
- inquadramento normativo: “problemi
e soluzioni applicative della normativa vigente; applicabilità del titolo IV;
PSC o DUVRI; verifica idoneità tecnico professionale imprese italiane e
straniere;
- processo di produzione di uno spettacolo, repertorio delle
qualifiche e dei materiali: ricostruzione del ‘processo ideativo e
produttivo’ di un evento Live (peculiari dinamiche che influenzano le attività
di cantiere); realizzazione di un glossario (condividere il linguaggio e la
terminologia specifica);
- qualifiche, ruoli e responsabilità (produttore, local promoter,
produttore esecutivo, direttori di produzione, crew chief, crew boss, ...): chi
sono i soggetti obbligati? Quali le responsabilità e quali gli obblighi? Le deleghe
di funzioni e l’esercizio di fatto dei poteri;
- ideazione e progettazione dell’opera, organizzazione del lavoro e
ricadute sulla salute e sicurezza: progettazione e programmazione della
sicurezza di pari passo con progettazione artistica; elaborazione organigramma
di cantiere; procedure operative per gestione in sicurezza fasi di lavoro;
gestione interferenze con l’ambiente esterno;
- informazione, formazione ed addestramento: formazione delle
maestranze e adeguatezza degli standard formativi vigenti (analisi dei bisogni
formativi del personale dello spettacolo); formazione generale e specifica
delle figure manageriali di ideazione e produzione dello spettacolo (gap in
tema di salute e sicurezza); verifica del livello di formazione dei soggetti
stranieri agli standard italiani;
- elementi tecnici per la prevenzione degli infortuni: impianti
elettrici; attrezzature di lavoro; apparecchi di sollevamento (utilizzo
previsto dal fabbricante VS utilizzo per esigenze sceniche; verifiche
periodiche degli accessori di sollevamento; denunce prima installazione); DPI;
DPC (parapetti VS Safety Line; scale, passerelle ed andatoie; segnalazioni e
rimozioni temporanee di protezioni); fattori climatici (eventi atmosferici
avversi: previsione, monitoraggio e gestioni in emergenza)”.
Dopo aver presentato la metodologia del quaderno - che affronta le
problematiche tramite problem finding/ problem shaping/ problem solving -
vengono presentati alcuni casi studio.
Si è poi concluso con alcune informazioni tratte da un “documento di sintesi
relativo alle riflessioni tecniche sulla sicurezza dei lavoratori nelle
attività di allestimento di grandi eventi e spettacoli temporanei”.
Dopo aver ricordato che recentemente è stato firmato l’atteso Decreto
interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, sono
state riprese alcune indicazioni del documento relative all’inquadramento
normativo. Le grandi strutture realizzate per eventi, spettacoli e
manifestazioni temporanee ricadono nel campo di applicazione del titolo IV
del D.Lgs. 81/2008 in quanto le stesse sono da considerare opere di ingegneria
civile, come confermato dalla Legge 98/2013 che riconosce le tipicità del settore
e prevede un dispositivo legislativo specifico.
Dunque per la realizzazione queste opere di ingegneria, costituite da
elementi strutturali, macchine, attrezzature ed impianti “sono necessarie
particolari opere provvisionali (come safety line, andatoie e passerelle),
mezzi d’opera come autogru e piattaforme, e contemporanee attività di imprese
interferenti. Questi ed altri elementi dovranno essere considerati nei piani di
sicurezza (PSC) al fine di prevenire i rischi connessi a lavorazioni e
interferenze.
La caratteristica temporaneità e la specificità di questi cantieri è
coerente con il sistema organizzativo, che individua la posizione di garanzia
nel ‘committente’ (definito da Art 89 D.Lgs. 81/08) e non nel ‘datore
di lavoro committente’ (diversamente obbligato dall’art. 26 D.Lgs. 81/08).
Anche se entrambi i soggetti sono dotati di potere decisionale e di spesa, solo
il committente è obbligato al rispetto dei principi generali di tutela (Art 15
D.Lgs. 81/08) anche in assenza di lavoratori subordinati e anche se il luogo
dove avviene l’allestimento non è nella propria disponibilità giuridica”.
E in definitiva ricondurre tali attività nel campo di applicazione del
titolo I, art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “risulta pertanto non corretto sia a seguito
dell’emanazione del “decreto del fare”, sia in quanto tale modalità
organizzative non può prescindere dalla presenza di un Datore di Lavoro
Committente, e pertanto dalle presenza di lavoratori subordinati ed un
Documento di Valutazione dei Rischi dell’unità produttiva”.
Per saperne di più visitate il sito: www.ergon.palermo.it
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