
- Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
La IV edizione della Norma CEI 11-27, strutturata in analogia alla Norma CEI EN 50110-1:2014 da cui deriva, introduce alcune sostanziali modifiche rispetto alla precedente edizione, tra le quali:
- nuove definizioni riguardanti le figure responsabili dell’esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e dell’esecuzione in sicurezza dei lavori eseguiti su di essi;
- modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico;
- specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica;
- introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici per tener conto delle definizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08;
- modifiche alla distanza di lavoro elettrico sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione;
- revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici.
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