mercoledì 17 febbraio 2016

Sistema d'esodo - Parte Seconda -


Riprendendo il discorso iniziato due giorni fa in merito al sistema d'esodo descritto nel nuovo Codice di prevenzione Incendi relativo al  Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, ed entrato in vigore il  18 novembre 2015.


Ci preme precisare che riguardo al “luogo sicuro” (luogo esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio)  si indica che ogni luogo sicuro “deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l'esodo”. La superficie lorda del luogo sicuro è calcolabile tenendo in considerazione le superfici minime per occupante riportate in una tabella contenuta nel codice.
Inoltre si considerano luogo sicuro per l'attività “almeno le seguenti soluzioni:

  1.     la pubblica via;
  2.   ogni altro spazio scoperto esterno alla costruzione sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione d'incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto all'incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m2, in cui non vi sia pericolo di crolli”.

Nel Codice è presente una metodologia per calcolare anche la distanza di separazione che limita l'irraggiamento sugli occupanti. E “a meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il pericolo di crollo dell'opera da costruzione è pari alla sua massima altezza. Infine il luogo sicuro “deve essere contrassegnato con cartello UNI EN ISO 7010-E007 o equivalente”.

Veniamo invece al “luogo sicuro temporaneo” (luogo interno o esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo imminente per gli occupanti che vi stazionario o vi transitano in caso di incendio. Da ogni luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro). In particolare “si considera luogo sicuro temporaneo per un'attività almeno un compartimento adiacente a quelli da cui avviene l'esodo o uno spazio scoperto”.

Veniamo alle vie d'esodo.
Riportiamo alcune indicazioni:

- l'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori per brevi tratti segnalati lungo le vie d'esodo da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, ...);

- non devono essere considerati ai fini del calcolo delle vie d'esodo i seguenti percorsi: scale portatili ed alla marinara; ascensori; rampe con pendenza superiore all'8%; scale e marciapiedi mobili non progettati secondo le indicazioni” presenti nel paragrafo 5.4.5.4 del Codice;
- è ammesso l'uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, ...);

- per quanto possibile, il sistema d'esodo deve essere concepito tenendo conto che, in caso di emergenza, gli occupanti che non hanno familiarità con l'attività tendono solitamente ad uscire percorrendo in senso inverso la via che hanno impiegato per entrare;
- tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo devono essere non sdrucciolevoli;

- il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con il sistema delle vie d'esodo”.

Il Codice – che vi invitiamo a leggere integralmente - si sofferma poi su vari altri aspetti che riguardano il sistema d’esodo: via d'esodo protetta, via d'esodo a prova di fumo, via d'esodo esterna, via d'esodo aperta, rampe d’esodo, porte lungo le vie di esodo, uscite finali, posti a sedere fissi e mobili, affollamento, scale, segnaletica, illuminazione, ecc.

 

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