mercoledì 16 dicembre 2015

Agricoltura e politiche di sicurezza


L’Agricoltura rappresenta uno dei settori a maggior rischio per infortuni invalidanti e il primo settore per infortuni mortali. A questo va aggiunto che coloro che lavorano nel settore agricolo sono quelli con maggior rischio di contrarre malattie professionali in quanto il settore ha il primato anche per questo. La prevenzione e sicurezza sul lavoro costituiscono quindi un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un’azienda agricola. 

Negli ultimi anni vi è stata una evoluzione della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro che ha tenuto conto delle diverse situazioni, ambienti di lavoro e delle attività svolte nel settore. Con riferimento al settore agricolo vi è stata una razionalizzazione delle misure di tipo normativo e di accompagnamento finalizzata ad introdurre nelle imprese e nelle diverse figure che vi operano una vera e propria “cultura” della prevenzione dei rischi igienico sanitari e le informazioni, conoscenze e competenze per ridurre i rischi di infortuni e di malattie croniche collegate al lavoro agricolo.

A differenza di altre norme, che riguardano la sicurezza alimentare, dell’ambiente e il benessere animale, la normativa sulla sicurezza sul lavoro non è entrata a far parte del “pacchetto” della “condizionalità” previsto dalla Regolamentazione europea per avere accesso ad aiuti diretti e/o alle diverse agevolazioni previste dalla Politica Agricola Comune. Tuttavia, considerata l’importanza dell’argomento molte regioni l’hanno introdotta tra i requisiti per l’accesso ai finanziamenti pubblici comprese quelli previsti dai piani di Sviluppo Rurale. E’ dunque importante una riflessione su questo tema prima dell’avvio della nuova programmazion.

L’attuale normativa si basa sul D.Lvo 81/2008 meglio noto come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” che riguarda tutti i settori e quindi anche l’agricoltura e sui diversi aggiornamenti e circolari che si sono susseguite dalla sua emanazione ad oggi. L’attuale normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 30 aprile 2008, n. 81ed è ed è entrata in vigore a partire dal 15 maggio 2008 Il Testo Unico è il risultato di una continua evoluzione delle norme a partire dal primo provvedimento di attuazione delle 8 direttive comunitari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro emanate tre il 1989 ed il 1990 e cioè il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il decreto che ha sostituito la normativa italiana che risaliva agli anni 1955-56 ha subito molte modifiche fino all’emanazione del Testo Unico nel 2008che lo ha abrogato.

Anche il D.Lgs. 81/2008 è stato oggetto di numerose revisioni ed integrazioni come il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e di successive modifiche l’ultima della quale è rappresentata dall’art. 32 “Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro” della Legge 9 agosto 2013 “Disposizioni  urgenti per il rilancio dell'economia” (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69).

La normativa si applica a tutte le tipologie di impresa, a tutti i rischi ed a tutti i lavoratori (esclusi i domestici). Per l’agricoltura quindi riguarda:
lavoratori subordinati;
soci di società, anche società semplici;
lavoratori autonomi che effettuano determinate attività/operazioni (l’agricoltura è tutta compresa);
piccoli imprenditori –coltivatori diretti (art.2083 c.c.).

L’applicazione della normativa trova alcune differenze tra le imprese con lavoro subordinato, dove cioè si configura un contratto di lavoro (anche se questo appartiene ai nuovi contratti che esistono nel settore agricolo, come ad esempio i “voucher”) e quelle che utilizzano solo il lavoro del titolare e/o dei familiari. In quest’ultimo caso, infatti, il Testo Unico, per coloro che lavorano in azienda (titolare e familiari) prevede solo l’applicazione delle disposizioni dell’art. 21 e cioè l’adozione dei dispositivi di sicurezza personale. Restano valide anche per l’azienda familiare e/o diretto coltivatrice le disposizioni impartite per il rispetto delle caratteristiche per i luoghi di lavoro, che per l’azienda agricola riguardano sia fabbricati (stalle fienili fosse per il liquame, magazzini ecc.) sia le macchine ed attrezzature (trattrici, macchine semoventi ed attrezzi).

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