martedì 8 aprile 2014

Titolo X-bis protezione delle ferite da taglio e punta nel settore ospedaliero e sanitario



Le disposizioni del Titolo X-bis si  applicano  a  tutti  i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attivita' sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro,  indipendentemente dalla  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i  tirocinanti,   gli apprendisti,  i  lavoratori  a  tempo   determinato,   i   lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

 Il datore di lavoro  ha  l'obbligo  di  garantire  la  salute  e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:
    a) ad assicurare che il  personale  sanitario  sia  adeguatamente formato e dotato di risorse  idonee  per  operare  in  condizioni  di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;
    b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al  massimo il  rischio  di   ferite   ed   infezioni   sul   lavoro   attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle  tecnologie  piu'   avanzate,   dell'organizzazione   e   delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali  legati  all'esercizio della  professione  e  dell'influenza   esercitata   sui   lavoratori dall'ambiente di lavoro;
    c) a creare le condizioni  tali  da  favorire  la  partecipazione attiva dei lavoratori  e  dei  loro  rappresentanti  all'elaborazione delle politiche globali di prevenzione;
    d)  a  non  supporre  mai  inesistente  un  rischio,   applicando nell'adozione delle misure di  prevenzione  un  ordine  di  priorita' rispondente ai principi  generali  della legge, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro,   instaurando    un'appropriata    collaborazione    con    i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione  attraverso un'azione  comune   di   coinvolgimento   dei   lavoratori   e   loro rappresentanti;
    f)  a  pianificare  ed   attuare   iniziative   di   prevenzione, sensibilizzazione,  informazione  e  formazione  e  monitoraggio  per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta  nei luoghi di lavoro interessati;
    g) a promuovere la  segnalazione  degli  infortuni,  al  fine  di evidenziare le cause sistemiche.

Inoltre il datore  di  lavoro,  nella  valutazione  dei  rischi  di  cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che  la  stessa  includa  la determinazione del livello  di  rischio  espositivo  a  malattie  che possono essere contratte in relazione alle modalita'  lavorative,  in maniera da coprire tutte le  situazioni  di  rischio  che  comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un  ambiente  di  lavoro  ben organizzato e dotato delle necessarie risorse. Esso deve altresi'  individuare  le necessarie misure tecniche, organizzative e  procedurali  riguardanti le condizioni lavorative,   il   livello   delle   qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e  l'influenza dei fattori connessi  con  l'ambiente  di  lavoro,  per  eliminare  o diminuire i rischi professionali valutati.


In caso di inadempienze il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi  o con l'ammenda da  2.740  euro  a  7.014,40  euro  per  la  violazione dell'articolo 286-quinquies. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con  l'arresto  da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro  per  la violazione dell'articolo 286-sexies.».

Per saperne di più contattate la Ergon Ambiente e Lavoro al 091340837, oppure visitate il sito: www.ergon.palermo.it

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