mercoledì 4 novembre 2015

Modifiche alla procedura in caso di malattia professionale



Nell’ambito del complesso argomento delle malattie professionali cerchiamo di vedere cosa cambia con il nuovo ” Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. G.U. 23 settembre 2015, n. 221 - S.O. n. 53” che è entrato in vigore 15 settembre 2015. Da tale data il professionista esercente una professione sanitaria che abbia conoscenza di una malattia professionale deve provvedere alla denuncia/referto alle autorità giudiziaria con modalità differenti rispetto al passato.

 Invero gli aspetti che riguardano il referto non hanno subito sostanziali cambiamenti, infatti, l’artico 365 del Codice Penale (C.P.), prevede che coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, devono riferirne all’Autorità Giudiziaria.  Secondo quanto disposto dall’articolo 590 del C.P., tutti i fatti che abbiano determinato una malattia professionale con lesione grave o gravissima, possono presentare il carattere di un delitto perseguibile d’ufficio.

Alcune modifiche riguardano invece il primo certificato di malattia professionale, finora infatti il certificato INAIL di Malattia Professionale (Art. 21 del sopracitato D.Lvo 14 settembre 2015, n. 151) veniva consegnato al lavoratore il quale, se desideroso di aprire la pratica risarcitoria, lo consegnava al datore di lavoro entro 15 giorni, il quale, a sua volta, inviava la denuncia telematica di malattia professionale corredata dai dati del certificato entro 5 giorni dal ricevimento. Adesso invece: "Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. " Viene in pratica previsto l'invio telematico da parte dello stesso medico che viene a conoscenza della malattia professionale.

Anche per ciò che riguarda la Denuncia di Malattia Professionale ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 1124/65 (Art. 21 del sopracitato D.Lvo 14 settembre 2015, n. 151) vi sono dei cambiamenti. Finora il lo stesso medico effettuava anche la denuncia di malattia professionale ai registri INAIL ai fini statistici-epidemiologici. Ora invece, a partire dal 180° dalla pubblicazione del D.Lvo 151/2015 (e quindi dal 15 marzo 2016), tale obbligo si intende assolto con la trasmissione telematica del suddetto certificato. Così come si intende assolto l'obbligatorio invio all'INAIL della denuncia nei casi di malattia professionale che produca astensione dal lavoro superiore a 3 giorni. Mentre nel caso di tumori professionali rimane invariato l'obbligo del medico di di darne segnalazione all'ISPEL (ora INAIL), tramite i Centri operativi regionali (COR) (art. 244, comma 2 del D.Lvo 81/08).

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