In questi anni è stato spesso al decreto milleproroghe,
un decreto che entrava in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e doveva essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla
pubblicazione, che erano affidate le tante e continue proroghe in materia di
sicurezza. Invece quest’anno il decreto milleproroghe ci è stato risparmiato,
ma le proroghe hanno trovato altre forme di veicolazione: la legge di bilancio, una legge, prevista
dall’articolo 81 della nostra Costituzione, con la quale viene approvato il
bilancio dello Stato. Una legge, tra l’altro, che, in quanto tale, non deve
essere successivamente convertita dal Parlamento.
Approvata nella seduta del 23 dicembre 2017
in Senato, la legge di Bilancio 2018
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020” - è stata successivamente pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017 e, salvo quanto diversamente previsto,
entra in vigore il primo gennaio 2018.
Alcune di queste proroghe riguardano i temi della tutela della sicurezza,
salute e ambiente in ambito lavorativo. Non poteva mancare la solita proroga
relativa alla prevenzione incendi nelle attività
ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
Nella lettera i) del comma 1122 della Finanziaria
si precisa che “le attività ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per
l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con
decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni
di prevenzione incendi entro il 30
giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del
fuoco entro il 1º dicembre 2018
della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti
prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al
fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni;
corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie
d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione
al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti
ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito”.
Altre proroghe ricorrenti riguardano poi un
altro tema, il SISTRI ( Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti). La legge (commi 1134-1135)
contiene un nuovo rinvio al 31 dicembre 2018 e alcune semplificazioni. In
definitiva, in merito alla tracciabilità dei rifiuti, con i due commi si arriva
a prorogare di un anno, fino al 31
dicembre 2018, il periodo in cui continueranno ad applicarsi gli
adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla
disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e
non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine
finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI, e a
introdurre l’art. 194-bis nel cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06)
finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del
procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti
in materia di Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Ricordiamo brevemente, infine, alcune delle
altre novità, in tema di sicurezza e salute, della legge di bilancio:
- il blocco dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita per chi svolge lavori usuranti e gravosi;
- in materia di amianto l’estensione fino al 2020 dell’erogazione della prestazione una tantum in favore dei malati di mesotelioma per esposizione familiare;
- sempre in materia di amianto l’incremento del Fondo per le vittime dell'amianto - di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ma “con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (comma 189).
Fonte: Punto
Sicuro
Nessun commento:
Posta un commento