lunedì 14 settembre 2015

Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: obbligatoria per tutti i lavoratori



Perché la formazione di tutti i lavoratori e quindi anche dei medici con rapporto libero professionale è obbligatoria? Riportiamo di seguito i passaggi normativi da cui sei evince con chiarezza l’obbligo che grava in capo al datore di lavoro della struttura presso cui operano i lavoratori/collaboratori.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – S.O. n. 108
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;…...

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Art. 2. Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: ………. c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1,…….;

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