Vi sono varie linee guida emanate dall’INAIL e molto dettagliate che descrivono le operazioni e i controlli che devono eseguire operatori, manutentori, verificatori e ingegneri esperti, ma se restringiamo il campo alle verifiche periodiche, possiamo sintetizzare i controlli da effettuare in quelle che seguono:
· Integrità strutturale
· Funzionamento dei sistemi
di sicurezza
· Usura delle parti
soggette a questo fenomeno
· Verifica documentazione
ed adempimenti a carico dell’utilizzatore e del manutentore
· Verifica dell’ambiente di
lavoro (installazione, dispositivi di avvertimento, arresti d’emergenza,
competenza degli operatori, accessori…)
In particolare, quando si parla di carrello a
braccio telescopico e PLE, ci si riferisce essenzialmente alla Circolare
n. 18 del 23 maggio 2013 ha per oggetto: “D.M. 11 aprile 2011 concernente la ‘Disciplina
delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per
l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto
legislativo’ - Chiarimenti”.
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico “già rientranti nel
previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature
intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose
(immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come
ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere
alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico
dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare
all'INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando
nel relativo modello l'indicazione del o dei numeri di matricola
precedentemente assegnati all'attrezzatura.
Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata
al carrello semovente, che diverrà l'unica identificativa dell'attrezzatura con
tutte le funzioni aggiuntive. Nel caso in cui dette attrezzature siano già
state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel
regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà
necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad
INAIL”.
La circolare entra nello specifico delle modalità di ispezione:
- esame visivo: l'esame visivo dovrà essere
effettuato su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento al fine di
individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l'esame
visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo
smontaggio della macchina o di parti di essa);
- prove non distruttive: a seconda dei risultati
dell'esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi
mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare
l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali;
- analisi dei componenti strutturali e funzionali:
dovranno essere controllati i componenti della macchine con caratteristiche
strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di
azionamento, ecc;
- prove funzionali: dovranno essere controllate le
funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori
allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura
operatività;
- prove di funzionamento: dovrà essere eseguita una
prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza
l'utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di
carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l'utilizzo del
carico nominale.
E riguardo all’esito dell'ispezione dovranno essere “oggetto di
registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le
eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall'analisi della vita
pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di
cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali
condizioni di utilizzo”.
Per ciò che riguarda le PLE, oltre a quanto già detto in precedenza, si
segnala la ISO 18893:2004, “Mobile elevating work platforms – Safety
principles, inspection, maintenance and operation”, e la norma EN
14502.1 che riporta, ad esempio, una lista dei pericoli significativi,
delle situazioni ed eventi pericolosi in relazione al cestello con
particolare riferimento a:
- inadeguatezza della resistenza meccanica;
- pericolo di caduta, urto, di contatto diretto;
- adeguatezza dei sistemi di protezione.
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