venerdì 19 febbraio 2016

Sistema d'esodo - Parte Terza -


Per concludere il discorso iniziato qualche giorno fa sul sistema d'esodo come descritto nel nuovo Codice di prevenzione Incendi relativo al  Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, entrato in vigore il  18 novembre 2015.

Ci soffermiamo ora sulle “scale d’esodo”:

- “nelle attività con massima quota dei piani superiore a 54 m almeno una scala d'esodo deve addurre anche al piano di copertura dell'edificio, qualora praticabile;

- quando un pavimento inclinato immette in una scala d'esodo, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza della stessa;

- le scale d'esodo devono essere dotate di corrimano laterale. Le scale d'esodo di larghezza maggiore di 2400 mm dovrebbero essere dotate di corrimano centrale;

- le scale d'esodo devono consentire l'esodo senza inciampo degli occupanti. A tal fine: i gradini devono avere alzata e pedata costanti; devono essere interrotte da pianerottoli di sosta;

- dovrebbero essere evitate scale d'esodo composte da un solo gradino in quanto fonte d'inciampo. Se il gradino singolo non è eliminabile, deve essere opportunamente segnalato.

Nel documento sono anche riportate le condizioni per considerare scale e marciapiedi mobili ai fini del calcolo delle vie di esodo.

Riportiamo inoltre alcune indicazioni generali relative alla segnaletica d'esodo ed orientamento.

Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, i luoghi sicuri, gli spazi calmi, ...) “deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza. Ciò può essere conseguito anche con ulteriori indicatori ambientali quali: accesso visivo e tattile alle informazioni; grado di differenziazione architettonica; uso di segnaletica per la corretta identificazione direzionale, tipo UNI EN ISO 7010 o equivalente; ordinata configurazione geometrica dell'edificio, anche in relazione ad allestimenti mobili o temporanei”.
Inoltre la segnaletica d'esodo “deve essere adeguata alla complessità dell'attività e consentire l'orientamento degli occupanti (wayfinding)”. E a tal fine:
- “devono essere installate in ogni piano dell'attività apposite planimetrie semplificate, correttamente orientate, in cui sia indicata la posizione del lettore (es. ‘Voi siete qui’) ed il layout del sistema d'esodo (es. vie d'esodo, spazi calmi, luoghi sicuri, ...). A tal proposito possono essere applicate le indicazioni contenute nella norma ISO 23601 ‘Safety identification - Escape and evacuation plan sign’;
- possono essere applicate le indicazioni supplementari contenute nella norma ISO 16069 ‘Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)’”.

E riguardo all’illuminazione di sicurezza deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza “lungo tutto il sistema delle vie d'esodo fino a luogo sicuro qualora l'illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a garantire l'esodo degli occupanti”. Tale impianto “deve assicurare un livello di illuminamento sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti, conformemente alle indicazioni della norma UNI EN 1838 o equivalente”.

Il documento “Norme tecniche di prevenzione incendi”, allegato al decreto del 3 agosto 2015, riporta infine anche precise indicazioni relative al calcolo delle vie d’esodo, alle misure antincendio minime per l'esodo e alla progettazione dell'esodo, anche con riferimento alla presenza di occupanti con disabilità. 

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