lunedì 28 settembre 2015

Nuove modifiche al Testo Unico 81/08 – Prima Parte



L’emanazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 151/2015Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha ufficialmente comportato la modifica anche del D.Lgs. 81 del 2008 in alcuni punti salienti inerenti ai datori di lavoro ed ai lavoratori volontari.

Partiamo dall’art. 3 Campo di applicazione” il cui comma 8 viene integrato inquadrando le «prestazioni occasionali» di LAVORO di tipo accessorio rientranti all’interno del D.Lgs. 81/2008 nel momento in cui le stesse siano a favore di un committente imprenditore o professionista e facendo rientrare tutte le altre casistiche all’interno dell’articolo 21 “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”.

Rimangono invece inalterate le esclusioni previste dall’articolo 3 che riportavano (e continuano a riportare)  «piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili».
Si chiarisce poi l’annosa interpretazione dei soggetti che per il precedente testo del D.Lgs. 81/2008 svolgono «la propria attività, spontaneamente, a titolo gratuito o con mero rimborso spese», così come indicato al comma 12-bis del sopracitato art. 3 “Campo di Applicazione”.

Il nuovo testo inserisce la parola VOLONTARIATO inquadrando il soggetto prestatore di attività come«volontariato» in favore di associazioni tra cui vengono inserite anche quelle di tipo religioso e per programmi internazionali di educazione non formale.
Relativamente agli interpelli ed al relativo art. 12 del Testo Unico si integra le Regioni e le Province autonome, tra i soggetti a cui viene consentito l’invio delle interrogazioni alla specifica Commissione.

Per quanto concerne l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 “Oggetto della valutazione dei rischi” lo stesso viene integrato con un nuovo comma (3-ter) ove viene previsto che INAIL, unitamente anche alle Aziende Sanitarie Locali, renda disponibili al Datore di Lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

Viene altresì modificato l’art. 26 «Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi» con il comma 1-bis «Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis»che viene abrogato e il comma 2-bis che viene modificato con la seguente dicitura «Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di PRIMO SOCCORSO NONCHE’ DI PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE, deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46».

Nessun commento:

Posta un commento