Regolamento UE. "Illeciti, non soltanto sanzioni. Le reazioni saranno diverse. In un approccio graduale"
Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
(di Antonio Ciccia Messina, "Italia Oggi", 21 maggio 2018)
Non solo
sanzioni amministrative nel Regolamento Ue sulla privacy. Le reazioni possibili
dell'ordinamento alle violazioni sui dati sono diverse e dovranno seguire un
approccio gradualistico. A sottolinearlo è Antonello Soro, presidente
dell'Autorità garante italiana, che, rispondendo a ItaliaOggi Sette a pochi
giorni dal debutto del "Gdpr" (il regolamento 2016/679 sulla
protezione di dati), detta le priorità per aziende ed enti alle prese con le
nuove sfide poste dalla normativa europea. In cima all'agenda, la formazione
del personale e la sicurezza informatica.
Il Regolamento è in vigore già da due anni e sulle sue innovazioni
il Garante ha promosso un'attività formativa ad amplissimo spettro, proprio al
fine di promuoverne la conoscenza da parte di imprese e amministrazioni.
Naturalmente, il ritardo nell'approvazione del decreto legislativo di
adeguamento può ingenerare incertezza rispetto alle modifiche da apportare alla
propria attività aziendale, inducendo a ripensare assetti o modalità
organizzative, consolidati a volte più per inerzia che per reale utilità. Ma
l'adeguamento al Regolamento si rivelerà una straordinaria opportunità, per
consentire ad aziende e amministrazioni di stare al passo con l'innovazione e
le nuove sfide di un'economia fondata sui dati, nonché per investire sulla
protezione dati quale risorsa reputazionale essenziale e fattore di vantaggio
competitivo. Adempimenti fondamentali, in questo senso, sono un'adeguata
formazione del personale, modulata naturalmente sulla base delle specifiche
mansioni di ciascuno, una puntuale ricognizione delle misure di sicurezza,
tecniche e organizzative, che dovranno essere adeguate alle caratteristiche del
trattamento, una complessiva revisione delle proprie informative per adeguarle
all'impostazione più sostanzialistica del Regolamento, nonché la predisposizione
delle procedure necessario ad effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, la
notifica dei data breach. Per rendere più agevole il processo di adeguamento al
Regolamento, è poi opportuno, per le imprese che vi siano tenute ma anche,
auspicabilmente, per le altre, nominare il DPO, che possa indirizzare le scelte
aziendali nella direzione della compliance. Coloro i quali vi siano tenuti,
dovranno poi provvedere ad adempimenti essenziali quali la valutazione
d'impatto privacy (e, nel caso di persistenza di rischi, la consultazione
preventiva del Garante) o il registro delle attività di trattamento.
Non abbiamo elementi per ritenere che gli enti pubblici siano
indietro nell'applicazione del Regolamento; per parte nostra abbiamo
organizzato, in varie regioni italiane, numerosi incontri formativi con i
rappresentanti delle amministrazioni, proprio al fine di accompagnarle
nell'attività di adeguamento al nuovo quadro giuridico europeo. Abbiamo
pubblicato specifiche linee guida e FAQ, nonché un cospicuo materiale
informativo sul Regolamento. A seguito dell'approvazione del decreto legislativo
di adeguamento, che introduce norme di raccordo con l'ordinamento interno e
della prima attuazione della disciplina, valuteremo gli interventi da compiere
in ragione delle specifiche esigenze che si dovessero presentare.
Il Regolamento delinea un sistema sanzionatorio alquanto
articolato. Anzitutto, configura la sanzione amministrativa come una delle
possibili "reazioni" (non certo l'unica) dell'ordinamento
all'illecito, da applicarsi secondo un approccio gradualistico, congiuntamente
o alternativamente alle misure inibitorie e prescrittive. La scelta in ordine
all'an della sanzione deve fondarsi sugli stessi parametri indicati dal
Regolamento per la commisurazione infraedittale della sanzione pecuniaria
(gravita dell'illecito desunta anche dal danno che ne sia derivato, elemento
soggettivo, eventuale ravvedimento operoso o, al contrario, recidiva, categorie
di dati interessate dalla violazione, adesione a codici di condotta o sistemi
di certificazione, cooperazione con l'autorità di controllo ecc.). La norma
fornisce già, dunque, elementi sufficienti per distinguere gli illeciti in
ragione della loro gravita, ai fini della scelta tanto sull'an quanto sul
quantum della sanzione.
Il Regolamento già di per sé modula gli adempimenti previsti in
capo al titolare in ragione, tra l'altro, della dimensione dell'impresa e,
quindi, dell'ambito di incidenza del trattamento, come abbiamo chiarito anche
in diversi incontri con esponenti del mondo imprenditoriale e, in particolare,
associazioni di categoria. La disciplina europea, che mira a rafforzare
"il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia
digitale" nel mercato interno, coniuga la protezione dati con istanze di
semplificazione, che il decreto di adeguamento peraltro valorizza, prevedendo
che rispetto alle micro, piccole e medie imprese il Garante possa promuovere
modalità semplificate di adempimento agli obblighi del titolare.
Fonte: Garante Privacy