
Quali sono questi casi?
- movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)
- attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore)
- esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)
- sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute)
- agenti biologici.
Oltre a quelli previsti da altre normative non abrogate o successive al D.Lvo 81/08 quali:
- il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008)
- le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995)
- il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56)
- lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
- lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
- verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009")
- esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007
- addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario).
E' possibile inoltre impostare un protocollo sanitario mirato ai rischi non normati sulla base di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera a: "il medico competente... collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale".
Per saperne di più visitate il sito: www.ergon.palermo.it