Nell’ambito del complesso
argomento delle malattie professionali cerchiamo di vedere cosa cambia con il
nuovo ” Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
G.U. 23 settembre 2015, n. 221 - S.O. n. 53” che è entrato in vigore 15
settembre 2015. Da tale data il professionista esercente una professione
sanitaria che abbia conoscenza di una malattia professionale deve provvedere
alla denuncia/referto alle autorità giudiziaria con modalità differenti
rispetto al passato.

Alcune modifiche
riguardano invece il primo certificato di malattia professionale, finora
infatti il certificato INAIL di Malattia Professionale (Art. 21 del sopracitato
D.Lvo 14 settembre 2015, n. 151) veniva consegnato al lavoratore il quale, se
desideroso di aprire la pratica risarcitoria, lo consegnava al datore di lavoro
entro 15 giorni, il quale, a sua volta, inviava la denuncia telematica di
malattia professionale corredata dai dati del certificato entro 5 giorni dal
ricevimento. Adesso invece: "Qualunque medico presti la prima assistenza a
un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è
obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al
presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica
all'Istituto assicuratore. " Viene in pratica previsto l'invio telematico
da parte dello stesso medico che viene a conoscenza della malattia
professionale.
Anche per ciò che
riguarda la Denuncia di Malattia Professionale ai sensi dell'art. 139 del
D.P.R. 1124/65 (Art. 21 del sopracitato D.Lvo 14 settembre 2015, n. 151) vi
sono dei cambiamenti. Finora il lo stesso medico effettuava anche la denuncia
di malattia professionale ai registri INAIL ai fini statistici-epidemiologici.
Ora invece, a partire dal 180° dalla pubblicazione del D.Lvo 151/2015 (e quindi
dal 15 marzo 2016), tale obbligo si intende assolto con la trasmissione
telematica del suddetto certificato. Così come si intende assolto
l'obbligatorio invio all'INAIL della denuncia nei casi di malattia
professionale che produca astensione dal lavoro superiore a 3 giorni. Mentre
nel caso di tumori professionali rimane invariato l'obbligo del medico di di
darne segnalazione all'ISPEL (ora INAIL), tramite i Centri operativi regionali
(COR) (art. 244, comma 2 del D.Lvo 81/08).
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