“L'approvazione in via
definitiva della legge sul whistleblowing sulla tutela degli autori delle
segnalazioni di reati è un altro rilevante passo avanti del Parlamento nella
lotta all'illegalità e in favore della trasparenza". Questo ha dichiarato
la presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini a margine
dell'approvazione definitiva della legge il 15 Novembre scorso alla Camera. Il
testo, passato con 357 voti a favore, 46 no e 15 astenuti, ha "raccolto un
larghissimo consenso tra le forze politiche, andando oltre le usuali
contrapposizioni tra maggioranza e opposizione". Il fine è quello di
rafforzare in chiave anticorruzione la tutela del segnalante di illeciti
ampliando l'attuale disciplina prevista dalla legge Severino ed estendendo le
tutele anche al settore privato.
Whistleblower tutela per lavoratori pubblici e privati
Il dipendente che segnala
(ai responsabili anticorruzione, all'Anac o ai giudici ordinari e contabili)
illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà
essere sanzionato, licenziato, demansionato, trasferito o sottoposto ad altre
misure ritorsive.
La tutela vale non solo
per tutte le amministrazioni pubbliche ma anche per il settore privato. Viene
stabilito che nei modelli organizzativi e di gestione predisposti ex decreto n.
231/2001 per prevenire la commissione di reati, siano contemplati il divieto di
atti di ritorsione o discriminatori e canali ad hoc per le segnalazioni
garantendo la riservatezza dell'identità di chi denuncia.
Lavoratori: nullità atti discriminatori
Viene previsto il
reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni
atto discriminatorio o ritorsivo nei confronti del whistleblower. L'onere della
prova spetterà all'ente .
Identità segreta per chi denuncia
Vietato, inoltre,
rivelare l'identità di chi denuncia ma non sono ammesse segnalazioni anonime.
In ogni caso, il segreto sul nome in ipotesi di processo penale non può
protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. Spetterà all'Anac
predisporre linee guida sulle procedure per la presentazione e la gestione
delle segnalazioni al fine di garantire la riservatezza di chi segnala.
Sanzioni a carico del datore di lavoro
Se l'interessato (o i
sindacati) comunicano atti discriminatori, l'Anac applicherà (ove riconosciuta
la responsabilità) al datore una sanzione pecuniaria amministrativa fino a
30mila euro. In caso di adozione di procedure discordanti dalle linee guida
dell'autorità o di mancata verifica della segnalazione la sanzione sale fino a
50mila euro.
Clausola anti-calunnie
Il testo prevede,
comunque, una sorta di clausola anti-calunnie. Le tutele nei confronti del
segnalante saltano nel caso di condanna dello stesso in sede penale (anche in
primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la
segnalazione o laddove ne venga accertata la responsabilità civile per dolo o
colpa grave.
Modifiche al segreto d'ufficio

Fonte: Studio Cataldi