Il decreto
legislativo 231/2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ha
introdotto la previsione di una responsabilità personale e diretta delle società
o di enti anche in presenza di reati di omicidio colposo e lesioni colpose
gravi o gravissime (conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro).
La principale novità del Decreto 231/01 “è l’introduzione di un semplice
principio: se il dipendente di una società commette uno dei reati previsti, ne
risponde non solo lui, ma anche la società qualora questa ne abbia avuto un interesse
o un vantaggio in relazione al fatto illecito. Si deve trattare di condotte
illecite di:

– persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
apicali di cui al punto precedente (rientrano tra questi i lavoratori
subordinati o equiparati e i collaboratori esterni, come agenti, distributori,
consulenti)”. E perché la società (o ente fornito di personalità giuridica o associazione
anche priva di personalità giuridica) sia esonerata dalla responsabilità
(“condizione esimente”), deve dimostrare che:
– “l’organo dirigente ha adottato e attuato un modello di organizzazione e
di gestione idoneo a prevenire gli illeciti (ovvero: il Modello 231/01);
– il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e del
suo aggiornamento è stato affidato a un organismo interno, in genere denominato
Organismo di
Vigilanza – OdV, con autonomi poteri d’iniziativa e controllo;
– le persone apicali che hanno commesso gli illeciti hanno agito eludendo
fraudolentemente il Modello 231/01;
– non c’è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV”.
Il modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente deve essere
adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per
l'adempimento di vari obblighi giuridici, ed il modello
organizzativo e gestionale deve prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle
attivita di cui al co. 1 (comma 2);
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i
poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del
rischio”;
- “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello”;
- “un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e
sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate”.
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