martedì 25 marzo 2014

Criteri di qualificazione della figura del formatore

Pubblicato in Gazzetta 18 marzo 2013 n.65 il Decreto 6 marzo 2013 della figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro”. Tra le possibilità, al fine di poter formare i lavotori sulle tematiche della sicurezza, vi è quella di completare le proprie pregresse esperienze professionali con un corso della durata di 24 ore, rivolto specificamente ai formatori della sicurezza.

In base all’articolo 1 del suddetto decreto, si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado (con clausola di salvaguardia per chi già svolge l’attività di formatore) ed uno dei sei requisiti individuati nell’Allegato al Decreto.

Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011 I requisiti sono stati approvati in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Si tratta di requisiti minimi che non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell’avviso del decreto (avvenuta con comunicato del ministero del Lavoro in GU n. 65 del 18 marzo).

Il decreto entrerà in vigore a dodici mesi dalla data della pubblicazione dell’ avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, e quindi il 18 marzo 2014.

All’articolo 4 si specifica che per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto “i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011.

Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato” al decreto 6 marzo 2013.

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