Affrontiamo oggi il tema degli incendi e delle esplosioni in ambito
lavorativo in relazione alla protezione
dei fulmini e agli impianti
fotovoltaici, l’Art. 84 (Protezione dai fulmini) del D.Lgs 81/2008
recita: ‘il datore di lavoro provvede
affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano
protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche’ (norme
CEI, ad esempio CEI EN 62305-1, CEI EN 62305-2, CEI EN 62305-3 e CEI EN
62305-4). E pertanto “nella valutazione dei rischi di cui agli articoli 28-29
deve essere compreso anche il rischio
Scariche Atmosferiche per tutte la strutture di cui all’art. 84 del
D.Lgs. 81/2008.
Rispetto ad un normale impianto elettrico l’impianto fotovoltaico (FV)
presenta le seguenti differenze:
- “rientra nel campo del D.M. 37/08 se: di potenza inferiore a 20 kW; fa
parte di un impianto utilizzatore; è posto su un edificio oppure sul terreno di
pertinenza di un edificio; è un impianto di autoproduzione, cioè l’utente
consuma in parte o in toto l’energia prodotta;
- è in corrente continua e spesso la sua tensione nominale è di 600 V
o maggiore;
- di giorno il generatore è sempre in tensione”.
I principali rischi di
questi impianti sono:
- “l’elettrocuzione;
- la fulminazione diretta;
- gli incendi che sempre più spesso coinvolgono i tetti e spesso anche gli
edifici sui quali sono installati”.
Riguardo all’elettrocuzione:
- la messa a terra del sistema fotovoltaico influisce sul funzionamento del
generatore e sulla sicurezza delle persone;
- in caso di un guasto a terra nel campo fotovoltaico: se il sistema
elettrico è messo a terra in un punto, la parte del generatore compresa tra i
due punti a terra viene cortocircuitata; se il sistema elettrico è isolato da
terra, un primo guasto a terra non determina una corrente apprezzabile, ma se
il guasto permane e sopravviene un secondo guasto a terra si ricade nel caso
precedente;
- il sistema elettrico isolato da terra è comunque riferito a terra tramite
la resistenza di isolamento verso terra. Una persona in contatto con un polo
del sistema elettrico isolato da terra, direttamente o tramite una massa, è
attraversata da una corrente continua;
- tale corrente aumenta: con la tensione nominale (verso terra) del sistema
elettrico; con l’estensione del sistema elettrico poiché diminuisce la
resistenza di isolamento verso terra”.
Riguardo alla protezione contro i
fulmini si osserva che:
- “la presenza di parti metalliche sul tetto non aumenta la probabilità di
fulminazione della struttura, a meno che tali parti non aumentino in modo
significativo l’altezza dell’edificio;
- un impianto elettrico all’interno di un edificio in muratura è esposto
agli effetti del fulmine (LEMP) come un impianto situato all’esterno;
- i danni che un fulmine può provocare sono essenzialmente dovuti a tre
cause: tensioni di contatto e di passo pericolose: morte di persone e/o di
animali; scariche pericolose: danni fisici (incendi, esplosioni,…);
sovratensioni: danni ad apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
Il documento riporta esempi e dettagli sulla eventuale fulminazione diretta
di un impianto FV su di un edificio o sulla fulminazione indiretta.
Veniamo alla protezione contro gli
incendi.
Il documento indica che ai fini della prevenzione incendi l’impianto
fotovoltaico:
- “non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non deve fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli
incendi;
- deve essere previsto un dispositivo di sezionamento sotto carico
azionabile da comando remoto;
- in presenza di atmosfere esplosive la parte di impianto in c.c., compreso
l’inverter, deve essere ubicato all’esterno delle zone classificate;
- i componenti degli impianti FV non devono essere installati in ‘luoghi
sicuri’ né essere di intralcio alle vie di esodo;
- deve essere prevista cartellonistica indicante ‘attenzione impianto FV in
tensione durante le ore diurne’;
- l’ubicazione dei moduli FV deve consentire il corretto funzionamento di
eventuali EFC (distanza > 1 m);
- non deve propagare un incendio dal generatore fotovoltaico (pannelli)
all’edificio nel quale è incorporato;
- gli elementi di copertura o di facciata sui quali i pannelli FV sono
installati devono essere incombustibili: Classe 0 secondo DM 26.06.1984; Classe
A1 secondo DM 10.03.2005;
- è possibile l’interposizione tra i pannelli FV e la superficie di
appoggio di un strato di materiale avente le caratteristiche del punto
precedente;
- in alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del
rischio di propagazione dell’incendio, tenendo conto della classe di resistenza
agli incendi esterni dei tetti e delle coperture dei tetti (secondo UNI EN
13501 – 5:2009 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi di
costruzione – Parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di
esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007) e della
classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le
procedure di cui all’art.2 del DM 10 marzo 2005 relativo a Classi di reazione
al Fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere nelle quali è
prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio”.
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