Il decreto legislativo
81/2008 definisce come Valore Limite, il limite della concentrazione media,
ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria,
rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un
periodo di riferimento determinato, stabilito nell’Allegato XLIII. Rimane però
ancora controversa l'opinione in base alla quale si può ritenere che esista,
per le sostanze cancerogene, un livello di soglia “sicuro” al di sotto del
quale il rischio di contrarre il tumore sia nullo. Esistono dei modelli
matematici che descrivono la relazione dose-risposta per queste sostanze e che
consentono di estrapolare il livello al di sotto del quale il rischio è pari a
zero (NOEL, Not Observed Effect Limit).
Tuttavia, il
comportamento di molte sostanze cancerogene è difficilmente classificabile in
modelli comportamentali netti; la risposta individuale a tali sostanze è molto
variabile ed adottare un modello matematico al posto di un altro, alle basse
dosi, può portare a notevoli differenze nella stima della soglia di rischio.
Nonostante i dubbi sulla loro efficacia, sono fissati a livello nazionale ed
internazionale dei valori limite di esposizione professionali anche per gli
agenti chimici cancerogeni e mutageni, nell’ottica che l’attribuzione di un
limite possa comunque essere cautelativa per i lavoratori.
In una posizione
intermedia si colloca la filosofia alla base dei noti TLV (Threshold Limit
Values) dell’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists),
il cui uso è probabilmente il più diffuso nei paesi industrializzati; questi
“valori limite di soglia” indicano, per ognuna delle sostanze elencate, le
concentrazioni delle sostanze aerodisperse alle quali si ritiene che la maggior
parte dei lavoratori possa rimanere esposta per turni lavorativi di otto ore al
giorno, quaranta ore a settimana, quarantotto settimane all’anno, quaranta anni
di vita lavorativa, senza effetti negativi per la salute.
Tuttavia, a causa della
notevole variabilità della sensibilità individuale, una piccola percentuale di
lavoratori può accusare disagi in presenza di alcune sostanze le cui
concentrazioni siano pari o inferiori ai rispettivi TLV e, in una percentuale
ancora minore di esposti, si può osservare un effetto più marcato per
l’aggravarsi di condizioni patologiche preesistenti o per l’insorgere di una
malattia professionale. Alcuni individui possono inoltre essere
ipersuscettibili o sensibili in modo insolito a talune sostanze in conseguenza
di fattori genetici, età, abitudini personali (fumo, abuso di alcolici, altre
droghe), cure farmacologiche o esposizioni pregresse. Tali lavoratori possono
non risultare adeguatamente protetti contro gli effetti avversi per la salute
da parte di agenti chimici presenti in concentrazioni pari o inferiori ai TLV e
il medico competente deve stimare il grado di protezione addizionale opportuno
per tali soggetti.
I TLV sono stati
stabiliti (e vengono annualmente aggiornati) in base a dati della letteratura
scientifica internazionale relativi a studi epidemiologici in campo
industriale, a ricerche sperimentali sull’uomo, su animali e su colture
cellulari, possibilmente combinando tutti questi elementi di giudizio. A
seconda del tipo di sostanza presa in considerazione, possono variare sia la
tipologia di danno che si vuole prevenire, sia la natura e l’entità delle
informazioni tossicologiche e sanitarie disponibili per stabilire ed aggiornare
i TLV. In ogni caso bisogna rimarcare che questi limiti non costituiscono una
linea di demarcazione netta fra concentrazione non pericolosa e concentrazione
pericolosa, né un indice relativo di tossicità; essi non vanno adottati per
scopi diversi o con modalità differenti da quelli per cui sono stati formulati
ed, in ogni caso, non debbono essere utilizzati da persone non esperte nella
disciplina dell’Igiene del Lavoro.
L’ACGIH prevede tre
categorie di TLV:
- Valore limite di soglia- media ponderata nel tempo (TLV-TWA)
concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa
convenzionale di otto ore e su quaranta ore lavorative settimanali, alla quale
quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo
giorno, senza effetti negativi;
- Valore limite di soglia - limite per breve tempo di esposizione
(TLV-STEL) concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti
continuativamente per breve periodo di tempo, purché il TLV-TWA giornaliero non
venga superato, senza che insorgano irritazione, danno cronico o irreversibile
del tessuto, riduzione dello stato di vigilanza di grado sufficiente ad
accrescere le probabilità di infortuni od influire sulle capacità di mettersi in
salvo o ridurre materialmente l’efficienza lavorativa. Il TLV-STEL non
costituisce un limite di esposizione separato indipendente, ma piuttosto
integra il TLV-TWA di una sostanza la cui azione tossica sia principalmente di
natura cronica, qualora esistano effetti acuti riconosciuti. Gli STEL vengono
raccomandati quando l’esposizione umana od animale ad alta concentrazione per
breve durata ha messo in evidenza effetti tossici. Uno STEL viene definito come
esposizione media ponderata su un periodo di 15 minuti, che non deve essere mai
superata nella giornata lavorativa, anche se la media ponderata su 8 ore è
inferiore al TLV. Esposizioni al valore STEL non devono protrarsi oltre i 15
minuti e non devono ripetersi per più di 4 volte al giorno. Fra esposizioni
successive al valore STEL debbono intercorrere almeno 60 minuti. Un periodo di
mediazione diverso dai 15 minuti può essere consigliabile se ciò è giustificato
da effetti biologici osservati.
- Valore limite di soglia - Ceiling (TLV- C) concentrazione che non
deve essere superata durante l’attività lavorativa nemmeno per un brevissimo
periodo di tempo. Per alcune sostanze, quali i gas irritanti, riveste
importanza la sola categoria del TLV-C; per altre sostanze, in funzione della
loro azione fisiologica, possono essere importanti due o tre categorie di TLV.
Fonte: Made HSE
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