lunedì 12 maggio 2014

La sicurezza nelle attività di allestimento di grandi eventi e spettacoli temporanei



In occasione del convegno che si è tenuto a Milano il 21 ottobre 2013 dal titolo “Sicuramente uno spettacolo. Riflessioni sulla sicurezza dei lavoratori nelle attività di allestimento grandi eventi e spettacoli temporanei”, che ha coinvolto tutti i soggetti interessati all’organizzazione di  spettacoli ed eventi temporanei sulle tematiche della sicurezza dei lavoratori del settore, è stato presentato anche il “Quaderno della sicurezza grandi eventi” frutto di lavoro svolto dagli operatori della ASL insieme agli operatori del settore spettacolo. Vediamo alcuni dei suoi contenuti principali:

 - inquadramento normativo: “problemi e soluzioni applicative della normativa vigente; applicabilità del titolo IV; PSC o DUVRI; verifica idoneità tecnico professionale imprese italiane e straniere;

- processo di produzione di uno spettacolo, repertorio delle qualifiche e dei materiali: ricostruzione del ‘processo ideativo e produttivo’ di un evento Live (peculiari dinamiche che influenzano le attività di cantiere); realizzazione di un glossario (condividere il linguaggio e la terminologia specifica);

- qualifiche, ruoli e responsabilità (produttore, local promoter, produttore esecutivo, direttori di produzione, crew chief, crew boss, ...): chi sono i soggetti obbligati? Quali le responsabilità e quali gli obblighi? Le deleghe di funzioni e l’esercizio di fatto dei poteri;

- ideazione e progettazione dell’opera, organizzazione del lavoro e ricadute sulla salute e sicurezza: progettazione e programmazione della sicurezza di pari passo con progettazione artistica; elaborazione organigramma di cantiere; procedure operative per gestione in sicurezza fasi di lavoro; gestione interferenze con l’ambiente esterno;

- informazione, formazione ed addestramento: formazione delle maestranze e adeguatezza degli standard formativi vigenti (analisi dei bisogni formativi del personale dello spettacolo); formazione generale e specifica delle figure manageriali di ideazione e produzione dello spettacolo (gap in tema di salute e sicurezza); verifica del livello di formazione dei soggetti stranieri agli standard italiani;

- elementi tecnici per la prevenzione degli infortuni: impianti elettrici; attrezzature di lavoro; apparecchi di sollevamento (utilizzo previsto dal fabbricante VS utilizzo per esigenze sceniche; verifiche periodiche degli accessori di sollevamento; denunce prima installazione); DPI; DPC (parapetti VS Safety Line; scale, passerelle ed andatoie; segnalazioni e rimozioni temporanee di protezioni); fattori climatici (eventi atmosferici avversi: previsione, monitoraggio e gestioni in emergenza)”.

Dopo aver presentato la metodologia del quaderno - che affronta le problematiche tramite problem finding/ problem shaping/ problem solving - vengono presentati alcuni casi studio. Si è poi concluso con alcune informazioni tratte da un “documento di sintesi relativo alle riflessioni tecniche sulla sicurezza dei lavoratori nelle attività di allestimento di grandi eventi e spettacoli temporanei”.

Dopo aver ricordato che recentemente è stato firmato l’atteso Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, sono state riprese alcune indicazioni del documento relative all’inquadramento normativo. Le grandi strutture realizzate per eventi, spettacoli e manifestazioni temporanee ricadono nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 in quanto le stesse sono da considerare opere di ingegneria civile, come confermato dalla Legge 98/2013 che riconosce le tipicità del settore e prevede un dispositivo legislativo specifico.

Dunque per la realizzazione queste opere di ingegneria, costituite da elementi strutturali, macchine, attrezzature ed impianti “sono necessarie particolari opere provvisionali (come safety line, andatoie e passerelle), mezzi d’opera come autogru e piattaforme, e contemporanee attività di imprese interferenti. Questi ed altri elementi dovranno essere considerati nei piani di sicurezza (PSC) al fine di prevenire i rischi connessi a lavorazioni e interferenze.

La caratteristica temporaneità e la specificità di questi cantieri è coerente con il sistema organizzativo, che individua la posizione di garanzia nel ‘committente’ (definito da Art 89 D.Lgs. 81/08) e non nel ‘datore di lavoro committente’ (diversamente obbligato dall’art. 26 D.Lgs. 81/08). Anche se entrambi i soggetti sono dotati di potere decisionale e di spesa, solo il committente è obbligato al rispetto dei principi generali di tutela (Art 15 D.Lgs. 81/08) anche in assenza di lavoratori subordinati e anche se il luogo dove avviene l’allestimento non è nella propria disponibilità giuridica”.

E in definitiva ricondurre tali attività nel campo di applicazione del titolo I, art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “risulta pertanto non corretto sia a seguito dell’emanazione del “decreto del fare”, sia in quanto tale modalità organizzative non può prescindere dalla presenza di un Datore di Lavoro Committente, e pertanto dalle presenza di lavoratori subordinati ed un Documento di Valutazione dei Rischi dell’unità produttiva”.

Per saperne di più visitate il sito: www.ergon.palermo.it

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