lunedì 16 novembre 2015

Esami strumentali nella aziende


Parliamo oggi degli esami strumentali nell'ambito della medicina del lavoro, sia che essi vengano effettuati direttamente in azienda o presso centri medici con i quali le aziende si convenzionano. I principali esami strumentali effettuati in ambito di medicina del lavoro e con valore di screening sono: l’esame audiometrico in campo libero o cabina silente, la spirometria, l’elettrocardiogramma, lo screening visivo a mezzo tavole o orto analizzatori manuali o automatici elo screening urinario delle sostanza stupefacenti.
 
Le figure preposte ad effettuare tali esami sono: i medici, ovviamente, anche non specialisti, che possono effettuare e refertare ogni tipo di esame strumentale. Mentre i laureati in scienze infermieristiche possono effettuare quegli esami che non appartengano agli atti tipici delle professioni sanitarie per le quali è richiesto uno specifico profilo professionale e specifico diploma universitario.

Cioè il laureato in scienze infermieristiche (infermiere professionale) può effettuare, se opportunamente formato e sotto la responsabilità del medico: spirometria e elettrocardiogramma, screening urinario sostanza stupefacenti; esami per i quali non esiste una professionalità specifica di legge. (il tecnico di fisiopatologia respiratoria infatti esiste come percorso formativo spesso interno alle strutture ospedaliere nei servizi di fisiopatologia respiratoria ma non esiste un percorso universitario che porti ad un titolo abilitante).

L'audiometrista può effettuare invece le audiometrie, l'ortottista/assistente di oftalmologia e il tecnico optometrista possono effettuare gli screening visivi e/o esame della vista. Mentre tutte le altre figure non esercenti una professione sanitaria non possono effettuare nessun tipo di esame strumentale

Infatti una recente sentenza della Corte di Cassazione, si è occupata di una vicenda legata ad esami strumentali effettuati in una azienda da parte di centro medico con il quale l'azienda aveva la convenzione di fornitura del medico competente e degli esami stessi, richiamando il concorso nel reato da parte del medico competente che prescrive gli  esami previsti e che, anche tacitamente, acconsente che vengano svolti da un soggetto privo dell'abilitazione a svolgerli.
  
Le caratteristiche che deve avere l'esito dell'esame che viene allegato alla cartella sanitaria e che viene consegnato nelle mani del lavoratore sono:
  • L'esame effettuato deve riportare il timbro e la firma. 
  • Le audiometrie devono riportare timbro e firma del tecnico audiometrista o del medico che l'ha effettuato e refertato.
  • Gli esami della visita/screening visivi devono riportare timbro e firma del tecnico ortottista /assistente oftalmologia/optometrista o del medico che l'ha effettuato che l'ha effettuato e del medico che l'ha refertato. 
  • La spirometria deve riportare la firma del medico che l'ha refertata che si assume la responsabilità della corretta esecuzione eventualmente effettuata dall'infermiere.
  • L'elettrocardiogramma deve riportare la firma del medico che l'ha refertata che si assume la responsabilità della corretta esecuzione eventualmente effettuata dall'infermiere.

Il compito di vigilare su tali adempimenti è in primis del datore di lavoro che effettua una convenzione con un centro medico e deve verificare e pretendere, oltre al fatto che tale centro servizi sia abilitato ad effettuare prestazioni mediche ed abbia un direttore sanitario che gestisce e risponde di quanto accade nella struttura, che gli esami siano effettuati dalle figure previste dalla legge.

Il medico competente ed il responsabile sanitario del centro che eroga il servizio  hanno anch'essi l'obbligo di verificare che chi effettua gli esami strumentali abbia i requisiti previsti dalla legge.
Lo stesso R.L.S. può anche chiedere conto di quanto sopra. Lo stesso dicasi che ogni soggetto lavoratore sottoposto all'esame strumentale. Le aziende che hanno sistemi interni di audit dovrebbero inserire anche la verifica della rispondenza degli esami strumentali al dettato normativo.

Mentre l’autorità a cui possono essere inviate le segnalazioni qualora vengano effettuati esami strumentali da soggetti non abilitati è il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute territorialmente competente per l'azienda ed i Servizi di Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro territorialmente competenti per l'azienda.
 

Nessun commento:

Posta un commento