L’Agricoltura rappresenta uno dei settori a maggior rischio per infortuni invalidanti e il primo settore per infortuni mortali. A questo va aggiunto che coloro che lavorano nel settore agricolo sono quelli con maggior rischio di contrarre malattie professionali in quanto il settore ha il primato anche per questo. La prevenzione e sicurezza sul lavoro costituiscono quindi un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un’azienda agricola.
Negli
ultimi anni vi è stata una evoluzione della normativa sulla prevenzione e
sicurezza sul lavoro che ha tenuto conto delle diverse situazioni, ambienti di
lavoro e delle attività svolte nel settore. Con riferimento al settore agricolo
vi è stata una razionalizzazione delle misure di tipo normativo e di accompagnamento
finalizzata ad introdurre nelle imprese e nelle diverse figure che vi operano
una vera e propria “cultura” della prevenzione dei rischi igienico sanitari e
le informazioni, conoscenze e competenze per ridurre i rischi di infortuni e di
malattie croniche collegate al lavoro agricolo.
A
differenza di altre norme, che riguardano la sicurezza alimentare,
dell’ambiente e il benessere animale, la normativa sulla sicurezza sul lavoro
non è entrata a far parte del “pacchetto” della “condizionalità” previsto dalla
Regolamentazione europea per avere accesso ad aiuti diretti e/o alle diverse
agevolazioni previste dalla Politica Agricola Comune. Tuttavia, considerata
l’importanza dell’argomento molte regioni l’hanno introdotta tra i requisiti
per l’accesso ai finanziamenti pubblici comprese quelli previsti dai piani di
Sviluppo Rurale. E’ dunque importante una riflessione su questo tema prima dell’avvio
della nuova programmazion.
L’attuale
normativa si basa sul D.Lvo 81/2008 meglio noto come “Testo Unico sulla Sicurezza
sul Lavoro” che riguarda tutti i settori e quindi anche l’agricoltura e sui diversi
aggiornamenti e circolari che si sono susseguite dalla sua emanazione ad oggi. L’attuale normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 30 aprile 2008, n. 81ed è
ed è entrata in vigore a partire dal 15 maggio 2008 Il Testo Unico è il
risultato di una continua evoluzione delle norme a partire dal primo provvedimento
di attuazione delle 8 direttive comunitari in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro emanate tre il 1989 ed il 1990 e cioè il Decreto
Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il decreto che ha sostituito la
normativa italiana che risaliva agli anni 1955-56 ha subito molte modifiche
fino all’emanazione del Testo Unico nel 2008che lo ha abrogato.
Anche il D.Lgs. 81/2008 è stato oggetto di numerose revisioni ed
integrazioni come il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro" e di successive modifiche l’ultima
della quale è rappresentata dall’art. 32 “Semplificazione di adempimenti
formali in materia di lavoro” della Legge 9 agosto 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69).
La normativa si applica a tutte le tipologie di impresa, a tutti i rischi
ed a tutti i lavoratori (esclusi i domestici). Per l’agricoltura quindi
riguarda:
• lavoratori subordinati;
• soci di società, anche società
semplici;
• lavoratori autonomi che
effettuano determinate attività/operazioni (l’agricoltura è tutta compresa);
• piccoli imprenditori –coltivatori
diretti (art.2083 c.c.).
L’applicazione della normativa trova alcune differenze tra le imprese con
lavoro subordinato, dove cioè si configura un contratto di lavoro (anche se
questo appartiene ai nuovi contratti che esistono nel settore agricolo, come ad
esempio i “voucher”) e quelle che utilizzano solo il lavoro del titolare e/o dei
familiari. In quest’ultimo caso, infatti, il Testo Unico, per coloro che
lavorano in azienda (titolare e familiari) prevede solo l’applicazione delle
disposizioni dell’art. 21 e cioè l’adozione dei dispositivi di sicurezza
personale. Restano valide anche per l’azienda familiare e/o diretto
coltivatrice le disposizioni impartite per il rispetto delle caratteristiche
per i luoghi di lavoro, che per l’azienda agricola riguardano sia fabbricati
(stalle fienili fosse per il liquame, magazzini ecc.) sia le macchine ed
attrezzature (trattrici, macchine semoventi ed attrezzi).
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