Il 31 marzo 2016 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) il nuovo Regolamento (UE)
2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui
dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, direttiva concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi
di protezione individuale (DPI).
Era uno dei Regolamenti
dell’Unione Europea più attesi sia per i
contenuti che per la forma scelta. L’atto della UE ha sempre l’obiettivo di
stabilire requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono
essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione
della salute e della sicurezza degli utilizzatori, ma ora la forma giuridica è
cambiata. Non più la “Direttiva”, ma il “Regolamento”, una forma che rende le
“regole” obbligatorie per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea senza
necessità di un recepimento.
Il Regolamento si applica
a decorrere dal 21 aprile 2018 (è a decorrere da questa data che è abrogata la
Direttiva 89/686/CEE) con alcune eccezioni:
- gli articoli da 20 a 36 e l'articolo 44 si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
- l'articolo 45, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
Per comprendere la necessità di questo nuovo
atto in materia di DPI e la scelta di un “Regolamento” e non di una
“Direttiva”, è sufficiente leggere alcuni “considerando” presenti nella norma.
Nei “considerando” si
indica che “l'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 89/686/CEE
ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle
procedure di valutazione della conformità”. E per questo motivo – “al fine di
tener conto di tale esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel
quale i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere resi
disponibili sul mercato – con il Regolamento 2016/425 è “opportuno rivedere e
migliorare alcuni aspetti della direttiva 89/686/CEE”.
Inoltre poiché l'ambito
di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure
di valutazione della conformità “devono essere identici in tutti gli Stati
membri” è opportuno “sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che
è lo strumento giuridico adeguato per imporre norme chiare e dettagliate, che
non lascino spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri”.
Quali sono i DPI disciplinati dal regolamento?
Intanto si indica che il
presente regolamento disciplina i dispositivi di protezione individuale che
“sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento di tale immissione sul mercato,
vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione oppure i DPI,
nuovi o usati, importati da un paese terzo”. E il regolamento “dovrebbe
applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza”.
I “considerando” fanno
riferimento anche agli obblighi degli operatori economici.
Gli operatori economici
“dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del
presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di
fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi
pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori,
nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione”. E tutti gli operatori economici
che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare
misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI
conformi al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire
una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo
di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione”.
Tuttavia il fabbricante,
che conosce dettagliatamente il processo di progettazione e di produzione, “è
nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della
conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo
esclusivo del fabbricante”.
Ed è poi necessario
garantire che i DPI provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione
“siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento e in particolare
che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione della
conformità. È pertanto opportuno prevedere una disposizione che obblighi gli
importatori ad assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi ai
requisiti del presente regolamento, evitando l'immissione sul mercato di DPI
non conformi o che presentano un rischio. È inoltre opportuno prevedere che gli
importatori si assicurino che siano state svolte le procedure di valutazione
della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai
fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di
controllo”.
Fonte: Punto Sicuro
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