venerdì 28 marzo 2014

CSP e CSE non aggiornati non possono esercitare

Il Coordinatore per la progettazione (CSP) ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) non possono esercitare se non hanno frequentato almeno le 40 ore di aggiornamento previste nel quinquennio, finché non abbiano completato il monte ore mancante. Eventuali frequenze superiori alle 40 ore nei 5 anni non sono credito formativo per il futuro.

Un recente interpello pubblicato dalla Commissione per gli interpelli (art. 12 – DLgs. 81/08) offre indicazioni chiare riguardo all’attività del CSP e CSE che non si siano aggiornato nei tempi indicati dalla normativa (entro il 15 maggio 2013).

L’interpello sottolinea che non può esercitare l’attività di CSP e CSE chi non abbia frequentato almeno 40 ore di aggiornamento nel quinquennio, finché non completi il monte ore mancante.

Infatti per i suddetti coordinatori per la sicurezza nei cantieri, qualora non aggiornati ornamento, verrebbe meno uno dei tre requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della loro funzione (titolo + esperienza professionale + corsi di formazione e aggiornamento), pertanto in tal caso essi decadranno dall’incarico di coordinamento e/o non ne potranno assumere di nuovi.

Il coordinatore della sicurezza che non adempia all’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, ai Coordinatori della sicurezza di recuperare la propria “operatività”.

Per ulteriori informazioni visitate: www.ergon.palermo.it

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