Riprendendo il discorso iniziato due giorni fa in merito al sistema d'esodo descritto nel nuovo Codice di prevenzione Incendi relativo al Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, ed entrato in vigore il 18 novembre 2015.
Ci preme precisare che riguardo al “luogo sicuro” (luogo esterno alle
costruzioni nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi stazionano o
vi transitano in caso di incendio) si indica che ogni luogo sicuro “deve
essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l'esodo”. La
superficie lorda del luogo sicuro è calcolabile tenendo in considerazione le
superfici minime per occupante riportate in una tabella contenuta nel codice.
Inoltre si considerano luogo sicuro per l'attività “almeno le seguenti
soluzioni:
- la pubblica via;
- ogni altro spazio scoperto esterno alla costruzione sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione d'incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto all'incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m2, in cui non vi sia pericolo di crolli”.
Nel Codice è presente una metodologia per calcolare anche la distanza di
separazione che limita l'irraggiamento sugli occupanti. E “a meno di
valutazioni più approfondite da parte del progettista, la distanza minima per
evitare il pericolo di crollo dell'opera da costruzione è pari alla sua massima
altezza. Infine il luogo sicuro “deve essere contrassegnato con cartello UNI EN
ISO 7010-E007 o equivalente”.
Veniamo invece al “luogo sicuro temporaneo” (luogo interno o esterno
alle costruzioni nel quale non esiste pericolo imminente per gli occupanti che
vi stazionario o vi transitano in caso di incendio. Da ogni luogo sicuro
temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro). In
particolare “si considera luogo sicuro temporaneo per un'attività almeno un
compartimento adiacente a quelli da cui avviene l'esodo o uno spazio scoperto”.
Veniamo alle vie d'esodo.
Riportiamo alcune indicazioni:
- l'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze
inferiori per brevi tratti segnalati lungo le vie d'esodo da locali ove vi sia
esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es.
locali impianti, ...);
- non devono essere considerati ai fini del calcolo delle vie d'esodo i
seguenti percorsi: scale portatili ed alla marinara; ascensori; rampe con
pendenza superiore all'8%; scale e marciapiedi mobili non progettati secondo le
indicazioni” presenti nel paragrafo 5.4.5.4 del Codice;
- è ammesso l'uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia
esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es.
locali impianti, ...);
- per quanto possibile, il sistema d'esodo deve essere concepito tenendo
conto che, in caso di emergenza, gli occupanti che non hanno familiarità con
l'attività tendono solitamente ad uscire percorrendo in senso inverso la via
che hanno impiegato per entrare;
- tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo devono essere non
sdrucciolevoli;
- il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non
devono interferire con il sistema delle vie d'esodo”.
Il Codice – che vi invitiamo a leggere integralmente - si sofferma poi su
vari altri aspetti che riguardano il sistema d’esodo: via d'esodo protetta, via
d'esodo a prova di fumo, via d'esodo esterna, via d'esodo aperta, rampe
d’esodo, porte lungo le vie di esodo, uscite finali, posti a sedere fissi e
mobili, affollamento, scale, segnaletica, illuminazione, ecc.
Nessun commento:
Posta un commento