L’autista di una betonpompa è stato ritenuto responsabile per il decesso di
un altro lavoratore causato dal mancato rispetto delle procedure e istruzioni:
la condotta è stata considerata sufficiente alla determinazione dell’evento
lesivo
E’ uno di quei casi
quello preso in esame dalla Corte di Cassazione in questa sentenza in cui
determinante è stato considerato il comportamento di un operatore di una
macchina che, a seguito di un errore dallo stesso commesso e del mancato
rispetto delle procedure e delle istruzioni previste per la sua utilizzazione,
ha provocato l’infortunio di un lavoratore.
Nel caso particolare la
macchina era una betonpompa e l’errore dell’operatore era consistito
nell’abbassare il braccio dell’attrezzatura che ha colpito l’infortunato venuto
a trovarsi nel raggio di azione del braccio medesimo difformemente da quanto
specificatamente previsto nel libretto di istruzione della macchina.
La Corte di Appello ha
confermata la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato un lavoratore
alla pena di nove mesi di reclusione in relazione al reato di omicidio colposo
commesso ai danni di un altro lavoratore in violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
All'imputato era stata
originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa
generica e delle norme di colpa specifica espressamente richiamate nel capo
d'imputazione, per effetto della quale, nell'esercizio della propria attività
di autista della betonpompa, mentre era intento a una gettata di calcestruzzo,
aveva comandato l'abbassamento del braccio dell’attrezzatura in presenza di
persone nel raggio di azione di questo, in difformità da quanto previsto dal
libretto di istruzioni del mezzo, venendo così a colpire violentemente alla
testa il lavoratore infortunato cagionandone il decesso.
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