mercoledì 30 settembre 2015

Nuove modifiche al Testo Unico 81/08 – Seconda Parte



Come già anticipato la volta precedente, l’emanazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 151/2015Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha ufficialmente comportato la modifica anche del D.Lgs. 81 del 2008 in alcuni punti salienti riguardanti anche: i coordinatori ed i corsi in modalità e-learning.

La definizione «Registro infortuni» viene rimossa dal comma 6 dell’art. 53 “Tenuta della documentazione” che viene così riformulata:
«Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici».

Anche le sanzioni disposte all’art. 55 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” vengono integrate con il nuovo comma 6-bis «In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati».

Similmente anche l’art. 87 “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso” vengono riviste alcuni dei riferimenti relativi alle eventuali sanzioni.

Passiamo quindi alle modifiche relative direttamente al ruolo del Coordinatore; il Decreto Legislativo 151/2015 va ad integrare l’art. 98 “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori” con l’originario al comma 3 («I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIV») che si integra con il seguente periodo.

«L’allegato XIV e’ aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.» 

Il Decreto conferma quindi la validità dei corsi di aggiornamento per coordinatori in formato e-learning.

Nessun commento:

Posta un commento