venerdì 18 luglio 2014

Disabilità e sicurezza sul lavoro

L’obbligo di valutazione dei rischi previsto all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è ulteriormente rafforzato dall’art. 28 – oggetto della valutazione dei rischi – laddove si prevede che essa deve riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari…”. I lavoratori portatori di disabilità ben rientrano nella categoria di coloro che sono esposti a tali rischi particolari e pertanto anche nella gestione delle emergenze si deve tener conto di ciò.

In materia, successivamente alla pubblicazione del D.M. 10/03/1998, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 4 del 01/03/2002 che contiene indicazioni risolutive a garanzia della migliore gestione delle emergenze in presenza di lavoratori con disabilità.

Il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza (art. 15 c. 1 lett. a) compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” (art. 28 c. 1) e, “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” (art. 18 c. 1 lett. c).

Tale specifica tutela va garantita anche nella gestione delle emergenze (art. 43) con l’applicazione dei contenuti del D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” che espressamente evidenzia, tra l’altro, la necessità di sottolineare che “qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità” (Allegato VIII-8.3.1).

Il D.M. 10 marzo 1998: Allegato VIII - 8.3 Assistenza alle persone disabili in caso di incendio prescrive che:.

8.3.1 Generalità: Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro… Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.

8.3.2 Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle e a quelle con mobilità ridotta: Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere un'adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle e a quelle con mobilità limitata. Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti, oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

8.3.3 Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato: Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che i lavoratori fisicamente idonei e appositamente incaricati guidino le persone con visibilità menomata o limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme, in tali circostanze occorre che una persona, appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.

8.3.4 Utilizzo di ascensori: Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio e inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.

Per ulteriori informazioni andate su: www.inail.it o visitate il sito: www.ergon.palermo.it

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