Dopo una lunga fase di elaborazione è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2016 il Decreto del
Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro, del 12 Luglio
2016. Con questo decreto, che scaturisce dal lavoro condotto presso il tavolo
tecnico nazionale che ha coinvolto il Ministero della Salute, il Ministero del
Lavoro, l’INAIL, le Regioni con la partecipazione anche delle società
scientifiche dei medici del lavoro e medici competenti SIMLII e ANMA, sono
stati modificati l'allegato 3A (relativo alla “Cartella Sanitaria e di
rischio”) e l’Allegato 3B (“Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”) del D.Lgs.
81/08. Le norme previste dal nuovo decreto sono già attive, essendo lo stesso
entrato in vigore sin dallo scorso 9 agosto 2016.

Infine, anche se si è trattato di
eventualità abbastanza rare, in qualche caso (soprattutto nell’espressione di
giudizi di non idoneità o idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni)
qualche lavoratore aveva anche dichiarato di rifiutarsi di firmare, quasi che
la sua sottoscrizione al certificato costituisse una sorta di “accettazione”
del giudizio medesimo, ingenerando – come è immaginabile - sgradevoli
inconvenienti e anche accese discussioni. Naturalmente l’abolizione
dell’obbligo non esclude la possibilità che il lavoratore continui a firmare,
ad esempio, la cartella in formato cartaceo (laddove utilizzata) o un modello
stampato alla fine della visita nel caso di cartella informatizzata; anzi
queste prassi sono sempre vivamente consigliate, allo scopo di evitare
contenziosi su questioni non particolarmente rilevanti ma complesse da chiarire
a posteriori nel caso di eventuali verifiche o ispezioni.
Per l’allegato 3B, sempre
nell’ottica di aumentarne la chiarezza e semplificare per quanto possibile lo
stesso “format”, sono state effettuate alcune modifiche e integrazioni. Intanto
è stato definitivamente chiarito che la trasmissione degli allegati deve
avvenire esclusivamente per via telematica e attraverso l’utilizzo
dell’applicativo web del portale INAIL, escludendo, quindi, invii diretti ai
locali Organi di Vigilanza delle ASL via mail di file in formato excel o pdf,
cosa avvenuta in qualche caso anche nel recente passato. Poi, dalla lettura del
nuovo modello - sostanzialmente analogo al precedente - si possono evidenziare
le seguenti modifiche:
- viene semplificata la sezione relativa ai dati del Medico Competente, eliminando le voci relative a luogo e data di nascita;
- vengono unificate in una unica voce le inidoneità (temporanee e permanenti);
- nella parte relativa ai rischi lavorativi vengono inseriti i rischi posturali, viene modificata la voce “silice libera cristallina” in “silice”, vengono riuniti ultrasuoni e infrasuoni etc.;
- per tutti i fattori di rischio viene indicato di specificare, oltre al numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e al numero dei soggetti visitati nell’anno di riferimento, il numero di idoneità parziali e inidoneità (sempre con la distinzione per genere tra lavoratori e lavoratrici).
Più avanti, nella parte
relativa agli accertamenti obbligatori per “alcol e droga”, sono state inserite
le nuove denominazioni che modificano le precedenti: “Accertamenti assunzione
alcol” e “Accertamenti assunzione sostanze stupefacenti”. Viene quindi
stabilito di indicare il “numero di lavoratori controllati nell’anno di
riferimento con test di screening”. Ciò si è reso necessario per evitare la
confusione che si era ingenerata, piuttosto evidente nell’analisi dei dati
derivanti dal precedente modello, tra la positività ai test di screening (ad
esempio con l’etilometro) e la condizione di franca alcol-dipendenza. In tale
direzione è anche la modifica relativa ai dati del “numero di casi di
dipendenza confermati dal centro specialistico (anche se riferiti a controlli
richiesti nell’anno precedente)”.
Sarà necessario, dunque,
modificare la raccolta dei dati sanitari di quest’anno per poter essere pronti
alla loro trasmissione telematica, entro il primo trimestre del prossimo 2017,
da parte di tutti i medici competenti; d’altronde è presumibile ritenere che
chi utilizza software dedicati o cartelle sanitarie computerizzate riceverà
presto i necessari aggiornamenti da parte dei rispettivi programmatori o
società informatiche. Risulta ormai evidente che l’ Allegato 3B non
costituisce una raccolta di dati epidemiologici ma è utile solo alla raccolta
di dati statistici a livello territoriale e nazionale, ritenuti utili - anzi
fondamentali - per l'attività di mappatura del territorio e per orientare le
azioni di vigilanza.
E' stato chiaro sin dall'inizio
che non c'era alcuna volontà di reale rivisitazione né tanto meno di
abrogazione di questo strumento, per il quale peraltro nel tempo sono state
impegnate ingenti risorse economiche e di personale, soprattutto da parte
dell’INAIL, che ha gestito in prima persona - e continuerà a farlo anche in
futuro - tutta la parte informatica e telematica di trasmissione e
archiviazione dei dati. Nel lavoro condotto nell’ambito del tavolo tecnico è
stato possibile apportare solo piccoli ritocchi di “semplificazione” dello
schema previsto dalla normativa. L'unica modifica proposta e accettata è stata
quella relativa all'allegato 3A, cioè l'abolizione dell'obbligo della firma sul
certificato di idoneità da parte del lavoratore, sempre nell'ottica di una
semplificazione burocratica, considerata plausibile e accettabile. Per il resto
si è registrata una ferma contrarietà anche sulle integrazioni più banali
dell'allegato o dell’applicativo web del portale INAIL.
In definitiva, l’esperienza
può essere ritenuta utile, sia pure non soddisfacente, soprattutto perché ha
consentito di accreditare e di far partecipare direttamente in sede
istituzionale le rappresentanze dei medici del lavoro e dei medici competenti a
livello istituzionale, circostanza finora mai seguita e, certamente, non
scontata. D'altra parte per condurre serie e approfondite indagini sulle
condizioni di salute dei lavoratori non ci si può basare su dati raccolti in
modo generico e non standardizzati ma sono indispensabili progetti di studio di
settore o comparto lavorativo, accurati e mirati su un territorio ben
individuato, locale o regionale. Simili inchieste non possono essere
improvvisate, devono essere adeguatamente studiate e dirette e devono poter disporre
di congrui finanziamenti; non possono essere affidati a “tutti” i medici
competenti del territorio nazionale ma a campioni scelti accuratamente e
disponibili alla partecipazione, prevedendo anche adeguati incentivi.
Fonte: SIIMLI
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