lunedì 15 febbraio 2016

Sistema d’esodo - Parte Prima -



Nel nuovo Codice di prevenzione Incendi relativo al  Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Codice di prevenzione che è entrato in vigore il  18 novembre 2015, uno dei capitoli più importanti riguarda proprio il sistema d’esodo” (S.4), le cui finalità sono quelle di “assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall’intervento dei Vigili del fuoco”.


Riguardo a tale argomento, così importante per l’efficacia delle strategie di prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro, ricordiamo innanzitutto che secondo il Codice le “procedure ammesse per l'esodo sono tra le seguenti:

a. esodo simultaneo: “modalità di esodo che prevede lo spostamento contemporaneo degli occupanti fino a luogo sicuro” (“l'attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell'incendio oppure è differita dopo verifica da parte degli occupanti dell'effettivo innesco dell'incendio”);

b. esodo per fasi: “modalità di esodo di una struttura organizzata con più compartimenti, in cui l'evacuazione degli occupanti fino a luogo sicuro avviene in successione dopo l'evacuazione del compartimento di primo innesco. Si attua con l'ausilio di misure antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali” (ad esempio l'esodo per fasi si attua in edifici di grande altezza, ospedali, multisale, centri commerciali, grandi uffici, ...);

c. esodo orizzontale progressivo: “modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro” (l'esodo orizzontale progressivo si attua ad esempio nelle strutture ospedaliere);

d. protezione sul posto: “modalità di esodo che prevede la protezione degli occupanti nel compartimento in cui si trovano”.

Il documento “Norme tecniche di prevenzione incendi”, allegato al decreto del 3 agosto 2015, riporta nel capitolo sull’esodo varie indicazioni relative ai livelli di prestazione, ai criteri di attribuzione dei livelli di prestazione e alle possibili soluzioni progettuali. 

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