martedì 29 marzo 2016

Regolamento CLP e rischio chimico: nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008



Entra in vigore oggi, 29 marzo 2016 il nuovo decreto legislativo n.39 del 15 febbraio 2016 che recepisce la direttiva europea 2014/27/UE del 26 febbraio 2014. Le modifiche al D.Lgs. 81/2008, le novità sui termini, i cartelli e le definizioni.

In  Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il  nuovo D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 "Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele".
Si tratta del provvedimento atteso che recepisce la  Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che “modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”. Provvedimento che entrerà in vigore tra pochi giorni, il 29 marzo 2016.

Come indicato nella relazione illustrativa del decreto, il provvedimento nasce dalla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro. Un contesto che è evidentemente mutato a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. E ricordiamo che se il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009, i termini entro cui provvedere alla classificazione in conformità con le nuove norme erano il 1° dicembre 2010 per le sostanze chimiche e il 1° giugno 2015 per le miscele.

In ambito comunitario, a seguito dell'adozione del regolamento CLP, si è dunque reso necessario allineare le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e la direttiva 2004/37/CE - tutte contenenti riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche - con le nuove disposizioni in materia. E a questo il legislatore comunitario ha provveduto con l'emanazione di un'unica direttiva, la direttiva 2014/27/UE, che, senza modificare in alcun modo la portata o il livello di protezione previsti dalle direttive innanzi citate, si limita ad aggiornare le disposizioni nelle stesse contenute in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze.

E il D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 è il nuovo decreto di recepimento (come sempre in ritardo rispetto alla tempistica indicata nella 2014/27/UE...) della direttiva europea. Ma vediamo cosa cambia in concreto nella nostra normativa con l’entrata in vigore del D. Lgs. 39/2016:

Vengono apportate modifiche ai seguenti testi normativi:
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni concernenti la Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Ci soffermiamo in particolare sull'articolo 1 del decreto che è dedicato alle “modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, si compone di un unico comma e prevede innanzitutto la sostituzione di vari termini, ad esempio "preparati pericolosi” con “miscele pericolose” o “preparati chimici” con “miscele chimiche”. Ma l’articolo contiene anche altre modifiche...

Ricordando che il decreto modifica anche – lettera h) e i) – l’allegato XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici, ad esempio è soppresso il cartello di avvertimento “Sostanze nocive o irritanti”) e l'allegato XXVI (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni), concludiamo sottolineando – art.1, comma1, lettera g) -  le modifiche nelle definizioni di agente cancerogeno e mutageno presenti nell’articolo 234 del D.Lgs. 81/2008.

Fonte: Punto Sicuro

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