L’emanazione in Gazzetta
Ufficiale del Decreto Legislativo
151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha ufficialmente comportato la
modifica anche del D.Lgs. 81 del 2008 in alcuni punti salienti inerenti ai datori di lavoro ed
ai lavoratori volontari.
Partiamo dall’art. 3 “Campo di applicazione” il cui
comma 8 viene integrato inquadrando le «prestazioni occasionali» di
LAVORO di tipo accessorio rientranti all’interno del D.Lgs. 81/2008 nel momento
in cui le stesse siano a favore di un committente
imprenditore o professionista e facendo rientrare tutte le altre
casistiche all’interno dell’articolo 21 “Disposizioni relative ai componenti
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai
lavoratori autonomi”.
Rimangono invece inalterate le
esclusioni previste dall’articolo 3 che riportavano (e continuano a
riportare) «piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili».
Si chiarisce poi l’annosa interpretazione
dei soggetti che per il precedente testo del D.Lgs. 81/2008 svolgono «la
propria attività, spontaneamente, a titolo gratuito o con mero rimborso spese»,
così come indicato al comma 12-bis del sopracitato art. 3 “Campo di
Applicazione”.
Il nuovo testo inserisce la
parola VOLONTARIATO inquadrando
il soggetto prestatore di attività come«volontariato» in favore di associazioni tra cui vengono inserite
anche quelle di tipo religioso e per programmi internazionali di educazione non
formale.
Relativamente agli interpelli ed
al relativo art. 12 del Testo Unico si integra le Regioni e le Province autonome, tra i soggetti a cui viene
consentito l’invio delle interrogazioni alla specifica Commissione.
Per quanto concerne l’art. 28 del
D.Lgs. 81/2008 “Oggetto della valutazione dei rischi” lo stesso viene
integrato con un nuovo comma (3-ter) ove viene previsto che INAIL, unitamente anche alle Aziende
Sanitarie Locali, renda disponibili al Datore di Lavoro strumenti tecnici e
specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
Viene altresì modificato l’art.
26 «Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi» con il
comma 1-bis «Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle
imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli
incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne
all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto
all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis»che
viene abrogato e il comma 2-bis che viene modificato con la seguente dicitura «Il
datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di PRIMO SOCCORSO NONCHE’ DI PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE,
deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46».
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