martedì 28 marzo 2017

Rischio alcol e stupefacenti lavoro



Con l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza" in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, sono state individuate le attività lavorative che comportano, in caso di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi.

Il documento d’intesa riporta in un unico elenco le attività ad elevato pericolo di infortunio, comportante gravi conseguenze per l'incolumità e la salute del lavoratore, degli altri lavoratori e dei terzi nello svolgimento delle mansioni specifiche. Vediamo alcune delle misure da adottare da parte del datore di lavoro per prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di stupefacenti nelle attività ad elevato pericolo di infortuni con gravi conseguenze per l'incolumità e la salute del lavoratore e dei terzi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro deve:

  • Disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope durante l'orario di lavoro; 
  • Disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che ,all'inizio o alla ripresa o durante il turno lavorativo ,venga giudicato temporaneamente non idoneo all'effettuazione del turno lavorativo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con presenza ematica rilevabile di sostanze o metaboliti attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope o con alcolemia uguale o superiore a 0,3 g/1, accertata dal medico competente in matrici che consentono una correlazione diretta con la concentrazione ematica , fatte salve le disposizioni contenute in norme specifiche di settore; 
  • Disporre l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione ai rischi specifici della mansione, attraverso una idonea informazione su effetti acuti dell'alcol e delle sostanze stupefacenti o psicotrope sulle capacità psicofisiche e sugli effetti cronici, anche rispetto alle possibili interazioni negative con sostanze presenti nel ciclo lavorativo, avvalendosi della collaborazione del medico competente; 
  • Valutare l'opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidier l'autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori; 
  • Attivare attraverso il medico competente l'effettuazione dei controlli sanitari sui lavoratori.


Se dalla valutazione dei rischi emerga la presenza, di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l'effettuazione di controlli dell'idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L.300/70, costituita presso le ASL territorialmente competenti.

Il medico competente, nell'effettuare le valutazioni sanitarie per accertare l'idoneità alla mansione specifica e il perdurare nel tempo di tale idoneità, in relazione al rischio di assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti/psicotrope e per accertare l'assenza di condizioni di dipendenza, ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento ai principi del codice ICOH di tutela della salute dei lavoratori ivi compreso il recupero per il reinserimento lavorativo e contestualmente di tenere in considerazione le situazioni in cui le condizioni di salute dei lavoratori possono comportare un danno a terzi.

Le visite mediche di sorveglianza sanitaria che sono "altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti" con periodicità e frequenza stabilita dal medico competente in funzione degli esiti della valutazione del rischio di assunzione  di alcol o di sostanze stupefacenti e comunque con periodicità almeno triennale. Tali visite comprendono una anamnesi ed un esame obiettivo.

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