Le disposizioni del Titolo X-bis si applicano a tutti
i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attivita'
sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, ivi compresi
i tirocinanti, gli apprendisti, i
lavoratori a tempo
determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che
seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.
Il datore di lavoro ha
l'obbligo di garantire
la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale,
inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in
particolare:
a) ad assicurare che il personale
sanitario sia adeguatamente formato e dotato di
risorse idonee per
operare in condizioni
di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate
da dispositivi medici taglienti;
b) ad adottare misure idonee ad eliminare o
contenere al massimo il rischio
di ferite ed
infezioni sul lavoro
attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che
tenga conto delle tecnologie piu'
avanzate,
dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori
psicosociali legati all'esercizio della professione
e dell'influenza esercitata
sui lavoratori dall'ambiente di
lavoro;
c) a creare
le condizioni tali da favorire la
partecipazione attiva dei lavoratori
e dei loro
rappresentanti all'elaborazione delle politiche globali di
prevenzione;
d) a non
supporre mai inesistente
un rischio, applicando nell'adozione delle misure
di prevenzione un
ordine di priorita' rispondente ai principi generali
della legge, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un
ambiente di lavoro sicuro,
instaurando un'appropriata collaborazione con
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
e) ad assicurare adeguate misure di
sensibilizzazione attraverso un'azione comune
di coinvolgimento dei
lavoratori e loro rappresentanti;
f) a pianificare
ed attuare iniziative
di prevenzione, sensibilizzazione, informazione
e formazione e
monitoraggio per valutare il
grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;
g) a promuovere la segnalazione
degli infortuni, al
fine di evidenziare le cause
sistemiche.
Inoltre il
datore di lavoro,
nella valutazione dei
rischi di cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la
stessa includa la
determinazione del livello di rischio
espositivo a malattie
che possono essere contratte in relazione alle modalita' lavorative,
in maniera da coprire tutte le
situazioni di rischio
che comportano ferite e contatto
con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza
dell'importanza di un ambiente di
lavoro ben organizzato e dotato
delle necessarie risorse. Esso deve altresi'
individuare le necessarie misure tecniche, organizzative
e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il
livello delle qualificazioni professionali, i fattori
psicosociali legati al lavoro e
l'influenza dei fattori connessi
con l'ambiente di
lavoro, per eliminare
o diminuire i rischi professionali valutati.
In caso di inadempienze il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre
a sei mesi
o con l'ammenda da
2.740 euro a
7.014,40 euro per
la violazione dell'articolo
286-quinquies. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con
l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la
violazione dell'articolo 286-sexies.».
Per saperne di più contattate la Ergon Ambiente e Lavoro al 091340837, oppure visitate il sito: www.ergon.palermo.it
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