mercoledì 30 luglio 2014

Interpello di Federfarma sull’e-learning

La Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani (Federfarma) ha avanzato istanza di interpello alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conoscere il suo parere in merito al corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning.

In particolare l'interpellante chiede di conoscere:

1. se la verifica finale, attuata mediante un apposito questionario, di un corso di formazione dei lavoratori erogato in modalità e-learning possa ritenersi conforme al dettato legislativo qualora il verificatore sia il datore di lavoro, ancorché privo di ulteriori requisiti, ovvero sia necessario che il datore di lavoro debba necessariamente ricoprire anche il ruolo di RSPP, ovvero, addirittura, se sia necessario che il datore di lavoro rivesta la qualifica di RSPP da almeno tre anni;

2. se un datore di lavoro possa svolgere le funzioni di soggetto verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano propri dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività;

3. se per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità e-learning. Possa essere ritenuta conforme al dettato legislativo una verifica finale effettuata in presenza di un altro datore di lavoro, ovvero de/ RLS, ovvero dei dipendenti già formati ai sensi dell'art. 37 de/ D.Lgs. n. 8112008 i quali, controfirmino il documento di verifica.

La suddetta Commissione ha risposto a questo interpello fornendo le seguenti indicazioni:

Il Decreto Interministeriale del 06/03/2013 sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” stabilisce i requisiti minimi per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 oltre a decretare che i docenti abbiamo i requisiti indicati da DI del 06/03/2013, danno indicazioni puntuali su come organizzare i corsi di formazione. In particolare nei corsi di formazione previsti sia dall’art. 37 sia dall'art. 34, è necessario che per ciascun corso, sia individuato il ''soggetto organizzatore de/ corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; i nominativi dei docenti", ecc.

Al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/201 1, che disciplina la formazione dei lavoratori, prevede l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning nel rispetto d i quanto stabilito nell'Allegato I, che al punto d) stabilisce che "la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”.

Pertanto se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e­ Learning la verifica finale diventa obbligatoria.

Inoltre, la Commissione ritiene che spetti al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formative, garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacita necessarie a verificare l'effettività dell'apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti, alla luce del punto 2, lett. b, dell'Accardo del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il datore di lavoro, in possesso dei requisiti di legge (DI 06/03/2013).

Tale interpretazione è coerente con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei datori di lavoro che decidono di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, il quale, al punto 6, esplicitamente prevede che la verifica di apprendimento, che può consistere in un colloquio o un test, essendo finalizzata a constatare "le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali", deve essere effettuata “dal responsabile del progetto .formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale".

A tal proposito ricordiamo che la ERGON Ambiente e Lavoro organizza il "Corso per Preposti ai sensi dell'art 37 D.Lgs. 81/08 e del nuovo Accordo Stato Regioni" in modalità e-learning in ottemperanza alle indicazioni della suddetta commissione.

Nessun commento:

Posta un commento