A proposito della formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP), ricordiamo che per coloro che possono usufruire dell’esonero
dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti
professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre
dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.

Tale situazione si potrà comunque manifestare anche in futuro ogni
qualvolta un ASPP o RSPP non dovesse riuscire a completare l’aggiornamento nei
5 anni previsti e si ritiene pertanto necessario fornire alcune prime
indicazioni operative finalizzate a disciplinare i casi di mancato assolvimento
del predetto obbligo di aggiornamento, da ritenersi valide in attesa della
revisione dell’accordo del 26 gennaio 2006, così come previsto al punto 2.7
dello stesso.
Relativamente alla formazione, l’accordo specifica che sia il Modulo A che
il Modulo C costituiscono credito formativo permanente. Relativamente al modulo
B, sia nell’accordo che nelle successive linee interpretative, è specificato
che: “Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque
anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l’obbligo di aggiornamento”.
Pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di
aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”.
Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare
frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti
fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante,
riferito al quinquennio appena concluso.
Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la
fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a
ASPP e RSPP di recuperare la propria “operatività”.
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