lunedì 30 giugno 2014

Casi in cui è obbligatorio nominare il Medico Competente

L'art. 41, comma 1, lettera a del D.Lvo 81/08, modificato dal Decr. Leg.vo 106/09, stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e per quali rischi e quindi quali sono i rischi da indicare nella cartelle sanitarie e di rischio e nel giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6 (si tratta della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro). Appare pertanto chiaro che il legislatore abbia volutamente individuato i casi in cui è d'obbligo e lecito attuare la sorveglianza sanitaria.

Quali sono questi casi?
  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo) 
  • attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore) 
  • esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute) 
  • sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute) 
  • agenti biologici.

Oltre a quelli previsti da altre normative non abrogate o successive al D.Lvo 81/08 quali:
  • il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008) 
  • le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995) 
  • il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56) 
  • lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177) 
  • lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011) 
  • verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009") 
  • esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007 
  • addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario).

E' possibile inoltre impostare un protocollo sanitario mirato ai rischi non normati sulla base di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera a: "il medico competente... collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale".

Per saperne di più visitate il sito: www.ergon.palermo.it

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