venerdì 13 giugno 2014

Danno biologico

La valutazione del danno in ambito Inail, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 12.7.2000 fa riferimento esclusivamente al danno biologico di cui all'art.13 del D.Lgs n.38/2000. La Corte Costituzionale a distanza di ben dieci anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.38/2000 - con sentenza n.46/2010 - ha dato una "suggestiva" interpretazione dell'art.80 per garantire la tutela integrale del lavoratore, asserendo che con l'applicazione dell'art.80 "non è ravvisabile violazione dei principi costituzionali...".

Nel contributo sopra citato si scriveva chiaramente: E' soggetto a responsabilità risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro che, consapevole dello stato di malattia del lavoratore
con la sua residua capacità lavorativa continua ad adibirlo a mansioni, che sebbene corrispondenti alla sua qualifica, siano suscettibili - per la loro natura e per lo specifico impegno (fisico e mentale) - di aggravamento a seguito dell'attività svolta..."la responsabilità non potrà che ricadere sul Medico Competente per aver consentito il proseguimento di una lavorazione a rischio non evitando "un peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore a causa dell'attività lavorativa" come statuisce, invece, la normativa prevenzionale.

I Giudici di appello, per applicare detto articolo si sono limitati, a sottrarre alla valutazione in danno biologico, pari al 32%, il 20%, della vecchia rendita che però era valutazione con riferimento alla perdita dell'"attitudine al lavoro" in siffatta maniera errando nel metodo, in quanto il tutto doveva essere riportato in danno biologico.

In definitiva allorché si presenta una "nuova malattia" nel senso specificato dalla Corte Costituzionale, cioè esposizione allo stesso rischio dopo la costituzione di rendita si possono presentare, ora in danno biologico, tre situazioni già normate dallo stesso articolo 13: 1. "nuova malattia" in presenza di "analoga" malattia non indennizzata in rendita (1-10%) della vecchia gestione" si applica la prima parte del comma 6 dell'art.13; 2. "nuova malattia" in presenza di "analoga" malattia indennizzata in rendita (>10%) della vecchia gestione", si applica il comma 6 dell'art.13 ultima parte 3. Quando in futuro, non prima della scadenza revisionale di un evento in vecchia gestione (quindi dopo il 2015, senza considerare i tempi prescrizionali) in caso di "nuova malattia" che aggrava una "analoga malattia" - stessa gestione danno biologico, si applica semplicemente le previsioni del comma 5 dell'art.13! Come si vede l'art. 80 non rileva.

Le nuove indicazioni scaturite dalla Circ. 5/2014 dell'Inail sono del tutto esaustive, in riferimento al caso concreto, e le altre situazioni di fatto già normate.

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