martedì 18 aprile 2017

Gas Floururati: Registro dell'Apparecchiatura



Il "Registro dell'Apparecchiatura", per i controlli periodici per la prevenzione di perdite di F-GAS (Regolamento n. 517/2014/UE), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.. Il "Registro dell'Apparecchiatura" deve essere:
  • "dotato" da parte degli operatori (proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto o soggetto terzo delegato);
  • "compilato" da tecnico incaricato di effettuare il controllo periodico delle perdite di refrigerante dell’apparecchiatura (in possesso dei requisiti professionali del D.M. 37/08).
Il registro e i controlli periodici per la prevenzione di perdite di F-GAS sono obbligatori per apparecchiature fisse di climatizzazione estiva e pompe di calore contenenti quantitativi di gas refrigerante ad effetto serra (HFC – carica di refrigerante) pari o superiori a 5 TonCO2eq o 10 TonCO2eq se ermeticamente sigilliate.

L’obbligo di dotare il proprio climatizzatore o pompa di calore del registro dell’apparecchiatura è responsabilità dell’operatore. Il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Per “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto si intende, in linea di principio, avere:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • il controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad es. prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli delle perdite o riparazioni.

Il registro dell’apparecchiatura è compilato dal tecnico incaricato di effettuare il controllo periodico delle perdite di refrigerante dell’apparecchiatura. Per poter “intervenire sul circuito frigorifero” il tecnico deve possedere, non solo i requisiti professionali del D.M. 37/08, ma anche la certificazione F-gas con relativo numero di patentino. In funzione dei quantitativi di gas contenuti nelle macchine, vengono stabiliti i la periodicità dei controlli delle perdite di gas refrigerante. Le persone o aziende certificate a livello nazionale sono consultabili al link: http://www.fgas.it/ 

Si precisa che le attività per cui vi è l’obbligo di patentino F-gas sono:
a) installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento se prevedono interventi diretti sul circuito frigorifero;
b) controlli delle perdite;
c) recupero F-gas.

I Dati da riportare sul registro sono:
  • Dati identificativi dell’operatore;
  • Dati identificativi dell’impianto e delle singole dell’apparecchiature (ubicazione, caratteristiche tecniche, componenti, ecc.);
  • Dati identificativi dell’azienda certificata F-gas;
  • -Elenco degli interventi di manutenzione relativi ai controlli periodici delle perdite di refrigerante e finalizzati al contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera, tra cui in particolare:
  1.  prova/controllo del sistema automatico di rilevamento delle perdite (se esiste);
  2. aggiunta di refrigerante;
  3. recupero/eliminazione F-gas.

Fonte: Certifico 

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