 euro), ha ridotto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena da 1.000,00 euro a quella di 700,00 euro di multa confermando il resto.

I Giudici di merito avevano ritenuto l’imputato responsabile, quale datore di lavoro, delle lesioni patite dall'operaio dipendente il quale, intento, con le mansioni di montatore alta tensione e tira fili, ad accompagnare il sollevamento della catena di alcuni isolatori che dovevano essere sostituiti lungo un traliccio dell'alta tensione tendendo la fune di ritorno e stando vicino alla catena, perdeva l'equilibrio e cadeva lungo un pendio andando quindi a sbattere contro una roccia sporgente dal terreno provocandosi pertanto plurime fatture e una contusione polmonare.

Il profilo di colpa individuato sussistente a carico dell'imputato, incaricato dal Consiglio di amministrazione della società di tutti i poteri e di tutte le responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, era stato di tipo sia generico che specifico per non avere in particolare progettato correttamente nel piano operativo di sicurezza l'operazione di sostituzione degli isolatori ed armamenti, non avendo tenuto conto delle specifiche condizioni ambientali presenti all'interno del cantiere, e cioè della forte inclinazione del pendio montano sul quale il lavoratore si era trovato ad operare. Entrambi i Giudici di merito avevano al riguardo osservato che il P.O.S. prevedeva solo i pericoli da sollevamento pesi in piano e che la presenza di una linea vita cui stare agganciato durante l'attività svolta avrebbe di certo impedito al lavoratore di scivolare lungo il pendio scosceso.

Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
L’imputato ha ricorso in cassazione tramite il proprio difensore affidandosi a due motivazioni. Con la prima ha censurate entrambe le sentenze di merito sotto il profilo della corrispondenza tra l'editto di accusa ed il contenuto decisorio, avendo l'istruttoria smentito che il lavoratore fosse caduto a causa della trazione della fune dell'argano (nell'editto si leggeva che, essendo andata in trazione la fune dell'argano ed essendosi mossa la catena, l'operaio subiva il relativo contraccolpo e cadeva): il Tribunale, infatti, discostandosi dal capo di imputazione elevato dal Pubblico Ministero, che aveva attributo l'infortunio ad un'erronea progettazione dell'operazione di sollevamento degli isolatori, operazione concepita in modo tale da non impedire quel contraccolpo che avrebbe causato la condotta del lavoratore, aveva individuato un particolare fattore di rischio nella forte inclinazione del pendio montano sul quale il lavoratore si era trovato ad operare e, in conseguenza, una colpa del datore di lavoro nella mancata installazione di una linea vita alla quale il lavoratore si sarebbe potuto-dovuto ancorare, e ciò a prescindere dalla causa prossima dell'infortunio.

La Corte di Appello, secondo il ricorrente, sorvolando sulla descrizione del capo di imputazione, aveva ritenuto irrilevante stabilire la causa immediata della caduta dell'operaio poiché, in quel concreto contesto fattuale con un cantiere in pendenza era prevedibile che una perdita di equilibrio, qualunque ne fosse stato il motivo, avrebbe cagionato un rotolamento, attesa la forte inclinazione del terreno. La stessa Corte, inoltre, aveva disatteso le doglianze difensive svolte in appello circa la concreta dinamica dell'infortunio e circa la colpa del datore di lavoro ed avrebbe addirittura travisato i fatti, collocando erroneamente il lavoratore sul pendio impervio e l'attrezzatura su di uno spiazzo sostanzialmente pianeggiante a monte del traliccio, mentre, in realtà, l'istruttoria avrebbe dimostrato che sia l'attrezzatura che il lavoratore erano in piano sul medesimo spiazzo, collocato appunto a monte del traliccio, e che il pendio iniziava a valle del piano e proseguiva in direzione del traliccio ed oltre per cui ne sarebbe disceso la non necessità nel caso concreto di una linea vita.

Come seconda motivazione l’imputato si è lamentato del fatto che la Corte di Appello non aveva tenuto conto che era stata conferita una delega alla sicurezza a un dirigente dell’azienda e a un preposto la responsabilità della sicurezza nel cantiere e che, essendo l’impresa una società di grandi dimensioni diffusa sul territorio nazionale, non si poteva prescindere dalla sua suddivisione per settori, rami e servizi, dovendosi fare riferimento in concreto alla singola struttura aziendale nella quale appunto il dirigente e il preposto erano stati formalmente incaricati dei compiti di segnalare eventuali fattori di rischio non previsti, anche in via preventiva, in modo da poter sospendere i lavori ed informare la società affinché venisse aggiornato il P.O.S..

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha messo in evidenza che qualunque fosse stata la causa "immediata" della perdita di equilibrio del lavoratore e pur ammettendo che il malcapitato si trovasse in un tratto in piano, l'assenza di una linea vita aveva, comunque, fatto sì che lo stesso fosse rotolato sino ad andare a sbattere contro il traliccio subendo le rovinose conseguenze. Del resto, ha precisato la Sez. IV, secondo quanto accertato dai Giudici di merito, il P.O.S. era generico e non prevedeva quel tipo di attività da svolgersi in zone in pendenza.

Con riferimento invece alla seconda motivazione la Corte di Cassazione ha precisato che l'eventuale responsabilità del dirigente e del preposto non sarebbe stata certo valida ad escludere quella del datore di lavoro. Facendo riferimento a tali figure, la Sezione IV ha sostenuto che “si tratta di figure ipoteticamente concorrenti nel vasto settore della responsabilità ma, in ogni caso, la presenza dei due non esonera l’imputato, da considerarsi datore di lavoro siccome incaricato dal Consiglio di amministrazione della s.p.a di tutti i poteri e di tutte le responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Corretta ha ritenuta, infine, la Corte di Cassazione la motivazione della sentenza impugnata allorché ha valorizzato il mancato rispetto della forma scritta per la delega da conferire eventualmente a un dirigente o ad altri. Il conferimento dell’incarico di "construction manager" al dirigente, ha così concluso la Corte suprema, e di "capo cantiere " al preposto, con atti entrambi firmati dai dipendenti, non è risultato avere, in realtà, il concreto contenuto di una delega scritta.



 Fonte: Punto Sicuro