Ricollegandoci al discorso iniziato ieri, aggiungiamo che chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
E unitamente alla autorizzazione Ministeriale il fabbricante “deve fornire una relazione tecnica completa dei seguenti elementi:
a) calcolo del ponteggio secondo le varie condizioni di impiego;
b) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
c) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
d) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione”.
Detto documento, continua l’autore, “è il “libretto” del ponteggio.
Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o a incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Il marchio “deve essere unico per tutti i pezzi. Quando i marchi non sono più leggibili: se si vuole continuare ad utilizzarli, lo si potrà fare, purché venga stilata una relazione tecnica firmata, che attesti l'idoneità all'uso di tali elementi nel ponteggio”.
Il materiale riporta informazioni su diversi elementi per la prevenzione della cadute in quota, il progetto specifico deve essere fatto per i ponteggi:
- di altezza superiore a 20 m;
- realizzati secondo schemi diversi da schemi-tipo contemplati nel ‘libretto’, ed in altri casi...
Ed esso deve contenere: Disegno esecutivo; Relazione di calcolo, inoltre tali copie, con il libretto, devono essere “tenute ed esibite, a richiesta nei cantieri”.
Per ulteriori informazioni vititate il sito: www.ergon.palermo.it
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giovedì 29 maggio 2014
La sicurezza dei ponteggi
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