In merito alla verifica delle attrezzature i verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche assumono la qualifica d’incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, c. 12, del D.Lgs. n. 81/2008, e come tali hanno l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità a cui sono obbligati a riferire del reato del quale abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio (art.362 c.p.).
I verificatori tuttavia
non possono effettuare i controlli di parte e indagini supplementari poiché gli
stessi devono possedere i requisiti d’indipendenza e imparzialità e quindi non
possono eseguire i controlli interni di parte, ossia non possono effettuare né
i controlli previsti dall’art.71, c. 8, del D.Lgs. n. 81/2008, che sono
finalizzati ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini
di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona
competente, né le c.d. indagini supplementari previste al punto 2 lett. c)
dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011.
Le verifiche
successive sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò
sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati
abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al c.13 dell’art. 71,
del D.Lgs. n.81/2008.
Qualora invece un’impresa
debba urgentemente utilizzare un’attrezzatura di lavoro per la verifica scaduta
non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese
installatrici che non rientrino tra i soggetti abilitati secondo la vigente
normativa (Cfr. allegato I D.I. 11 aprile 2011 e C. M.Lavoro e P.S. 25
maggio 2012, n.11); in tale fattispecie il datore di lavoro non può invocare la
buona fede (Cass. pen. sez. III, 6 dicembre 2011, n. 45329).
L’omessa richiesta delle verifiche periodiche prevista dall’art. 71, c.11,
del D.Lgs. n. 81 del 2008, comporta a carico del datore di lavoro e del
dirigente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548,00 a 1.972,80 euro
(art. 87, c.4, lett. b); in tale fattispecie trova applicazione il regime
previsto dall’art. 301 –bis dello stesso decreto, che consente l’estinzione
agevolata degli illeciti amministrativi da parte non solo del datore di lavoro
ma anche dei dirigenti – oltre che del medico competente e dei lavoratori – i
quali sono ammessi a pagare una somma pari alla misura minima prevista dalla
legge qualora provvedano a regolarizzare la propria posizione non oltre il
termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso
ispettivo.
Va rilevato che tale strumento è a disposizione sia degli ispettori delle
ASL che delle DTL e trovano applicazione anche i principi generali contenuti
nella legge 689/1981. Tuttavia, occorre anche rilevare che il mancato
assoggettamento dell’attrezzatura di lavoro alle verifiche periodiche può
determinare anche, in caso d’infortunio derivante dall’utilizzo della stessa,
un elemento che aggrava la posizione del datore di lavoro in ordine alla
responsabilità penale (artt. 589 – 590 c.c.).
In tal senso si è espressa anche la Cass. pen., Sez. IV, 11 giugno 2010, n.
22558, che in relazione al decesso di un lavoratore ha riconosciuto la
sussistenza di una colpa rilevante del delegato in quanto “ove fosse stata
compiuta la prescritta verifica annuale i tecnici dell’ARPAL avrebbero potuto
verificare la avvenuta recisione delle staffe di antiscarrucolamento e la
disapplicazione dello schema di armamento delle funi rispetto a quanto previsto
dal costruttore”.
Nessun commento:
Posta un commento