martedì 15 luglio 2014

La valutazione dei rischi per le attività svolte presso terzi

Quando un lavoratore, inviato dal proprio datore di lavoro, si reca fuori dalla propria sede per svolgere una specifica attività lavorativa, spesso il soggetto terzo non è conosciuto e il datore di lavoro mandante non è mai certo dell’avvenuta applicazione delle norme di sicurezza nel sito ospitante e della corretta attuazione delle misure di prevenzione relative all’attività svolta dal dipendente.

Per ribadire che la necessaria azione di preventivo coordinamento con il datore di lavoro (DL) ospitante, “costituisce obbligo primario del DL mandante nei riguardi della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”, l’INAIL ha pubblicato nell’aprile del 2014 un documento dal titolo “Le attività esterne. Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi”.

Riguardo alle attività svolte verso terzi, con riferimento al D.Lgs. 81/2008, il documento sottolinea che la preventiva valutazione dei rischi “resta di competenza del DL mandante che rimane sempre responsabile nei confronti del lavoratore inviato presso terzi”. E dunque la “necessaria azione di preventivo coordinamento con il DL ospitante costituisce pertanto obbligo primario del DL mandante”.

Sono ricordate alcune attività tipiche svolte fuori sede presso siti di altri DL ospitanti:
  • le manutenzioni (“extra DUVRI”, cioè le attività in cui manca il presupposto della presenza di un contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione mediante il quale il DL affida ad un soggetto esterno dei lavori, servizi o forniture); 
  • le installazioni e i montaggi; 
  • il post vendita; 
  • le verifiche e le ispezioni di tecnici di Enti Pubblici 
  • le attività di ricerca nell'ambito scientifico; - le certificazioni (witness). 
Si indica che “sono da disciplinare a parte, in quanto soggetti a specifici obblighi normativi, i lavori nei cantieri temporanei o mobili ricadenti nel Titolo IV del dlgs. 81/08 e, più in generale, nelle fattispecie previste dall'art. 26 del medesimo decreto, riconducibili alle problematiche inerenti la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)”.

Riguardo alla programmazione dell'attività si segnala che “nell'ambito delle necessarie attività preliminari di coordinamento e d'interfaccia con il responsabile dell'Azienda o unità produttiva ospitante, il lavoratore incaricato dell'effettuazione di attività presso terzi deve acquisire, da questi, tutte le notizie afferenti ai possibili rischi relativi al luogo di lavoro nel quale si troverà ad operare e alle misure di prevenzione e protezione predisposte”.

Dunque una delle prime condizioni è “la conoscenza degli ambienti e l'individuazione di rischi interferenziali che possono insorgere dal fatto che in uno stesso contesto vengono a operare addetti con mansioni diverse (addetti dell'attività di produzione, installazioni, manutenzioni edilizie, impiantistiche, ecc.) e dei rischi ambientali e intrinseci. Dato che si potrebbe operare, in taluni casi, in condizioni difficoltose, ad esempio entro vani tecnici, in piani interrati, ecc., è raccomandabile che l'attività sia sempre effettuata congiuntamente ad un incaricato dell'Azienda ospitante”.

Per saperne di più visitate il sito: www.ergon.palermo.it

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