Come già anticipato la volta
precedente, l’emanazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione
e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha
ufficialmente comportato la modifica anche del D.Lgs. 81 del 2008 in alcuni
punti salienti riguardanti anche: i coordinatori ed i corsi in modalità
e-learning.

«Fino ai sei mesi successivi
all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del
presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli
esposti ad agenti cancerogeni e biologici».
Anche le sanzioni disposte all’art. 55 “Sanzioni per il datore di lavoro
e il dirigente” vengono integrate con il nuovo comma 6-bis «In caso di
violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e
dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione
si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono
triplicati».
Similmente anche l’art. 87 “Sanzioni
a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente
in uso” vengono riviste alcuni dei riferimenti relativi alle eventuali
sanzioni.
Passiamo quindi alle modifiche
relative direttamente al ruolo del
Coordinatore; il Decreto Legislativo 151/2015 va ad integrare l’art. 98
“Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori” con l’originario al comma 3 («I
contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono
rispettare almeno le prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIV») che si integra
con il seguente periodo.
«L’allegato XIV e’ aggiornato
con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui
all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di
aggiornamento possono svolgersi in modalità
e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.»
Il Decreto
conferma quindi la validità dei corsi di aggiornamento per coordinatori in
formato e-learning.