Approvati in via
definitiva dal Consiglio dei Ministri del 17/02/2017 due decreti in tema di
acustica edilizia e ambientale, in attuazione della delega recata dalla L.
161/2014. I testi approvati riguardano: rumore derivante da infrastrutture di
trasporto ed agglomerati urbani e tecnico competente, macchine ed attrezzature
destinati a funzionare all’aperto. Novità importanti anche per la figura del
“tecnico competente” in acustica. Non approvato invece il terzo decreto
previsto, in tema di requisiti acustici passivi degli edifici, per il quale è
pertanto scaduta la delega.

La L. 30/10/2014, n. 161 (cd. “Legge europea 2013-bis”) reca
all’art. 19 disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti
normativi vigenti inerenti la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente
abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e
mobili. In particolare, la disposizione elenca una serie di principi e criteri
direttivi per l’adozione di decreti legislativi al fine di semplificare ed
aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, nonché di
renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina
europea.
In base alla predetta delega sono stati approvati in via definitiva dal
Consiglio di Ministri il 17/02/2017 i testi dei relativi provvedimenti, che
hanno pertanto concluso il loro iter e sono ora in attesa di essere pubblicati
in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di due schemi di decreti legislativi recanti
rispettivamente:
- armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento
acustico derivante da infrastrutture di trasporto e grandi ambienti
urbani e revisione della disciplina del “tecnico competente” in
acustica (criteri di delega di cui all'art. 19, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), h));
- adeguamento della normativa nazionale in materia di inquinamento
acustico delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all’aperto (criteri di delega di cui all'art. 19, comma 1, lettere i),
l), m)).
Non è stato approvato invece un terzo provvedimento inizialmente annunciato
- relativo alla semplificazione delle procedure autorizzative in materia di
requisiti acustici passivi degli edifici (criterio di delega di cui all'art.
19, comma 1, lettera g)) - per il quale quindi è stata fatta scadere la
delega.
LE NORME NAZIONALI IN TEMA DI ACUSTICA EDILIZIA E AMBIENTALE
Per quanto riguarda la disciplina nazionale in materia, si ricorda in
estrema sintesi che la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico risale
alla L. 26/10/1995, n. 447, che riguarda sia l’ambiente esterno che l’ambiente
abitativo, in cui sono ricompresi anche i locali pubblici ma non l’ambiente
lavorativo (per il quale il riferimento normativo di base è costituito dal
Testo unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008), ed i relativi
provvedimenti attuativi, tra cui si segnalano in particolare il D. P.C.M.
14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) ed
il D. P.C.M. 05/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici).
Altri provvedimenti - in tema di: rumore derivante dai grandi ambienti urbani e
dalle principali infrastrutture di trasporti (D. Leg.vo 194/2005, di
recepimento della Direttiva 2002/49/CE); inquinamento acustico originato
dall’esercizio delle infrastrutture aeroportuali e rumorosità degli aeromobili
(D. Leg.vo 13/2005, di recepimento della Direttiva 2002/30/CE); emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all’aperto (D. Leg.vo 262/2002, di recepimento della Direttiva 2000/14/CE) -
sono stati in seguito emanati a completare il quadro attualmente vigente.
LA DELEGA DISPOSTA DALLA L. 161/2014
La delega prevista dalla L. 161/2014 al riordino della materia è
finalizzata ad assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale
in materia di inquinamento acustico con Direttiva 2002/49/CE e con la Direttiva
2000/14/CE.
Segue una breve sintesi dei principali criteri specifici di delega, in base ai
quali saranno emanati i decreti legislativi:
- coerenza degli strumenti di intervento e pianificazione (piani di
azione e mappature acustiche);
- recepimento nell’ambito della normativa nazionale dei descrittori
acustici diversi da quelli disciplinati dalla L. 447/1995 e
introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento
e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge;
- armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina
delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli
impianti industriali;
- adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità
prodotta nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive;
- adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità
prodotta dall’esercizio degli impianti eolici;
- semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti
acustici passivi degli edifici;
- adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della
figura professionale di tecnico competente in materia di acustica.
SINTESI DEI DECRETI LEGISLATIVI IN CORSO DI EMANAZIONE
Si riporta di seguito una sintesi
dei principali contenuti dei provvedimenti approvati.
Inquinamento acustico da infrastrutture di
trasporto e ambienti urbani e tecnico competente in acustica. Il provvedimento introduce varie modifiche al D. Leg.vo 194/2005 ed alla
L. 447/1995, prevedendo in estrema sintesi quanto segue:
- introduzione di una nuova disciplina dettagliata, ed uniforme su tutto il
territorio nazionale, del “tecnico competente” in acustica ambientale,
con puntuale indicazione dei titoli di studio richiesti, di contenuti ed
articolazione dei corsi di formazione (almeno 180 ore di cui almeno 60
di esercitazioni pratiche) e di aggiornamento (almeno 30 ore ogni 5
anni, distribuite in un arco di almeno 3 anni). La disciplina si applicherà da
subito in tutte le regioni, fatte salve le domande già presentate ed i corsi
già avviati;
- nel caso di infrastrutture di interesse nazionale, compresi gli aeroporti
principali, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto,
trasmettono la mappatura acustica entro il 30/06/2017, e successivamente
ogni 5 anni;
- negli stessi casi di cui al punto precedente le società e gli enti gestori di
servizi pubblici di trasporto, trasmettono i piani di azione e le
sintesi entro il 18/07/2018, e successivamente ogni 5 anni;
- istituzione di una sanzione pecuniaria amministrativa - compresa da Euro
30.000 e 180.000 per ogni mese di ritardo - nei confronti delle società ed enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture
ricadenti negli agglomerati che non adempiono agli obblighi relativi
all’elaborazione e trasmissione dei dati di pertinenza;
- nuovi termini entro i quali bisogna comunicare alla Commissione europea i
dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali,
nonché gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche le mappature
acustiche e i piani d’azione;
- nella determinazione dell’impatto acustico di ciascuna infrastruttura di
trasporto deve essere presa in considerazione la concorrenza di altre sorgenti
rumorose di natura trasportistica, ai fini delle conseguenti azioni di
pianificazione in caso di superamento dei pertinenti valori limite;
- gli obblighi per i gestori di infrastrutture dei trasporti, in merito alle
azioni da attuare ai fini del contenimento del rumore, sorgono in caso di
superamento dei valori limite stabiliti dai regolamenti previsti attuativi
dell’art. 11 della L. 447/1995, per ciascuna tipologia di infrastruttura dei
trasporti;
- introduzione di una apposita disciplina a tutela dall’inquinamento acustico
avente origine dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli
eliporti, dal traffico marittimo nonché dagli impianti eolici, da adottare
mediante regolamenti ministeriali;
- adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto
dall’esercizio degli impianti eolici.
Inquinamento acustico da macchine e attrezzature
funzionanti all’aperto. Il provvedimento introduce varie modifiche al D.
Leg.vo 262/2002, prevedendo in estrema sintesi quanto segue:
- nuove modalità di individuazione del soggetto su cui ricadono gli obblighi
destinati a chi immette in commercio macchinari o attrezzature oggetto della
normativa;
- revisione della disciplina degli organismi di certificazione che svolgono le
procedure di valutazione di conformità di macchinari e attrezzature, con
individuazione dei requisiti minimi di attrezzature e risorse umane;
- apposita sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto che immette in
commercio macchinari o attrezzature per i quali sia stato accertato il
superamento dei livelli massimi di potenza sonora.