La Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per
gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla corretta interpretazione dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08 in merito a come debba intendersi
per il medico competente il termine
"collabora".

Pertanto, il
medico competente è obbligato
a collaborare, all'effettuazione della valutazione dei rischi,
sulla base delle informazioni ricevute
dallo stesso datore di lavoro. Le suddette informazioni il medico competente le riceve, tuttavia, non solo dal datore di lavoro, ma anche di sua iniziativa, attraverso l'adempimento degli obblighi sanciti
dall'art. 25 del decreto in parola.
In particolare il medico competente può dedurre le informazioni attraverso, per
esempio, le
seguenti attività:
- visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l'RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
- sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono fomiti dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell’allegato 3A del D.Lgs. n. 81/2008.
Per tutto quanto sopra, la Commissione ritiene
che l'obbligo di '"collaborazione" vada inteso in maniera
attiva; in sintesi
il medico competente, prima di redigere
il protocollo sanitario
deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi.
Qualora il medico competente sia nominato, dopo la redazione
della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico
competente, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza.
L'eventuale mancata
collaborazione del medico competente può essere oggetto
di accertamento da parte dell'organo di vigilanza.
E’
opportuno rammentare che il datore di lavoro
deve richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin dall'inizio del processo
valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare
per la valutazione dei vari rischi.
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