Parliamo oggi degli esami strumentali nell'ambito della medicina del lavoro, sia che essi vengano effettuati direttamente in azienda o presso centri medici con i quali le aziende si convenzionano. I principali esami strumentali effettuati in ambito di medicina del lavoro e con valore di screening sono: l’esame audiometrico in campo libero o cabina silente, la spirometria, l’elettrocardiogramma, lo screening visivo a mezzo tavole o orto analizzatori manuali o automatici elo screening urinario delle sostanza stupefacenti.
Le figure preposte ad effettuare tali esami sono: i medici, ovviamente,
anche non specialisti, che possono effettuare e refertare ogni tipo di esame
strumentale. Mentre i laureati in scienze infermieristiche possono effettuare
quegli esami che non appartengano agli atti tipici delle professioni sanitarie
per le quali è richiesto uno specifico profilo professionale e specifico
diploma universitario.
Cioè il laureato in scienze infermieristiche (infermiere professionale) può
effettuare, se opportunamente formato e sotto la responsabilità del medico:
spirometria e elettrocardiogramma, screening urinario sostanza
stupefacenti; esami per i quali non esiste una professionalità specifica
di legge. (il tecnico di fisiopatologia respiratoria infatti esiste come
percorso formativo spesso interno alle strutture ospedaliere nei servizi di
fisiopatologia respiratoria ma non esiste un percorso universitario che porti
ad un titolo abilitante).
L'audiometrista può effettuare invece le audiometrie, l'ortottista/assistente
di oftalmologia e il tecnico optometrista possono effettuare gli screening
visivi e/o esame della vista. Mentre tutte le altre figure non esercenti una
professione sanitaria non possono effettuare nessun tipo di esame strumentale
Infatti una recente sentenza della Corte di Cassazione, si è occupata di
una vicenda legata ad esami strumentali effettuati in una azienda da parte di
centro medico con il quale l'azienda aveva la convenzione di fornitura del
medico competente e degli esami stessi, richiamando il concorso nel reato da
parte del medico competente che prescrive gli esami previsti e che, anche
tacitamente, acconsente che vengano svolti da un soggetto privo
dell'abilitazione a svolgerli.
Le caratteristiche che deve avere l'esito
dell'esame che viene allegato alla cartella sanitaria e che viene consegnato
nelle mani del lavoratore sono:
- L'esame effettuato deve riportare il timbro e la firma.
- Le audiometrie devono riportare timbro e firma del tecnico audiometrista o del medico che l'ha effettuato e refertato.
- Gli esami della visita/screening visivi devono riportare timbro e firma del tecnico ortottista /assistente oftalmologia/optometrista o del medico che l'ha effettuato che l'ha effettuato e del medico che l'ha refertato.
- La spirometria deve riportare la firma del medico che l'ha refertata che si assume la responsabilità della corretta esecuzione eventualmente effettuata dall'infermiere.
- L'elettrocardiogramma deve riportare la firma del medico che l'ha refertata che si assume la responsabilità della corretta esecuzione eventualmente effettuata dall'infermiere.
Il compito di vigilare su tali adempimenti è in primis del datore di lavoro
che effettua una convenzione con un centro medico e deve verificare e
pretendere, oltre al fatto che tale centro servizi sia abilitato ad effettuare
prestazioni mediche ed abbia un direttore sanitario che gestisce e risponde di
quanto accade nella struttura, che gli esami siano effettuati dalle figure
previste dalla legge.
Il medico competente ed il responsabile sanitario del centro che eroga il
servizio hanno anch'essi l'obbligo di verificare che chi effettua gli
esami strumentali abbia i requisiti previsti dalla legge.
Lo stesso R.L.S. può anche chiedere conto di quanto sopra. Lo stesso dicasi
che ogni soggetto lavoratore sottoposto all'esame strumentale. Le aziende che
hanno sistemi interni di audit dovrebbero inserire anche la verifica della
rispondenza degli esami strumentali al dettato normativo.
Mentre l’autorità a cui possono essere inviate le
segnalazioni qualora vengano effettuati esami strumentali da soggetti non
abilitati è il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute territorialmente
competente per l'azienda ed i Servizi di Tutela della Salute e Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro territorialmente competenti per l'azienda.
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